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La sentenza Banif Plus Bank e la tutela del contraddittorio

della nullità delle clausole abusive nei contratti con i consumator

3. Il “dopo Pannon GSM” : alcune questioni aperte

3.2 La sentenza Banif Plus Bank e la tutela del contraddittorio

L'occasione si è presentata con la sentenza Banif Plus Bank Zrt119, nell'ambito della quale, secondo un'interpretazione accettabile, “il

ruolo del consumatore non esce dai consueti binari dettati dal principio del contraddittorio, e l’eventuale «opposizione» alla dichiarazione di nullità formulata in atti processuali si configura come una (meno eversiva) conferma […] dell’adesione alla clausola, con conseguenze sulla valenza «squilibrante» della clausola dal punto di vista dell’interesse del consumatore”120

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119C. Giust. UE, sentenza 21 febbraio 2013, causa C-472/11, Pres. Tizzano, Avv. Gen. P. Mengozzi, Banif Plus Bank Zrt c. Csaba Csipai e Viktória Csipai, in Foro italiano, 2014, pp. 5 ss.

120R. ALESSI, Clausole vessatorie, nullità di protezione e poteri del giudice: alcuni

punti fermi dopo le sentenze Jõrös e Asbeek Brusse, in www.juscivile.it, 2013, 2, pp. 388 ss.

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La questione pregiudiziale promossa alla Corte di Giustizia era sorta nell'ambito di una controversia instauratasi tra la Banif Plus Bank Zrt, una banca ungherese, e i coniugi Csipai, a fronte di un contratto di credito, stipulato tra loro, in virtù del quale, in caso di risoluzione prima del termine per causa imputabile al mutuatario, quest'ultimo avrebbe dovuto pagare, oltre agli interessi moratori e alle spese, l'importo complessivo delle rate residue. Il tribunale distrettuale del centro di Pest, adito dalla Banif Plus Bank Zrt per l'inadempimento del signor Csipai, ritenendo la clausola sopra descritta abusiva, ne aveva informato le parti, invitandole a presentare delle osservazioni121. Contro la decisione di condanna, con la quale veniva disapplicata la pattuizione considerata vessatoria, la società ungherese aveva presentato impugnazione dinanzi al Fõvárosi Bíróság, il quale aveva chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in merito alla possibilità del giudice nazionale, che ha accertato il carattere abusivo di una clausola contrattuale, di informare le parti della controversia di aver rilevato l'esistenza di una causa di nullità, pur in mancanza di una loro domanda, invitandole a rendere una dichiarazione al riguardo.

La Corte di Giustizia, anzitutto, ribadisce come, nelle proprie decisioni precedenti, sia arrivata ad affermare che, per garantire piena efficacia alla tutela prevista dalla Direttiva 1993/13/CE, il giudice nazionale possa trarre tutte le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dall'accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali, senza attendere che il consumatore, informato dei suoi diritti, presenti una dichiarazione diretta ad ottenerne l'annullamento (punto n° 28).

Tuttavia, bisogna tenere di conto del fatto che “il giudice nazionale,

121Infatti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della legge n° III del 1952, istitutiva del codice di procedura civile ungherese, il giudice, salva contraria disposizione di legge, è vincolato dalle conclusioni e dagli argomenti giuridici sottoposti dalle parti.

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nell'attuare il diritto dell'Unione, deve altresì rispettare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione quale garantita dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”122. Tra di essi, spicca in particolare il principio del contraddittorio, il quale implica il diritto delle parti di prendere conoscenza e discutere sia dei documenti e delle osservazioni presentati ex adverso, sia dei motivi di diritto che l'autorità giudiziaria ha rilevato d'ufficio e sui quali intenda fondare la propria decisione.

Pertanto, secondo la Corte, quando il giudice nazionale accerta il carattere abusivo di una clausola, contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, egli deve “informarne le parti

della controversia e invitarle a discuterne in contraddittorio secondo le forme previste al riguardo dalle norme processuali nazionali”

(punto n° 31). Tale previsione, in questo modo, risponde all'obbligo del giudice nazionale, sancito nella sentenza Pannon GSM, di tener conto, se necessario, della volontà, espressa dal contraente debole, di opporsi alla disapplicazione della pattuizione vessatoria, per il tramite della manifestazione di un consenso libero e informato alla stessa, pur nella consapevolezza del suo carattere non vincolante.

Alcuni autori, la cui posizione mi sento di condividere, ritengono che grazie alla sentenza Banif Plus Bank Zrt, la Corte di Giustizia sia riuscita a garantire la piena compatibilità tra l'interesse del consumatore, la cui protezione costituisce il fondamento del rimedio

122L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, rubricato “diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”, stabilisce che “ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”.

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sancito dalla Direttiva 1993/13/CE, e la previsione di un obbligo di rilevazione d'ufficio dell'abusività della clausola da parte del giudice nazionale.

Infatti, facendo leva sulla considerazione per cui la posizione del contraente debole rimarrebbe all'interno del “normale” rispetto del principio del contraddittorio, si è ritenuto che l'opposizione di questi alla declaratoria di nullità non paralizzerebbe il dovere ufficioso dell'autorità giudiziaria, ma, semmai, le fornirebbe ulteriori elementi a partire dai quali questa potrebbe “diversamente valutare o

(l’originaria) convinta adesione del consumatore alla clausola o l’effetto di quest’ultima all’interno del contratto, sì da escluderne l’esito squilibrante”123

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In altri termini, stante il fatto che il giudice, il quale ha rilevato d'ufficio la vessatorietà, è tenuto a trarne tutte le conseguenze che ne derivano secondo il proprio diritto nazionale, l'espressione della propria posizione da parte del consumatore potrebbe consentirgli di apprezzare la sussistenza di un suo “consenso libero e informato” alla clausola. Ciò, secondo questa visione, non imporrebbe all'organo giudiziario di astenersi dalla declaratoria di nullità, a soddisfazione dell’interesse generale ad eliminare assetti contrattuali squilibrati in danno del contraente debole, posto che dell'opposizione di quest'ultimo egli dovrebbe tenere conto “se necessario” ed ai fini di una decisione in merito che è, comunque, autonoma124.

3.3 Seconda questione: l'ammissibilità di poteri istruttori del

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