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L'ammissibilità di una rilevabilità d'ufficio ad esclusivo vantaggio del consumatore

posizione della Corte di Cassazione italiana

3. La rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione

3.2 L'ammissibilità di una rilevabilità d'ufficio ad esclusivo vantaggio del consumatore

Nonostante le perplessità manifestate da alcuni autori, la parte

208G. PASSAGNOLI, op. cit., 1995, p. 189

209G. FILANTI, op. cit., 1983, il cui orientamento è stato più volte esplicitato nel corso di questo capitolo: si vedano i paragrafi 2.1 e 2.3

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maggioritaria della dottrina211 ammette la compatibilità tra il profilo della legittimazione relativa all'azione e il rilievo d'ufficio del giudice della nullità di protezione, nello specifico per quanto riguarda la valutazione di vessatorietà delle clausole contenute nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

Questa impostazione, sicuramente più condivisibile, si fonda sulla considerazione per cui le invalidità protettive, di derivazione comunitaria, non sono esclusivamente dirette a tutelare la parte debole del rapporto contrattuale, essendo esse anche finalizzate a garantire un interesse di natura generale al corretto funzionamento del mercato. Dunque, poiché tali obiettivi non si escludono a vicenda, in una logica di prevalenza dell'uno sull'altro, ma, piuttosto, si intersecano tra di loro, non c'è contraddizione nella contestuale presenza di una legittimazione relativa della parte protetta a far valere la nullità e della possibilità dell'autorità giudiziaria di supplire autonomamente alla scarsa reattività processuale di quest'ultima.

D'altra parte, posta questa premessa, non può negarsi che un esercizio indiscriminato di tale potere di rilevazione ufficiosa possa compromettere la finalità protettiva perseguita, privando di significato l'attribuzione esclusiva, in capo al contraente debole, della facoltà di decidere in merito alla sorte del contratto viziato212.

Pertanto, per sopperire a tale rischio, sotteso al riconoscimento, in capo al giudice, di un potere di accertamento dell'invalidità, svincolato da ogni limite, la dottrina ha ritenuto di consentirne l'esplicazione

211E parte anche della giurisprudenza: si vedano Trib. Genova, 14.02.2013, in “Nuova

giurisprudenza civile”, 2013, I, pp. 1059 ss., con nota di F.P. Patti; Cass. Civ. Sez. I, 13.06.2008, n° 16017, in “Contratti”, 2009, 2, pp. 133 ss., con commento di Tisci; Pret. Bologna, 20.01.1998, in “Danno e responsabilità”, 1998, 3, pp. 270 ss., con nota di Palmieri-Pardolesi. Dedicata, nello specifico, al rilievo d'ufficio delle nullità di protezione previste dal Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, Pret. Bologna, 04.01.1999, in “Corriere giuridico”, 1999, 6, pp. 600 ss., con nota di Gioia.

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M. PIROVANO, Rilevabilità d'ufficio della nullità e domanda di risoluzione, in “Contratti”, 2011, 7, pp. 677 ss.

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esclusivamente nell'interesse del contraente debole. In tal senso, trovando l'avallo anche del legislatore, il quale, nell'articolo 36 cod. cons., stabilisce espressamente che “la nullità (delle clausole contrattuali considerate vessatorie) opera soltanto a vantaggio del

consumatore”, nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia213. In questo modo, la rilevazione d'ufficio costituisce il “contenuto di un

potere-dovere non irrelato, cioè ad esercizio incondizionato e automatico, bensì condizionato all'interesse del soggetto riservatario dell'azione di nullità”214. Di conseguenza, quest'ultima, da rimedio “asimmetrico”, cioè lasciato alla disponibilità di una sola delle parti, diventerebbe “a gestione asimmetrica”, implicando la necessaria considerazione dell'interesse di una sola delle parti215.

A questo punto, si tratta di capire in quali termini l'accertamento compiuto dall'autorità giudiziaria della nullità di protezione, anche in mancanza di una specifica richiesta della parte legittimata, possa concretamente avvenire nel suo interesse.

Apparentemente, sembrerebbe porsi come ostacolo a tale rilievo la non rispondenza della declaratoria d'invalidità al vantaggio del contraente protetto, appurata sulla base di una considerazione globale dell'attività processuale svolta.

Una simile interpretazione non è, tuttavia, particolarmente convincente. Infatti, dato che, in linea di principio, la pronuncia della nullità del contratto, o di una sua clausola, per violazione di una prescrizione posta a protezione di una parte è sempre vantaggiosa per quest'ultima, accogliendo questa visione non si individuerebbe alcun limite reale al potere del giudice di accertare d'ufficio l'invalidità. In realtà, la soluzione, ritenuta preferibile, è quella per cui “il giudice

213

Si veda in particolare quanto affermato nella sentenza Pannon GSM, nonché nella sentenza Banif Plus Bank ZRT, di cui al precedente capitolo.

214G. BONFIGLIO, La rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, in “Rivista di

diritto privato”, 2004, 4, pp. 861 ss.

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dovrebbe sempre rilevare la causa della nullità relativa, tranne nel caso in cui il contraente legittimato manifesti un interesse all'efficacia del contratto o della clausola, rivelato da un comportamento processuale di invocazione degli effetti negoziali o da un comportamento a carattere positivo che comunque esprima accettazione degli effetti medesimi”216. In sostanza, non si accoglie un'interpretazione in virtù della quale il potere di accertamento dell'autorità giudiziaria viene ammesso solo qualora il suo esercizio risulta conforme al vantaggio del soggetto legittimato, ma, piuttosto, si opta per una visione che riconosce, quale unico limite al suo esplicarsi, l'invocazione o l'accettazione, da parte del contraente debole, degli effetti del negozio.

Nello specifico, è grazie all'applicazione dell'articolo 183, quarto comma, c.p.c. che si riesce a sopperire a tale esigenza di conformazione dell'intervento giudiziale ufficioso al concreto interesse del contraente debole. Invero, il potere, che la norma attribuisce all'organo giudiziario, di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritenga opportuna la trattazione, consente di rendere edotto il soggetto protetto della sussistenza di una causa di nullità del contratto di cui è parte, lasciandogli la possibilità di dichiarare la propria, eventuale, volontà favorevole alla sua sopravvivenza217. Perciò, segnalata alle parti la possibile declaratoria di invalidità, il giudice ha il dovere di astenersi dal pronunciarla solamente nell'ipotesi in cui, ritenendo che non gli rechi pregiudizio, il contraente tutelato manifesti il proprio interesse al mantenimento in vita del rapporto.

In questo modo, viene garantito il pieno rispetto della previsione restrittiva della legittimazione attiva all'azione, poiché è esclusivamente il contraente in stato di debolezza ad avere la facoltà di

216G. BONFIGLIO, op. cit., 2004 217

S. MONTICELLI, Nullità, legittimazione relativa e rilevabilità d'ufficio, in “Rivista di diritto privato”, 2002, 4, pp. 685 ss.

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esigere che sia data esecuzione al programma contrattuale che, pur presentando una causa di invalidità, è comunque conforme al suo interesse. Evitando, così, che l'iniziativa della controparte “forte” possa portare alla caducazione del rapporto, con il correlato rischio che, a causa della struttura peculiare del mercato, la parte protetta non riesca a conseguire da altri professionisti la stessa prestazione, oggetto del negozio nullo218.

Sulla base di questi presupposti, è possibile affermare, per concludere, che il punto centrale della questione non risulta essere tanto la pretesa incompatibilità tra rilevabilità d'ufficio e relatività della legittimazione ad agire per farla valere, quando, piuttosto, la definizione delle modalità di esercizio e dei limiti che si pongono a tale intervento giudiziale, nell'ipotesi peculiare della nullità di protezione. Difatti, a fronte di una tutela predisposta dal legislatore a favore di una parte soltanto del contratto, la quale ne ha la disponibilità, l'attività dell'organo giudiziario non arriva mai a collidere con la sua volontà, essendo finalizzata, più che ad affermare il primato dell'interesse generale, a rafforzare l'obiettivo di protezione dell'invalidità.

4. Gli interventi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

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