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I bilanci intermed

Nel documento LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' (pagine 130-135)

L’ INFORMATIVA CONTABILE DURANTE IL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE

4.4 I bilanci intermed

Il codice civile del 1942 non prevedeva, nel suo contenuto, nessuna norma di legge in merito all’ obbligo o meno di redigere, qualora la gestione della procedura liquidativa si fosse protratta per più esercizi, l’ obbligo di redigere dei bilanci intermedi di liquidazione. Esso, prevedeva infatti, l’obbligo di redigere il solo bilancio finale di liquidazione in base all’ art. 2453 c.c..

Tuttavia, in carenza di tale formalità, ma nell’ esigenza concreta di utilizzo per le funzioni che si vedranno in seguito, la dottrina422 e la giurisprudenza423 hanno sostenuto la relativa

419

M. CARATOZZOLO, I bilanci straordinari, profili economici, civilistici e tributari, Giuffrè editore, Milano, 1996, pag. 513.

420

M. CARATOZZOLO, I bilanci straordinari, profili economici, civilistici e tributari, Giuffrè editore, Milano, 1996, pag. 512.

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Tale approvazione da parte dell’ assemblea non costituisce una novità in quanto anche prima della riforma era sostenuta. Al contrario LIBONATI, I bilanci straordinari, in Giurisprudenza commerciale, 1982, I volume, pag. 836.

422

M. PAOLONI e F. M. CESARONI, I bilanci straordinari, Cedam, Padova, 1999, pag. 349. M. CARATOZZOLO, I bilanci straordinari, profili economici, civilistici e tributari, Giuffrè editore, Milano, 1996, pag. 513.

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Tribunale di Milano, 7 luglio 1995, consultata in banca dati Foro Italiano, Corte di Appello di Milano, 6 dicembre 1990 consultata in banca dati Foro Italiano, secondo cui costituisce grave irregolarità del liquidatore “tali da giustificarne la revoca ai sensi dell’art. 2409 c.c.” la mancata presentazione “del relativo bilancio

annuale e della relazione che ad esso si accompagna” e Tribunale di Genova, 18 marzo 1991, in rivista Le società, 1991, pag. 1384 secondo cui “anche durante la fase della liquidazione della società sussiste l’obbligo di

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necessità sulla comune opinione dell’ obbligo posto a carico dei liquidatori di rendicontare anno per anno l’ attività svolta ai soci ed ai terzi.

In passato veniva altresì sostenuto come tale bilancio annuale era sostanzialmente “analogo al

bilancio di esercizio ordinario” ma con l’ unica differenza che nella relativa esposizione

andavano raffigurati “i ricavi inerenti l’ alienazione dei beni aziendali, e delle relative

plusvalenze o minusvalenze” che si andranno a generare424.

Sulla base di queste premesse il Legislatore della Riforma è voluto intervenire mediante il I comma dell’ art. 2490 c.c. il quale stabilisce che “i liquidatori devono redigere il bilancio e

presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l’ approvazione dell’ assemblea”425

. A maggior rafforzamento della tesi sempre lo stesso articolo stabilisce come “si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo

stato della liquidazione, le disposizioni degli art. 2423 c.c. e seguenti”.

Dalle considerazioni sopra riportate ne risulta che i bilanci annuali di liquazione seguono la logica di redazione dei bilanci ordinari di esercizio, ma chiaramente tali devono pur essere compatibili “con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione”426

venendo così a sostituire la logica di continuità ovvero going concern con quella di liquidazione dying

concern427.

redazione del bilancio annuale, ma ad esso non si applicano integralmente le regole dettate dal codice in tema di bilancio d’esercizio”.

424

G. TANTINI, Il bilancio d’ esercizio (e i bilanci straordinari), Cedam, Padova, 2000, pag. 48.

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S. TURELLI, L’ informazione sulla gestione nella società per azioni in liquidazione, in Il nuovo diritto delle

società liber amicorum, G. F. CAMPOBASSO, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino,

2007 pag. 18 – 19. In tal senso M. VARIA, sub. art. 2490 c.c., in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTIMO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO e P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Torino, 2004, pag. 2124, il quale ha evidenziato come in passato era stata sostenuta la tesi che la durata dell’ esercizio sociale “andasse computata per anni solari, con inizio dalla data di entrata in carica dei liquidatori”.

426

C. ESPOSITO, I bilanci nella liquidazione, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 397 – 398.

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In tal senso anche F. FIMMANO’ e L. TRAVERSA, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di

capitali alla luce della riforma, in Rivista del notariato, Giuffrè editore, Milano, 2004, pag. 684. In tal senso A.

SANTUS e G. DE MARCHI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario, in Rivista del notariato, 2003, pag. 629, in cui viene coerentemente sostenuto come il bilancio presenterà “valori diversi rispetto a quelli di una società in funzionamento”. Per tale motivo, ad esempio non ci saranno le spese di impianto e di ampliamento, in quanto presuppongono la continuità.

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Tuttavia i principi del Codice Civile di cui all’ art. 2423, non possono essere tralasciati totalmente, ma bisogna verificarne, caso per caso, la relativa compatibilità con l’ ottica liquidatoria.

E’ interessante la riflessione fatta da una Autrice428

la quale ha visto come il limite posto alla compatibilità sia sostanzialmente espressione della volontà del Legislatore di vietare espressamente l’applicazione di criteri “predefiniti”, ma piuttosto sia necessario applicare caso per caso “soluzioni articolate a seconda delle diverse modalità liquidative”. A tal riguardo un altro Autore429 ha altresì sostenuto come la riforma abbia concretamente proposto “un sistema contabile flessibile e a geometria variabile” rendendo il bilancio variabile in base alle diverse prospettive liquidative decise dal liquidatore o dall’assemblea.

Ed infatti, tali bilanci, hanno il fine di “rendere edotti i soci e i terzi in merito sia alla misura

del capitale netto di liquidazione, sia alla misura del capitale netto di liquidazione, sia all’ andamento della stessa”430. Tale considerazione evidenzia una grande importanza della riforma alla trasparenza ed alla disclosure dei soggetti che potenzialmente possono essere interessati alla relativa informativa.

Con riferimento a questi è necessario entrare nel merito circa la posizione dei soci. Essi, sin dal verificarsi della causa di scioglimento, hanno goduto di una particolare attenzione in quanto sono sempre stati rivestiti di un’ ampia possibilità di intervento e di decisione. Ancora una volta essi possono, grazie alla rendicontazione annuale fornita dal bilancio, conoscere l’ andamento del programma liquidatorio431, ed eventualmente cambiare le decisioni assunte ancora inizialmente in sede di scioglimento o post. A supporto di ciò il III comma dell’

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S. TURELLI, L’ informazione sulla gestione nella società per azioni in liquidazione, in Il nuovo diritto delle

società liber amicorum, G. F. CAMPOBASSO, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino,

2007 pag. 18.

429

M. VARIA, sub. art. 2490 c.c., in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTIMO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO e P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Torino, 2004, pag. 2122.

430

C. ESPOSITO, I bilanci nella liquidazione, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 398. In tal senso anche S. TURELLI, L’ informazione sulla

gestione nella società per azioni in liquidazione, in Il nuovo diritto delle società liber amicorum, G. F.

CAMPOBASSO, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino, 2007 pag. 19 secondo cui tali adempimenti rappresentano “uno dei più significativi momenti di emersione della prospettiva dinamica della

fase di liquidazione”.

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articolo 2487 c.c. sancisce che “l’ assemblea può sempre modificare, con le maggioranze

richieste per le modificazioni dell’ atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma”.

Per quanto riguarda la struttura del documento è stato osservato432 come lo stesso sia composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e dalle relazioni poste in essere dal collegio sindacale e dal soggetto tenuto al controllo contabile. La relazione sulla gestione deve essere allegata al bilancio dai liquidatori che, in base al disposto del II comma dell’ art. 2490 c.c., “devono illustrare l’ andamento, le

prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi adottati per realizzarla”. Essa

presenta un carattere fortemente previsionale e prospettico e costituisce “lo strumento

informativo più importante per comprendere l’evoluzione del procedimento di liquidazione e sindacare l’attività stessa dei liquidatori”433

.

Per quanto attiene il rendiconto redatto dagli amministratori ed alla situazione dei conti, la loro inclusione tra la documentazione richiesta è funzionale alla comodità di essere oggetto di approvazione unitamente al bilancio od al contrario perché possano costituire una pretesa alla discussione circa l’ operato degli amministratori od addirittura possano essere avanzate pretese risarcitorie contro gli stessi434.

Tutta questa procedura deve essere svolta con le medesime cadenze temporali previste per il bilancio ordinario d’ esercizio435

in modo da garantire comunque una buona informativa ai soci. Al contrario, altri ordinamenti, come ad esempio quello spagnolo, prevedono durante la fase della liquidazione una forte intensificazione dell’ attività informativa a favore dei soci.

432

S. CASAMASSIMA, I bilanci di liquidazione nelle società per azioni, in Rivista del notariato, 2003, I volume, pag. 101.

433

A. ROSSI, sub. art. 2490 c.c., in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, volume III,

art. 2452 – 2497 septies c.c., Cedam, Padova, 2005, pag. 2252.

434

C. ESPOSITO, I bilanci nella liquidazione, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 405 - 406.

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E’ stato altresì sostenuto436

come in quello italiano, al contrario, la maggior cura ed attenzione in favore dei soci venga garantita mediante “la precisazione e l’ arricchimento del contenuto,

anche e soprattutto sotto il profilo previsionale dell’ informazione”.

Tuttavia nonostante tali premesse, la scadenza che coincide con quella del bilancio d’ esercizio, potrebbe essere troppo lontana, soprattutto se si tratta del primo bilancio successivo alla liquidazione. Per tale motivo il distacco troppo grosso tra l’ avvio della procedura di liquidazione e la scadenza del bilancio può essere colmata attraverso la predisposizione di un documento aggiuntivo chiamato “programma di liquidazione”. Tale documento ha la funzione di mettere in condizioni l’ assemblea dei soci di conoscere prima lo stato del “patrimonio e le prospettive di liquidazione secondo un modello pianificatorio che tenga

conto dei valori contabili di partenza”437.

A maggior garanzia dell’ importanza di redazione di tale documento il V comma dell’ art. 2490 c.c. sancisce che la società paga con la cancellazione dall’ ufficio del registro delle imprese “qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente

articolo”. Tale disposto normativo è stato accolto favorevolmente da un Autore438, come necessario al fine di far funzionare in maniera efficiente il registro delle imprese, in modo da non far permanere in esso società che non adempiano consecutivamente al deposito del bilancio. Tali considerazioni costituiscono ancora una volta un’importante garanzia al rilievo che il Legislatore ha voluto investire all’informativa contabile.

E’ stato altresì osservato come tale importante obbligo di deposito sia altresì obbligatorio anche qualora il bilancio in questione non sia stato oggetto d’approvazione439.

436

S. TURELLI, L’ informazione sulla gestione nella società per azioni in liquidazione, in Il nuovo diritto delle

società liber amicorum, G. F. CAMPOBASSO, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino,

2007 pag. 18.

437

C. ESPOSITO, I bilanci nella liquidazione, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 407.

438

G. NICCOLINI, sub. art. 2490 c.c., in Società di capitali, commentario a cura di G. NICCOLINI e A. STAGNO D’ALCONTRES, volume III, art. 2449 – 2510, Jovene editore, Napoli, 2004, pag. 1793.

439

Tribunale di Brindisi, 21 luglio 2010, con commento di F. FANTI, Omesso deposito del bilancio annuale di

liquidazione ed estinzione della società, in rivista Le società, 2011, fascicolo numero 4, pag. 399 – 403 dove

l’Autore ha evidenziato l’obbligatorietà del deposito presso l’ufficio del registro delle imprese anche qualora il bilancio annuale di liquidazione non sia stato in concreto approvato. In tal senso anche Tribunale di Lodi, 23

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Nel documento LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' (pagine 130-135)