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Altri principi applicati in materia ambientale

2. Principi generali europei in materia di tutela ambientale

2.4. Altri principi applicati in materia ambientale

All’articolo 191, n.2 del TFUE, successivamente all’enunciazione dei principi di prevenzione e precauzione, si fa riferimento a quelli di correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente e del principio c.d. “chi inquina paga”. Il legislatore comunitario ha previsto in tal maniera la soluzione di ipotesi in cui non è possibile prevenire l’effetto dannoso, implicando un intervento ex post volto a sanare i danni causati da un evento che non è stato possibile evitare.

Il principio di correzione dei danni alla fonte prevede innanzitutto di limitare le conseguenze del danno già verificato, intervenendo sulla fonte che ne ha dato origine. Ad esempio, la Corte ha applicato concretamente a tale principio in un caso di smaltimento dei rifiuti (caso C-2/90, rifiuti Vallonia) 191, in cui è stato giustificato il divieto di

importazione dei rifiuti adottato dalla regione belga della Vallonia sulla base del principio in questione. Secondo la Corte, nel caso di specie si traduceva nell’ordine di smaltire i rifiuti il più possibile vicino al loro luogo di produzione, al fine di limitare i danni per l’ambiente che potrebbero essere provocati dal loro trasporto.

Strettamene connesso con il principio di correzione alla fonte dei danni vi è il principio c.d. “chi inquina paga” e cioè l’imputazione dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi ai responsabili dell’evento dannoso. Lo scopo del principio è, difatti, quello di

190 Cfr. COM(2000) 1 def., cit., p. 22.

191 Cfr. Corte Giust., 9 luglio 1992, C-2/90, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio, in raccolta, 1992, p. i-04431.

83 disincentivare tutti quei comportamenti che incidono in maniera negativa sull’ambiente, favorendo invece quelle condotte che possono essere definite virtuose. Affinché venga addossata la responsabilità per i danni causati è, però, necessario poter identificare chi è stato a causare il danno, che lo stesso sia definibile e quantificabile e che sia presente un nesso causa-effetto tra l’azione dell’agente e gli effetti negativi sull’ambiente192.

Con tale principio si vuole affermare che il consumo delle risorse naturali e i fenomeni di inquinamento comportano dei costi che non possono ricadere sull’intera società, bensì debbono essere affrontati dai soggetti, in particolar modo le imprese, che sfruttando in maniera indiscriminata le risorse ambientali e pongono in essere azioni che sono particolarmente impattanti per l’ambiente.

In questa maniera si garantisce anche il buon funzionamento del mercato interno, in quanto gli Stati membri non devono addossarsi il prezzo dell’inquinamento derivante dall’attività dei privati. In caso contrario, infatti, lo Stato si troverebbe a sopportare le spese per sanare il degrado ambientale, con la conseguenza di falsare, anche se in maniera indiretta, le condizioni perché si verifichi un mercato concorrenziale193.

La valenza riparatoria del principio è ben individuabile se si prendono in esame le innumerevoli normative relative alle bonifiche o ai risarcimenti dei danni ambientali, come messo in luce anche dalla Corte di Giustizia ad esempio nella sentenza del 9 marzo 2010, sul rapporto tra il principio “chi inquina paga” ed il nesso di causalità tra l’evento e il danno194.

Sia il principio di correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente che il principio di “chi inquina paga”, se di primo acchito possono sembrare avere esclusivamente valenza risarcitoria e riparatoria, in realtà fungono anch’essi da misure preventive. Infatti, la ratio di questi due principi è quella da un lato, di disincentivare le attività potenzialmente pericolose per l’ambiente, dall’altro favorire le scelte virtuose nei confronti della natura. Attraverso l’applicazione di questi principi, nonostante determinate attività siano possibili e comunque non vietate, viene imposto un onere economico a quei soggetti che svolgono attività pericolose e inquinanti per l’ambiente.

192 Cfr. C. TAGLIAFIERRO, op. cit., p. 19.

193 Cfr. M. RAGAZZO, Le politiche sull'energia e le fonti rinnovabili, Torino, Giappichelli, 2011, p. 16.

194 Cfr. Corte Giust., 9 marzo 2010, C-378/08, Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, in raccolta 2010, p. I- 01919. La Corte si è pronunciata relativamente ad una questione pregiudiziale sollevata circa l’interpretazione del principio “chi inquina paga”, per come contenuto nella Direttiva 2004/35/CE, relativa alla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

84 D’altro canto sono accordati incentivi economici agli operatori che compiono scelte più eco-sostenibili195.

Tali principi trovano applicazione anche in riferimento agli strumenti volontari di tutela ambientale ad oggi sempre più diffusi, in quanto si ritiene di primaria importanza fare prevenzione attraverso l’incentivo alla messa in pratica di comportamenti ecosostenibili, lasciando alla libertà dei singoli la scelta se porli o meno in essere.

Infine, tra i principi ispiratori della politica ambientale sul piano europeo è necessario annoverare anche il principio d’informazione. Seppur non presente nei trattati dell’Unione europea, esso può assurgere ugualmente a ruolo di principio generale grazie alla sua presenza in numerose convenzioni sottoscritte dell’Unione196.

Tale principio si declina principalmente nell’accesso alle informazioni da parte del pubblico e della partecipazione in maniera attiva dei cittadini ai procedimenti in materia ambientale. L’assenza di tale principio nei Trattati, non ha impedito di fatto l’emanazione di direttive comunitarie che in materia di informazioni ambientali hanno introdotto una disciplina sul diritto di accesso molto ampia e predisposto meccanismi di diffusione delle informazioni sull’ambiente.

Il principio d’informazione, d’altronde, è strettamente connesso ad altri gruppi di principi, quali quello di sussidiarietà e di partecipazione o “democrazia ambientale”; al principio internazionalistico di cooperazione e di leale collaborazione fra gli Stati e le diverse pubbliche amministrazioni e al principio di prevenzione. Infatti, è solo grazie all’informazione che i principi sopra enunciati possono essere applicati in maniera esaustiva. In particolar modo, il principio di informazione è indispensabile per realizzare la partecipazione dei cittadini, poiché in tal maniera essi possono avere libero accesso alle informazioni relative ai problemi ambientali e alle situazioni potenzialmente nocive per la salute umana. Inoltre, per poter partecipare alle decisioni, l’informazione risulta essere indispensabile anche per sensibilizzare i singoli sulle tematiche ambientali197.

Ferma, infatti, è l’idea che solo attraverso la creazione di una coscienza consapevole delle problematiche ambientali e grazie alla collaborazione di tutti i soggetti si possa realizzare di un’economia che garantisca il rispetto della natura.

195 Cfr. M. RENNA, op. cit., p. 82.

196 Si vedano in particolar modo la Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 e la Convenzione di Aahrus del 25 giugno 1998.

197 Cfr. M. RENNA, op. cit., p. 76. Cfr. anche G. MANFREDI, Osservazioni su ambiente e democrazia, in Riv. giur. amb., 2010, pp. 293 e ss..

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