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Il collegio sindacale

Nel documento LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' (pagine 74-77)

A CCERTAMENTO , PUBBLICITA ’ ED EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO

2.3 Poteri, obblighi e responsabilità dei soggetti d’impresa in seguito allo scioglimento

2.3.4 Il collegio sindacale

L’organo di controllo interno alla società, al verificarsi della causa di scioglimento, non subisce alcuna modifica236 in riferimento alla sua strutturazione, composizione ed attività di controllo e di vigilanza grazie al disposto dell’articolo 2488 del codice civile che stabilisce che “le disposizioni sulle decisioni” omissis “degli organi di controllo si applicano, in quanto

compatibili, anche durante la liquidazione237.

Tale organo sarà pertanto responsabile della vigilanza dell’operato degli amministratori, sia dal punto formale che da quello sostanziale che consisterà nella verifica “sulla conformità

delle decisioni degli amministratori alle regole di prudente amministrazione”238. Tipicamente il loro controllo consisterà nella verifica che l’organo amministrativo non intraprenda la strada delle nuove operazioni e nel caso di verifica di irregolarità potrà procedere secondo i rimedi previsti dagli art. 2406 e 2409 c.c..

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C. ESPOSITO, Poteri, obblighi, responsabilità degli amministratori, in Scioglimento e liquidazione delle

società di capitali a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 149.

236

L. MANDRIOLI, Gli obblighi degli amministratori e degli organi sociali in Scioglimento e liquidazione delle

società di capitali, a cura di S. BARTOLOMUCCI, L. MANDRIOLI, M. POLLIO, G. VIOTTI, Ipsoa, 2004,

pag. 62 – 63. Al contrario Tribunale di Cassino, 15 luglio 2003, Poteri del collegio sindacale verso l’operato del

liquidatore nominato dal tribunale con commento di A. FUSI, in rivista Le società, 2004, volume numero 3,

pag. 338 – 340 dove l’Autrice sostiene che le funzioni del collegio sindacale sono ristrette “unicamente al

controllo delle attività che permangono in capo all’organo amministrativo dopo l’ammissione della società alla procedura di concordato”.

237

F. FIMMANO’ e L. TRAVERSA, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce

della riforma, in Rivista del notariato, Milano, 2004, Giuffrè editore, pag. 693, dove gli Autori sostengono che

tale organo societario durante la procedura manterrà “il ruolo di organo necessario” mantenendo e conservando le sue funzioni “intatte”. In generale per quanto attiene al ruolo di tale organo durante la crisi d’impresa si rimanda a S. POLI, Il ruolo del collegio sindacale nelle crisi di impresa tra regole deontologiche, norme di

sistema e prospettive de jure contendo, in rivista Contratto e impresa, 2012, fascicoli numero 4 – 5, pag. 1320 –

1366.

238

Tribunale di Milano 3 febbraio 2010, con commento di M. AIELLO, Scioglimento della società e

responsabilità di amministratori e sindaci tra “vecchio” e “nuovo” diritto, in Giurisprudenza Italiana, 2010,

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Il richiamo che effettuato dalla norma non è casuale, ma è stato reso necessario a seguito dell’intervento in materia di controllo ed amministrazione effettuato dalla riforma. Ed infatti l’art. 2380 c.c. stabilisce che la società possa prevedere, nel proprio statuto sociale, in alternativa alla classica struttura che prevede l’iterazione tra organo amministrativo e collegio sindacale, altre due strutture alternative. Il primo è quello monistico previsto dall’art. 2409

sexiesdecies c.c.239 mentre il secondo è quello dualistico previsto dall’art. 2409 – octies240 c.c..

Pertanto nel caso in cui sia stato adottato il modello di amministrazione tradizionale, anche durante tale fase particolare della vita societaria continuerà a ricoprire la sua funzione tipica e necessaria all’interno della società. Tuttavia la sua attività tipica di controllo non sarà più rivolta all’attività degli amministratoti, bensì avrà all’oggetto quella dei liquidatori. Ad essi potranno rivolgersi e chiedere l’andamento delle operazione liquidatorie241

e nel caso in cui rilevino la sussistenza di una giusta causa, potranno altresì, in base all’ultimo comma dell’art. 2487 c.c. chiedere tramite istanza al Tribunale la revoca dei liquidatori242.

Esso pertanto non cesserà la sua carica ma continuerà il suo mandato portando a termine il suo mandato triennale che continuerà a far data dalla loro iniziale nomina. E’ stato tuttavia osservato che qualora con la nomina della figura del liquidatore intervengano nuove situazioni di incompatibilità quali per esempio gradi di parentela, tali cause potranno portare alla cessazione della carica per incompatibilità243.

Nel caso in cui la società abbia adottato il modello di amministrazione dualistico, i componenti del consiglio di sorveglianza, cioè le persone che compongono l’organo di

239

Tale articolo così recita “lo statuto può prevedere che l’amministrazione ed il controllo siano esercitati

rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno”.

240

Tale articolo così recita “lo statuto può prevedere che l’amministrazione ed il controllo siano esercitati da un

consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti”.

241

C. MEZZABOTTA, Operazioni straordinarie, le norme di comportamento per i sindaci, in rivista

Amministrazione & Finanza, 2011, numero 12, pagina 44.

242

In tal senso Tribunale di Cosenza 22 dicembre 1982, in rivista Le società, 1983, pag. 1037 dove ha affermato che “in pendenza dello stato di liquidazione di una società a responsabilità limitata l’assemblea dei soci non

può deliberare la riduzione del capitale sociale, né abolire il collegio sindacale”.

243

F. COSSU, Il ruolo del collegio sindacale nella liquidazione, in Scioglimento e liquidazione delle società di

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controllo, “conserveranno i poteri ed assolveranno le medesime funzioni ricoperte dai sindaci del modello classico244. Tuttavia è stato inoltre osservato245 come tale organo perda parte delle “prerogative di cui gode nella società in integro statu” perché perde la capacità di nominare l’organo amministrativo ed altre funzioni arrivando in sostanza a configurarsi come un “collegio sindacale, al quale però non può essere conferito il controllo contabile”.

Al contrario è stato osservato 246e di seguito si riporta la riflessione della questione attinente al caso in cui sia stato prescelto il modello monistico. Gli Autori hanno sostenuto che, mentre fino a quando non sia stato formalmente effettuato il passaggio di consegne tra il consiglio di amministrazione ed i liquidatori “gli amministratori ed il comitato di controllo sulla gestione

manterranno i poteri e le facoltà che nel modello classico sono conferite rispettivamente ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale”. Viceversa non è ben

chiaro il momento successivo al passaggio di consegne nel caso in cui il consiglio di sorveglianza sia costituito da amministratori. Tali infatti proprio per effetto del passaggio di consegne vengono sostituiti dai liquidatori comportando la possibilità che durante la procedura di liquidazione non esita in concreto nessun organo in concreto. Gli Autori hanno sostento, rifacendosi al principio di compatibilità stabilito dall’articolo 2488 del c.c.247

, che seppur si sia verificato il passaggio sopra descritto, “il comitato per il controllo sulla gestione,

e dunque quegli amministratori aventi funzione di controllo, non decadano dal loro incarico istituzionale diversamente dai propri colleghi aventi funzioni strettamente amministrative”.

Tale scelta interpretativa è stata forse forzata, ma tuttavia, in sostanza sembra giusto e ragionevole ritenere che durante la procedura di liquidazione di una società con modello di

244

In tal senso anche A. PACIELLO, sub art. 2488 c.c., in La riforma delle società, a cura di M. SANDULLI e V. SANTORO, Giappichelli editore, Torino, 2003, pag. 274 dove l’Autore sostiene che con la nomina dei liquidatori “si ha la decadenza del consiglio di gestione” e qualora non vi sia una decisione del collegio “le

disposizioni del consiglio di sorveglianza continuano ad applicarsi in quanto compatibili”.

245

M. AIELLO, La liquidazione delle società di capitali, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. COTTINO, volume V, le operazioni straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 180.

246

F. FIMMANO’ e L. TRAVERSA, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce

della riforma, in Rivista del notariato, Milano, 2004, Giuffrè editore, pag. 694. In tal senso anche M. AIELLO, La liquidazione delle società di capitali, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. COTTINO, volume V,

le operazioni straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 181 dove l’Autore sostiene che i sindaci si occuperanno del controllo dei conti, il rispetto delle legge, dello statuto, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, contabile ed amministrativo svolto dagli amministratori.

247

Tale articolo recita che “le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi

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amministrazione monistico, non incorra in situazioni di disordine ma al contrario sia correttamente tenuta sotto controllo.

Nel documento LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' (pagine 74-77)