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5. Normativa europea che regola l’Ecolabel UE

5.2. Il Regolamento (Ce) n 1980/00

Per tutti i motivi che erano emersi in seguito alla verifica avvenuta alla scadenza del Regolamento che istituiva il marchio di qualità ecologica europeo, nel 2000 il Regolamento 880/92 venne sostituito dal Regolamento (Ce) n. 1980/00 del 17 luglio 2000, pubblicato in gazzetta ufficiale il 21 settembre 2000231.

229 Il Regolamento 880/92 invece prevedeva al punto 5 dell’art. 5 che “la durata di validità dei gruppi di prodotti è di tre anni circa. La durata di validità dei criteri non può superare la durata di validità del gruppo di prodotti cui si riferiscono”.

230 Cfr. K. HELMUT, O. CARSTEN, op. cit, p. 215.

231 Regolamento (Ce) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in G.U.C.E. L 237 del 21.09. 2000.

98 Già a partire dai considerando del Regolamento del 2000 si comprende come l’intento dell’Europa fosse quello di coinvolgere più parti possibili e di rendere il sistema europeo di certificazione ambientale di prodotto uno strumento realmente in grado di aumentare la diffusione di prodotti ambientalmente preferibili. Il nuovo sistema, infatti, era stato architettato in maniera tale da accrescere l’efficacia, semplificare il funzionamento e migliorare la pianificazione, tanto che l’articolo 1, n. 1, del Regolamento affermava che “1. Il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (in prosieguo: «il sistema») è inteso a promuovere i prodotti potenzialmente in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto agli altri prodotti dello stesso gruppo, contribuendo così ad un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell'ambiente. Tale obiettivo è perseguito fornendo ai consumatori orientamenti e informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate su tali prodotti. Ai fini del presente regolamento, — il termine «prodotto» include qualsiasi bene o servizio, — il termine «consumatore» include gli acquirenti professionisti”232.

Dall’analisi della realtà, risultò che i consumatori non avevano ancora chiaro che i prodotti che recavano il marchio Ecolabel UE erano “potenzialmente in grado di ridurre alcuni impatti ambientali negativi rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo, fatti salvi i requisiti legali applicabili relativi ai prodotti a livello nazionale e comunitario”233.

Innanzitutto, tra le novità introdotte si rileva che la Commissione avrebbe elaborato dei piani strategici per la scelta dei nuovi gruppi di prodotto che sarebbero entrati a far parte della certificazione ambientale, così da consentirne lo sviluppo anche in considerazione della direzione intrapresa dalla politica ambientale europea234.

L’intento di “ampliare le potenzialità dell’etichettatura ambientale, accrescendone al contempo la visibilità”235, ha fatto sì che la certificazione, da un lato potesse essere

richiesta anche dai distributori, così da fungere da stimolo per i produttori a prendere in considerazione l’aspetto ambientale dei prodotti236, dall’altro fosse ampliata anche ai

servizi237. Per realizzare tale ultimo obiettivo si ritenne opportuno, inizialmente,

scegliere i “servizi di ricettività turistica” (dal 2003) e i “servizi di campeggio” (dal

232 Cfr. ivi, art. 1, n. 1.

233 Cfr. ivi, considerando n. 6. 234 Cfr. ivi, artt. 4 e 5.

235 Cfr. M. GOLDONI, E. SIRSI, Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agroalimentari. Atti del Convegno (Pisa, 1-2 luglio 2011), Milano, Giuffrè, 2011, p. 318.

236 Cfr. Reg. n. 1980/2000, art. 7. 237 Cfr. ivi, artt. 1 e 2.

99 2005)238, poiché il turismo sicuramente esercitava (ed esercita tuttora) un ruolo

preminente nelle economie di molte Nazioni appartenenti all’Unione europea.

Ulteriore aspetto cruciale per la rivalutazione dell’Ecolabel UE risultava essere la rielaborazione della procedura di individuazione e aggiornamento dei criteri.

Nel nuovo regolamento venne considerato essenziale la partecipazione attiva delle ONG operanti nel settore ambientale e delle organizzazioni di consumatori per la definizione dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica.

Si ritenne utile, poi, attribuire al Comitato dell’Unione europea per il marchio ecologico il compito di fissare e riesaminare i criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i requisiti di valutazione e verifica della conformità, così da rendere l’applicazione dell’intero sistema più efficiente e naturale. Il considerando n. 14 del regolamento 1980/2000 statuiva in merito che il suddetto Comitato dovesse essere composto dagli organismi competenti già designati dagli Stati membri, come stabilito dall’articolo 9 del precedente regolamento che istituiva la certificazione ambientale europea e da un forum consultivo “destinato ad assicurare una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate”239.

Inoltre, l’articolo 6 introduceva dei termini variabili per la scadenza dei criteri dei gruppi di prodotti già definiti, in modo tale da garantire un aggiornamento che sia veramente corrispondente alle esigenze che si manifestano. L’articolo 4, poi, al comma 2 stabiliva linee guida su come i criteri sarebbero dovuti essere individuati, statuendo che “i criteri tendono ad assicurare una base di selettività fondata sui seguenti principi: a) le prospettive di penetrazione del prodotto sul mercato comunitario, durante il periodo di validità dei criteri, devono essere sufficienti ad indurre miglioramenti ambientali

238 Il gruppo di prodotti “servizio di ricettività turistica”, include gli alberghi, i motel, i villaggi turistici, le pensioni, i B&B e gli agriturismi. La Decisione CE 578/09 (G.U.C.E. L 198/57 del 30.7.2009) stabilisce che tali attività debbano prevedere l’erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno 1 letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il servizio di pernottamento può, inoltre, comprendere l´erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi. Per quanto riguarda invece il gruppo di prodotti “servizio campeggio”, la Decisione CE 564/09 (G.U.C.E. L 196/36 del 28.7.2009) regolamenta che è necessaria la fornitura a pagamento, a titolo di attività principale, di piazzole attrezzate per mezzi di pernottamento mobili, quali tende, roulottes, case mobili, camper, entro un’area delimitata. Comprende inoltre altre strutture atte al pernottamento di ospiti (bungalow, unità abitative mobili in affitto, appartamenti) e aree comuni adibite ai servizi in comune (strutture adibite a lavanderia e cucina, supermercati, servizi d´informazione) forniti entro l’area delimitata. Questo servizio, inoltre, può riferirsi anche all’erogazione, sotto la gestione del titolare o del gestore del campeggio, di servizi di ristorazione e attività ricreative (come ad esempio saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva e zone verdi, quali parchi e giardini, che non si trovino nel campeggio ma che sono accessibili agli ospiti). Per l’Italia cfr. http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=248&idlivello=501. 239 Cfr. Reg. n. 1980/2000, considerando n. 14.

100 attraverso le scelte del consumatore; b) la selettività dei criteri deve tener conto della fattibilità tecnica ed economica degli adattamenti necessari per conformarvisi entro un termine ragionevole; c) il grado di selettività dei criteri dev'essere fissato tenendo conto dell'obiettivo di realizzare il massimo potenziale di miglioramento ambientale”240.