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Le sopravvenienze attive dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione

Nel documento LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' (pagine 155-159)

L’ ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ

5.2 Le sopravvenienze attive dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione

Il problema delle sopravvivenze, cioè quelle attività che sono emerse dal bilancio di liquidazione ma che per le quali non si è provveduto alla relativa distribuzione sociale, e delle

sopravvenienze attive cioè quelle sopraggiunte attività che rappresentano elementi

patrimoniali attivi non emersi in sede di redazione del bilancio finale di liquidazione, nonostante la legge delega avesse specificatamente previsto al primo comma dell’art. 8 lettera a) proprio l’obbligo di “regolare il regime delle sopravvenienze attive” non è stato accolto dal Legislatore delegato, rendendo ancora oggi la questione di difficile interpretazione527.

E’ interessante riportare in merito, l’opinione di un Autore528

che ha visto la sola previsione del Legislatore in merito alle sopravvenienze passive, come conseguenza della loro “maggiore frequenza” e della loro “più significativa rilevanza sotto il profilo della tutela da

apprestare ai soggetti più deboli” che nel caso coincidono con i creditori societari.

Per quanto concerne il problema delle sopravvivenze, cioè di beni conosciuti ma non liquidati, la questione sembra facilmente risolvibile in quanto un Autore529 ha giustamente affermato che “sarebbe opportuno procedere alla riapertura del procedimento di

liquidazione”, in quanto la liquidazione della società è avvenuta in maniera incompleta.

Questione più complessa è quella attinente alla sopravvenienze passive.

527

E’ interessante riportare di seguito una riflessione di un Autore fatta prima della riforma. LAURINI G., La

società a responsabilità limitata, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 262 secondo cui “il legislatore delegato dovrà dedicare particolare attenzione nel porre mano alla riforma” con riferimento alle sopravvenienze attive

ed in merito agli effetti della cancellazione della società. Tuttavia come osservato da A. SANTUS e G. DE MARCHI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario, in rivista del

notariato, 2003, pag. 632, “non ha trovato purtroppo attuazione normativa” la direttiva contenuta nella legge

delega in merito alle sopravvenienze attive.

528

V. SALAFIA, Sopravvenienze di attività dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, in rivista Le società, 2008, fascicolo numero 8, pag. 931.

529

V. SANGIOVANNI, Estinzione delle società di capitali e attività e passività residue, in rivista Notariato, 2009, fascicolo numero 6, pag. 680 – 688.

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Prima della Riforma l’orientamento prevalente riteneva necessario riconsiderare nuovamente in vita la società nonostante la sua cancellazione530. Ed infatti, ancora oggi, è stato più volte nuovamente ribadito come nonostante l’effetto estintivo, possa rivelarsi opportuno “far

tornare in vita la società al fine di poter gestire in maniera ottimale il patrimonio sopravvenuto e garantirne anche una migliore tutela dei creditori”531.

Per quanto riguarda le società di persone, l’eventuale sopravvenienza di beni o di crediti dopo la formale estinzione della società, non compromette l’efficacia della cancellazione della società del registro delle imprese. Tuttavia è controversa la questione circa la posizione dei soci e della società estinta nei confronti di tali sopravvenienze.

Al riguardo si riporta, in merito, due visioni differenti, riscontrate da un Autore532.

La prima visione sostiene come, a seguito di tale sopraggiunta riscontrata esistenza, si “verifichi una successione dei soci alla società”.

La seconda visione, al contrario, pone in primo piano il vincolo associativo che caratterizzava il rapporto tra i soci e della relativa comunione individua “una immediata con titolarità dei

soci rispetto alle sopravvenienze”.

Per quanto riguarda le società di capitali, anche qui, la questione è controversa.

L’art. 2191 c.c. stabilisce che “se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni

richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interesse, ne ordina con decreto la cancellazione”. Tale disposizione sembrerebbe far ritenere che nel caso in cui si sia

provveduto a cancellare una società dal registro delle imprese nonostante in capo alla stessa

530

L. PARRELLA, sub. art. 2495 c.c., in La riforma delle società, commentario del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.

6, a cura di SANDULLI – SANTORO, volume III, Società a responsabilità limitata, liquidazione, gruppi, trasformazione, fusione, scissione, art. 2462 – 2510 c.c., Giappichelli, Torino, 2003 pag. 305.

531

F. FIMMANO’ e F. ANGIOLINI, La fase dell’estinzione, in Scioglimento e liquidazione delle società di

capitali, a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 442.

532

G. COTTINO, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di persone, in Trattato di diritto

commerciale, diretto da G. COTTINO, società di persone e consorzi volume III, Cedam, Padova, 2004, pag.

341. DI SABATO F., Diritto delle società, Giuffrè editore, Milano, 2005, pag. 147, dove l’Autore sostiene che per la società semplice le sopravvenienze attive “siano assoggettate al regime della comunione”.

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risultino ancora posizioni attive, il giudice del registro potrà procedere a revocare la cancellazione533.

E’ stato osservato534

come tale soluzione garantirebbe ai creditori una più facile azione, rispetto all’onere di dover agire nei confronti di ciascun socio singolarmente. Tale tesi può essere condivisa o meno, comunque essa risulta almeno formalmente supportata dall’inesistenza di nessuna norma che stabilisca esplicitamente che “gli effetti della

cancellazione sono irreversibili”535.

Tuttavia tale tesi sembrerebbe non essere compatibile con il disposto del VI comma dell’articolo 2490 c.c. che, al contrario, ammette una cancellazione d’ufficio della società qualora questa non abbia provveduto al deposito del bilancio d’esercizio per tre anni consecutivi. In tal modo verrebbe accettata la cancellazione di una società seppur questa presenti ancora un attivo da liquidare.

La posizione della giurisprudenza risulta al riguardo confusa in quanto ha sia adottato una soluzione interpretativa in aderenza con il disposto dell’art. 2191 c.c. ritenendo opportuno procedere alla cancellazione di una società536, sia ribadendo “l’effetto irreversibile” della cancellazione537.

533

In tal senso in dottrina M. S. SPOLIDORO, Nuove questioni sulla cancellazione delle società davanti alle

sezioni unite, in rivista Notariato, 2010, fascicolo numero 6, pag. 639, dove l’Autore sostiene che la conoscenza

di sopravvenienze passiva può comportare un rinnovato interesse alla riapertura della liquidazione sia nell’interesse dei soci, che in quello dei creditori.

534

F. FIMMANO’ e F. ANGIOLINI, La fase dell’estinzione, in Scioglimento e liquidazione delle società di

capitali, a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 443.

535

Tribunale di Bologna 7 ottobre 2010, con commento di E. E. BONAVERA, Sopravvenienze attive di società

estinta in seguito alla cancellazione del Registro delle imprese, in rivista Le società, 2011, fascicolo numero 3,

pag. 274.

536

Tribunale di Como, 24 aprile 2007, con nota di P. D’ALESSANDRO, Cancellazione della società e

sopravvenienze attive: opportunità e legittima apertura della liquidazione, in rivista Le società, 2008, fascicolo

numero 7, pag. 889 secondo cui una cancellazione effettuata nonostante l’esistenza di sopravvenienze attive è da considerarsi non valida e pertanto è necessario ordinarne la cancellazione dal Registro delle imprese.

537

Tribunale di Bologna 7 ottobre 2010, con commento di E. E. BONAVERA, Sopravvenienze attive di società

estinta in seguito alla cancellazione del Registro delle imprese, in rivista Le società, 2011, fascicolo numero 3,

151

A supporto del primo orientamento un Tribunale ha affermato come “eventuali sopravvivenze

o sopravvenienze, attivo o passive, generate dalle operazioni anteriori alla cancellazione debbono ritenersi irrilevanti ai fini di richiamare in vita l’ente collettivo ormai estinto”538. Per quanto riguarda la seconda soluzione interpretativa un Autore539 ha affermato come, in caso di scoperta di sopravvenienze attive, “non consente la reviviscenza o la persistenza della

società” ma altresì viene a crearsi una sorta di “comunione tra i soci”540. Tale comunione si presenterà differente a seconda della diversa fattispecie di sopravvenienza: se costituita da diritti reali essa consisterà in una comunione regolata dagli art. 1110 c.c. e seguenti541, mentre se costituita da diritti di credito sussisterà “una solidarietà attiva nel credito”542

. E’ stato osservato543

, come in tal caso i liquidatori non sono soggetti ad obblighi o particolari adempimenti con riferimento a dette attività, ma devono semplicemente provvedere a

538

Tribunale di Cuneo 16 luglio 2012, con commento di F. FANTI, Estinzione della società e cancellazione dal

R. I. : ancora ombre sul dettato legislativo?, in rivista Le società, 2013, fascicolo numero 4, pag. 400 – 406.

539

M. PORZIO, La cancellazione, in Il nuovo diritto delle società, liber amicorum, G. F. CAMPOBASSO, 4, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino, 2007, pag. 91.

540

In tal senso anche G. NICCOLINI, Sub. art. 2495 c.c., in Società di capitali, a cura di G. NICCOLINI e A. STAGNO D’ALCONTRES, volume III, art. 2449 -2510 c.c. Jovene editore, Napoli, 2004, pag. 1841 il quale ha affermato come dopo la cancellazione “si istituisce una comunione tra i soci dei beni sopravvissuti alla

liquidazione o sopravvissuti alla cancellazione”. M. VARIA, sub. art. 2492 -2496 c.c., in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da COTTIMO G., BONFANTE G., CAGNASSO O. e MONTALENTI P.,

Zanichelli, Torino, 2004, pag. 2146, secondo cui gli elementi attivi “dimenticati” o “scoperti successivamente” devono essere assegnati ai singoli soci pro-quota “secondo le norme sulla comunione ed in proporzione alla

quota di riparto attribuita a ciascun socio”. DE MARCHI, SANTUS, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario, in rivista del notariato, 2003 pag. 632. M. AIELLO, La liquidazione delle società di capitali, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. COTTINO, volume V, le

operazioni straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 219. A. SANTUS e G. DE MARCHI, Scioglimento e

liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario, in rivista del notariato, 2003, pag. 632,

nel quale gli Autori sembrano sostenere una tesi negativa rispetto alla comunione in quanto non rispettosa con l’indirizzo dell’Amministrazione Finanziaria.

541

Tribunale di Bologna 7 ottobre 2010, con commento di E. E. BONAVERA, Sopravvenienze attive di società

estinta in seguito alla cancellazione del Registro delle imprese, in rivista Le società, 2011, fascicolo numero 3,

pag. 271.

542

M. PORZIO, La cancellazione, in Il nuovo diritto delle società, liber amicorum, G. F. CAMPOBASSO, 4, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino, 2007, pag. 91 - 92.

543

Cassazione 12 marzo 2013, numero 6070, con commento di F. FIMMANO’, Le Sezioni Unite pongono la

“pietra tombale” sugli “effetti tombali” della cancellazione delle società di capitali, in rivista Le società, 2013,

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“chiedere la nomina di un amministratore o di un curatore o di chiedere la divisione del

bene”.

La costituzione di detta comunione, può tuttavia presentare dei problemi gestionali soprattutto in termini di raggiungimento della volontà unanime, qualora la compagine sociale risulti piuttosto ampia, ma soprattutto in quanto non è idonea ad offrire un’opportuna tutela nei confronti dei creditori sociali. Ed infatti a questi rimane come unica alternativa quella di “inseguire i più soci sino a concorrenza della propria pretesa”544

.

Tuttavia, recentemente la Cassazione545 ha preso una concreta posizione ed ha ribadito come dopo la riforma l’art. 2191 c.c. trova applicazione solo laddove ci siano delle “pendenze della

società c.d. dato statico”, ma è altresì necessario che oltre alle “sopravvenienze passive la società abbia continuato la propria attività c.d. fatto dinamico”. Ed infatti tale considerazione

è corretta in quanto è necessario che la società abbia continuato ad operare perseguendo il proprio scopo e pertanto abbia continuato sostanzialmente ad “esistere”.

Nel documento LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' (pagine 155-159)