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Altri diritti e obblighi dell’usufruttuario di un credito

Passiamo ora ad analizzare come si atteggiano alcuni diritti e obblighi, che la di- sciplina generale dell’usufrutto pone in capo all’usufruttuario, allorquando l’usufrutto ha per oggetto un diritto di credito.

Il diritto a conseguire il possesso della res, previsto dall’art. 982 c.c., si risolve nel mero diritto dell’usufruttuario di ottenere il documento rappresentativo del credito: può trovare applicazione al riguardo l’art. 1262, comma 2, considerando la costituzione dell’usufrutto alla stregua di una cessione parziale del credito, cosicché il creditore è te- nuto a consegnare all’usufruttuario solo una copia autentica del documento34.

Consideriamo poi gli obblighi che gravano in capo all’usufruttuario all’inizio dell’usufrutto, cioè quelli di provvedere all’inventario e di prestare la garanzia. Il primo non sembra venire in rilievo nella fattispecie in esame, perché l’inventario ha un senso esclusivamente per i beni mobili. Il secondo invece sembra assumere un qualche rilievo, per quanto limitato: considerato che la garanzia si rende necessaria a fronte del pericolo che l’usufruttuario abusi della cosa, tale pericolo è alquanto remoto nel caso di usufrutto di un credito, poiché l’usufruttuario non gode di alcuna facoltà di uso ma ha solo il dirit- to di percepire i frutti, ma non può essere escluso del tutto, poiché ad esempio potrebbe integrare un abuso la riscossione del capitale che l’usufruttuario compisse senza il con- corso del nudo proprietario. Pertanto una garanzia, seppure limitata, dovrà essere presta- ta dall’usufruttuario.

L’obbligo di custodia appare del tutto privo di rilievo, poiché la custodia può ri- guardare le cose materiali, ma non un’entità astratta come il credito. Se gli si vuole at- tribuire una qualche portata, seppure, limitatissima, si può tradurre la custodia nella cura a non lasciar cadere in prescrizione il diritto agli interessi.

Abbiamo già avuto modo di mettere in luce che l’usufrutto di un credito si so- stanzia essenzialmente nella facoltà di percepire i frutti del bene, mentre il godimento del bene stesso ha senso solo riguardo alle cose materiali. Si può dire però che

l’usufruttuario può godere del credito nel senso che è legittimato a compiere gli atti giu- ridici “di amministrazione” del credito stesso, come ad esempio interromperne la pre- scrizione e forse anche rinnovare un’iscrizione ipotecaria, restando fermo per contro che gli atti di disposizione del credito stesso possono essere compiuti solo dal creditore35.

L’usufruttuario ha naturalmente il potere di disporre del suo diritto sul credito a- lienandolo a un terzo; l’alienazione dovrà essere notificata al debitore o da questi accet- tata con atto di data certa, e ciò a tre scopi: in primo luogo per rendere l’alienazione op- ponibile al debitore e impedire che questi possa liberarsi pagando gli interessi all’usufruttuario precedente, ai sensi dell’art. 1264; in secondo luogo per rendere l’alienazione opponibile ai terzi che eventualmente acquistassero l’usufrutto dallo stesso precedente usufruttuario, ai sensi dell’art. 1265; infine per liberare il cedente dagli even- tuali obblighi sussistenti nei confronti del titolare del credito, ai sensi dell’art. 980, com- ma 2, c.c.

L’alienazione può essere vietata però da una pattuizione tra il creditore e l’usufruttuario, che integra un divieto convenzionale di alienazione dell’usufrutto ai sensi dell’art. 980, e che deve essere tenuta distinta dal divieto convenzionale di aliena- zione del credito oggetto dell’usufrutto, che sia stato pattuito tra creditore e debitore, ai sensi dell’art. 1260, comma 2, c.c. Va precisato però che al divieto convenzionale di a- lienazione dell’usufrutto di cui al citato art. 980 deve riconoscersi un’efficacia mera- mente obbligatoria, contrariamente a quanto ritiene la dottrina36, con la conseguenza che la violazione di tale divieto non renderà nullo l’atto di disposizione dell’usufrutto, ma obbligherà soltanto l’usufruttuario al risarcimento dei danni.

In astratto il potere di disposizione dell’usufruttuario legittima quest’ultimo an- che a costituire sul suo diritto di usufrutto un diritto di pegno.

Ci si può chiedere poi quale sia la sorte dei diritti reali di garanzia di cui benefi- cia il creditore. Si trova affermato, nella dottrina italiana e in quella straniera, che di tali diritti può beneficiare anche l’usufruttuario37. In effetti questa soluzione sembra essere corretta, atteso che colui che ha prestato la garanzia, reale o personale, non vede aggra-

35 FRANÇON, op. cit., p. 14 e p. 17. 36

Sul problema v. per tutti COSTOLA, Se il divieto di cessione del diritto di usufrutto, convenuto fra il nu- do proprietario e l’usufruttuario, sia opponibile al terzo cessionario, in Studium iuris 2006, p. 200 s. 37 Cfr. PUGLIESE, op. cit., pp. 119, 286 e 369; PUIG PEÑA, op. cit., p. 490; DÍEZ PICAZO-GULLÓN, op. cit., p. 430; WOLFF, op. cit., p. 123.

vata la sua posizione per effetto dell’estensione della garanzia a vantaggio dell’usufruttuario, poiché tale estensione riguarda solo i soggetti che della garanzia ven- gono a beneficiare, ma rimane immutata l’ampiezza della garanzia stessa sotto il profilo oggettivo. In altre parole, se prima il credito al capitale e agli interessi era assistito da garanzia reale e personale a favore del creditore Tizio, in seguito alla costituzione di un usufrutto sul credito a favore di Caio le medesime garanzie varranno in favore di Tizio per il credito al capitale e in favore di Caio per il credito agli interessi.

Infine all’usufruttuario non sono opponibili le modifiche del credito (ad esempio una dilazione di pagamento o mutamento del locus solutionis): anche questo aspetto trova espressa disciplina nel codice tedesco, che al § 1071, Abs. 2, dispone che qualora le modifiche del credito pregiudichino l’usufrutto, è necessario il consenso dell’usufruttuario (deve intendersi: per l’opponibilità allo stesso delle predette modifi- che38). Nel nostro ordinamento questa regola si desume dal principio dell’intangibilità del diritto senza il consenso del suo titolare, di cui a ben vedere costituiscono espressio- ne anche gli artt. 1250 e 1254 c.c., sui quali ci soffermeremo più avanti.