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4.1. Che cos’è l’Ecolabel europeo.

L’Ecolabel europeo è un’etichetta, raffigurante una margherita, che può essere apposta su tutti i beni e servizi per i quali la Commissione europea, dopo apposito iter, abbia approvato i criteri ambientali. Tuttavia, fanno eccezione i prodotti farmaceutici, le sostanze o i preparati classificati come pericolose e i prodotti fabbricati con processi suscettibili di nuocere in grande maniera alle persone o all’ambiente, che esplicitamente non rientrano nel campo di applicazione del sistema di certificazione ambientale europeo.

L’Ecolabel UE non è l’unico marchio ecologico esistente in Europa, ma i suoi punti di forza si rinvengono nell’essere diffuso in tutta l’Unione Europea, oltre che in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, e nel fatto che il rispetto dei criteri ecologici viene attestato da organismi pubblici indipendenti.

L’Ecolabel UE, al pari degli altri sistemi di certificazione di prodotto, è un sistema di etichettatura ecologica di prodotto, che ha lo scopo di promuovere la progettazione, la produzione, la commercializzazione e l’uso di prodotti con minore impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita, sulla base di criteri di valutazione dell’incidenza sul sistema naturale, che riguardano aspetti come il consumo di energia, l’inquinamento (idrico, atmosferico, acustico, del suolo) e la gestione dei rifiuti. Si tratta, quindi, di un marchio di eccellenza ambientale di merci e servizi che si trovano nel mercato europeo, che facilita i

205 Cfr. Direttiva n. 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole, in G.UC.E. L 250 del 19.9.1984, pp. 17-20.

90 consumatori a riconoscere i prodotti o i servizi che si dimostrano più “eco-friendly” a parità di prestazioni e qualità rispetto agli altri della stessa categoria206.

Il marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel UE si inserisce tra i diversi strumenti idonei a favorire lo sviluppo sostenibile dell’economia europea, in quanto esso viene inteso come misura preventiva al degrado ambientale. Infatti, conoscendo gli effetti dannosi che la produzione di un determinato bene o lo svolgimento di un servizio può arrecare all’ambiente, è possibile intervenire affinché questi risultino essere più ecosostenibili durante tutto il loro ciclo di vita, in particolare relativamente a quei prodotti che sono stati oggetto di studio per migliorarne la sicurezza e diminuirne la nocività per l’ambiente.

Il sistema ecolabel risulta, quindi, rispettoso del principio di precauzione e in linea con quanto da questo tutelato, poiché si pone come obiettivo quello di “indicare ai consumatori anche quei prodotti potenzialmente in grado di ridurre alcuni impatti ambientali, ovvero richiede un presagire, un avvertire come probabile il verificarsi di determinati effetti imprevisti o indesiderati a fronte di un’azione intrapresa senza conoscerne esattamente e in modo certo e completo le conseguenze. Il principio precauzionale costituisce un elemento di un’impostazione strutturata che prende a riferimento l’analisi e la gestione del rischio, rappresentando così una base di azione quando la scienza non è in grado di fornire una chiara risposta […]. Infatti, il principio precauzionale riguarda i casi in cui i riscontri scientifici sono insufficienti, non conclusivi o incerti e la valutazione scientifica preliminare indica che esistono motivi ragionevoli di ritenere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull’ambiente, sulla salute umana, animale o vegetale, possano risultare incompatibili con l’“elevato” livello di protezione prescelto dall’ordinamento comunitario”207.

Conseguentemente, la certificazione ambientale Ecolabel UE viene assegnata solo a quei prodotti che tendono a migliorare in maniera significativa la qualità dell’aria, dell’acqua, la protezione dei suoli, la diminuzione dei rifiuti, il risparmio energetico, la gestione del patrimonio naturale, la prevenzione dell’effetto serra, la sicurezza ambientale, l’impatto acustico e la biodiversità.

206 Cfr. A. BUONFRATE, op. cit, p. 793.

91 Il marchio Ecolabel UE, allora, risulta essere uno strumento valido e prezioso ai fini del raggiungimento dello scopo prefissato con l’introduzione a livello europeo del principio di precauzione208.

Lo schema di certificazione scelto dall’Europa risulta appartenere alle certificazioni di Tipo I così come individuate dalla norma ISO 14024, essendo un’etichetta volontaria, selettiva, certificata da un ente terzo e basata su criteri di valutazione che comprendono l’intero ciclo di vita del prodotto.

Il marchio europeo di certificazione ambientale è volontario in quanto non vi è una legge\regolamento che lo rende obbligatorio. I fabbricanti, gli importatori o i distributori possono, infatti, richiedere l’Ecolabel al Comitato Ecolabel-Ecoaudit il quale, una volta verificato il rispetto dei criteri da parte dei prodotti, procederà a rilasciare l’etichetta. Tuttavia, una volta ottenuto l’Ecolabel, l’azienda è tenuta al rispetto dei parametri tecnici fissati dalla UE209.

La certificazione è selettiva in quanto viene assegnato solo a quei prodotti che rispettano i criteri ambientali fissati in maniera scientifica dal Comitato europeo per l’Ecolabel (partecipato da associazioni industriali, commerciali, ambientaliste, sindacali e dei consumatori), revisionati al massimo ogni 5 anni.

La certificazione in oggetto è poi sottoposta ad una verifica da parte in un organismo terzo, il che sta a significare che il marchio viene assegnato solo dopo parere positivo di un ente esterno, indipendente e pubblico, ovvero l’Organismo Competente nazionale per l’Ecolabel che in prevalenza è espressione dell’apparato amministrativo210. Tale ultimo

aspetto differenzia il sistema di certificazione europea da altre etichette ecologiche, dal momento che non si è in presenza di certificatori privati accreditati in concorrenza tra di loro, ma è lo Stato stesso a garantire la veridicità di quanto dichiarato dalle aziende211.

Infine, l’assegnazione avviene valutando l’impatto ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto/servizio. I criteri sono infatti formulati secondo il metodo globale ed oggettivo dell’LCA, che tiene conto dell’intero ciclo di vita del prodotto. Si è visto, infatti, come il Life Cycle Assesment rappresenti uno degli strumenti fondamentali per

208 V. supra, pp. 77 e ss. 209 V. infra, p. 112.

210 In Italia il marchio è rilasciato alle imprese che dimostrano che i loro prodotti e/o processi produttivi sono conformi ai requisiti richiesti dal Comitato Ecolabe-Ecoaudit istituito all’interno del Ministero dell’ambiente. Ciò in seguito ad una apposita procedura dove si rinviene anche l’intervento dell’Ispra. Cfr. M. S. DE ROSA, Le certificazioni ambientali e la responsabilità sociale del territorio, in Ianus, n. 2, 2010, p. 28.

92 l’attuazione di una Politica Integrata dei Prodotti, nonché il principale strumento operativo del “Life Cycle Thinking” che ha come fine la valutazione e la quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/attività, dall’acquisizione delle materie prime al fine vita (“dalla culla alla tomba”)212.

I potenziali benefici ambientali di una diffusa applicazione del marchio sono molto rilevanti, poiché un suo maggiore utilizzo porterebbe alla riduzione delle emissioni climalteranti, alla conservazione della natura e della biodiversità, al risparmio energetico, alla conservazione delle risorse, alla riduzione dei rifiuti, dell’inquinamento atmosferico, dell’inquinamento idrico, dell’inquinamento acustico, dell’inquinamento elettromagnetico e alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose.

A dicembre 2016 le categorie etichettabili sono ben 30213:

1) prodotti cosmetici da sciacquare; 2) assorbenti igienici; 3) detergenti multiuso/servizi sanitari;4) detersivi per lavastoviglie; 5) detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali; 6) detersivi per piatti; 7) detersivi per bucato; 8) detersivi per lavatrici industriali; 9) prodotti tessili;10) calzature; 11) prodotti vernicianti per esterni ed interni; 12) apparecchiature per la riproduzione di immagini; 13) personal computer, notebook e tablet; 14) rivestimenti del suolo in legno; 15) coperture dure; 16) mobili; 17) materassi; 18) substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame; 19) pompe di calore; 20) riscaldamento ad acqua; 21) lubrificanti; 22) rubinetteria per sanitari; 23) vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi; 24) carta per giornali; 25) carta trasformata; 26) tessuto-carta; 27) carta per copie e carta grafica; 28) carta igienica; 29) campeggio; 30) strutture turistiche.

212 V. surpa, p. 32.

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