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Il diritto agli interessi: titolarità e modalità di esercizio

Per quanto riguarda gli interessi prodotti dal credito pecuniario gravato da usu- frutto, l’art. 1000 c.c. nulla dispone, ma appare fuori dubbio che essi spettino all’usufruttuario in quanto frutti del credito, ai sensi dell’art. 984 c.c.

La soluzione per la quale gli interessi prodotti dal credito spettano all’usufruttuario è condivisa anche negli altri ordinamenti dell’Europa continentale.

2 Cfr. WOLFF, op. cit., p. 116 s.

3 In realtà il principio sancito dalla citata disposizione tedesca è più ampio, perché non si riferisce solo all’usufrutto di credito ma più in generale all’usufrutto di diritti in forza dei quali può essere richiesta una prestazione, e stabilisce: «Ist ein Recht, kraft dessen eine Leistung gefordert werden kann, Gegenstand des Nießbrauchs, so finden auf das Rechtsverhältnis zwischen dem Nießbraucher und dem Verpflichteten die Vorschriften entsprechende Anwendung, welche im Falle der der Übertragung des Rechts für das Rechtsverhältnis zwischen dem Erwerber und dem Verpflichteten werden».

4 Cfr. PUGLIESE, Usufrutto, uso, abitazione, cit., p. 231 s. 5 Cfr. PUGLIESE, op. cit., p. 220; PUIG PEÑA, op. cit., p. 490.

In Svizzera essa è accolta dal diritto positivo, poiché l’art. 773, comma 1, del codice civile, stabilisce che «L’usufruit d’une créance donne le droit d’en percevoir les revenus».

In Spagna v’è al riguardo una disposizione formulata in modo non perspicuo, l’art. 475, comma 1, c.c., secondo la quale «Si el usufructo se constituye sobre el dere- cho a percibir … los intereses de obligaciones …, se considerará cada vencimiento co- me productos o frutos de aquel derecho»: la scarsa chiarezza della disposizione deriva dal fatto che essa si riferisce all’usufrutto gravante su un credito avente ad oggetto la prestazione di interessi, e non all’usufrutto gravante su un credito pecuniario idoneo a produrre interessi: tuttavia la dottrina non dubita che anche in questa seconda fattispecie l’usufruttuario abbia diritto di percepire gli interessi6.

Anche il codice portoghese ha una disposizione formulata in modo improprio: si tratta dell’art. 1464, che prevede che «O usufrutuário de capitais postos a juro ou a qualquer outro interesse, ou investidos em títulos de crédito, tem o direito de perceber os frutos correspondentes à duração do usufruto». L’improprietà qui sta nel fatto che la fattispecie considerata, cioè “l’usufrutto di capitali posti a interesse”, a ben vedere non è un usufrutto di somma capitale, perché chi ha dato a mutuo una somma di denaro ne perde la disponibilità e pertanto non può costituirla in usufrutto, ma è piuttosto un usu- frutto di credito pecuniario fruttifero. Dunque il titolare di tale usufrutto ha diritto di percepire i frutti del credito maturati durante l’usufrutto stesso.

Il BGB invece non contiene una disposizione espressa sulla spettanza degli inte- ressi del credito gravato da usufrutto, il che appare singolare considerato che esso detta una disciplina molto dettagliata dell’usufrutto di crediti. Tuttavia v’è una disposizione normativa dalla quale si può ricavare inequivocabilmente che gli interessi spettano all’usufruttuario: si tratta del § 1081, Abs. I, ultima proposizione, che, riferendosi all’usufrutto di titoli di credito, stabilisce che il possesso delle cedole del titolo relative a interessi, rendite o utili spetta all’usufruttuario7. È evidente infatti che il possesso delle predette cedole serve all’usufruttuario per riscuotere gli interessi, le rendite o gli utili cui le cedole stesse si riferiscono, presupponendosi evidentemente che egli abbia diritto di

6 DÍEZ PICAZO-GULLÓN, op. cit., p. 429 s.

7 «Der Besitz der zu dem Papiere gehörenden Zins-, Renten- oder Gewinnanteilscheine steht dem Nießbraucher zu».

farli propri.

Anche il codice francese, come quello tedesco, tace sul punto della titolarità del diritto agli interessi, ma la dottrina è dell’avviso che esso spetti all’usufruttuario8.

Nemmeno il codice olandese regola espressamente la spettanza degli interessi prodotti dal credito, ma stabilisce in via generale che i frutti spettano all’usufruttuario, con disposizione apparentemente analoga al nostro art. 984 c.c., ma che in realtà ha una portata più ampia: infatti se si considera che la disciplina dell’usufrutto in questo codice è collocata nell’ambito delle disposizioni che concernono i beni, per tali intendendosi sia le cose materiali che i diritti patrimoniali, risulta evidente che la citata disposizione sulla spettanza dei frutti del bene gravato da usufrutto non può che riferirsi sia ai frutti della cosa materiale che ai frutti del diritto patrimoniale, quali gli interessi dei crediti.

In conclusione appare sicuro che gli interessi spettano all’usufruttuario. Tuttavia, in forza della disciplina della cessione del credito e dei principi che la governano – che vengono in rilievo perché al rapporto tra l’usufruttuario e il debitore trovano applicazio- ne le disposizioni che valgono, in caso di cessione del credito, tra il cessionario e l’obbligato (cfr. par. 1070, Abs. I, BGB) –, il debitore deve ritenersi liberato se paga gli interessi al creditore prima che la costituzione dell’usufrutto sul credito gli sia stata noti- ficata o che egli la abbia accettata, a meno che l’usufruttuario dimostri che lo stesso de- bitore ne era a conoscenza.

Se invece il debitore paga gli interessi al creditore al di fuori dei casi appena in- dicati, paga male, con la conseguenza che l’usufruttuario potrà chiedere nuovamente il pagamento e che il pagamento già effettuato obbligherà l’accipiens alla restituzione se- condo la disciplina dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c.

All’usufruttuario che chieda il pagamento degli interessi il debitore può opporre tutte le eccezioni relative ai suoi rapporti con costui e ad eventuali vizi dell’atto di costi- tuzione dell’usufrutto. Quanto alla compensazione però si deve naturalmente distinguere tra quella che riguarda il debito per gli interessi, che può essere senz’altro opposta dal debitore all’usufruttuario, e quella che riguarda il debito per il capitale, che invece può essere opposta dal debitore al creditore ma senza che ciò possa pregiudicare l’usufruttuario, al quale detta compensazione non sarebbe comunque opponibile, ai sen- si dell’art. 1250 c.c.

Infine merita di essere precisato che, per quanto riguarda gli interessi, l’usufruttuario ha un vero e proprio credito nei confronti del debitore, la cui titolarità pe- rò gli è attribuita come effetto della titolarità dell’usufrutto sul credito pecuniario (dal quale il credito agli interessi è generato e del quale costituisce un accessorio), come ab- biamo chiarito nella sezione precedente. In quanto titolare del credito agli interessi, l’usufruttuario potrà disporre liberamente dello stesso, concedendo dilazioni, rimettendo il debito, agendo esecutivamente, ecc.