• Non ci sono risultati.

Seconda questione: l'ammissibilità di poteri istruttori del giudice

della nullità delle clausole abusive nei contratti con i consumator

3. Il “dopo Pannon GSM” : alcune questioni aperte

3.3 Seconda questione: l'ammissibilità di poteri istruttori del giudice

Un'altra questione, non direttamente concernente il tema della

123

R. ALESSI, op. cit., 2013 124

74

rilevazione ufficiosa del carattere abusivo delle clausole contrattuali, ma ad esso inscindibilmente legata, riguarda l'ammissibilità di poteri istruttori del giudice, finalizzati a tale accertamento.

La Corte si era pronunciata sul tema nella sentenza Pannon GSM, all'interno della quale aveva ammesso la sussistenza di un obbligo del giudice di accertare d'ufficio la vessatorietà di una clausola “dal

momento in cui dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine” (punto n° 32 della sentenza Pannon GSM).

Tuttavia, tale formula era risultata fortemente ambigua, in quanto non consentiva di determinare se tali elementi integrassero una condizione preliminare della rilevabilità, o, piuttosto, ne costituissero l'oggetto, “legittimando così degli autonomi poteri di iniziativa istruttoria del

giudice […] ove questi evidentemente non disponga di elementi sufficienti per vagliare la potenziale vessatorietà di una clausola”125. Inoltre, da più parti della dottrina erano state espresse delle perplessità rispetto alla limitazione del potere dell'autorità giudiziaria di dichiarare d'ufficio l'inefficacia della clausola, che si profilava conseguentemente alla necessità di questa di disporre degli elementi di fatto e di diritto necessari e che diveniva ancora più rilevante in caso di contumacia del consumatore126, mancando in tal caso le argomentazioni di questi a tutela della propria posizione processuale.

Pertanto, il giudice comunitario ha tentato di risolvere le problematiche emerse nell'ambito della decisione Pannon GSM riconoscendo, nella sentenza Pénzügyi Lízing Zrt127, che “il giudice nazionale deve adottare d'ufficio misure istruttorie al fine di accertare se una clausola

125S. PAGLIANTINI, L'interpretazione più favorevole per il consumatore ed i poteri

del giudice, in “Rivista di diritto civile”, 2012, 3, pp. 291 ss.

126F. P. PATTI, Oltre il caso 'Pannon': poteri istruttori del giudice e tutela del

consumatore (Corte di giustizia dell'unione europea, grande sezione, 9 novembre 2010, causa C- 137/2008) / [Commento a], in “Contratti”, 2011, 2, pp. 113 ss. 127C. Giust. CE, sentenza 9 novembre 2010, causa C-137/08, Pres. Skouris, Avv. Gen.

V. Trstenjak,VB Pénzügyi Lízing Zrt. c. Ferenc Schneider, in Obbligazioni e Contratti, 2011, pp. 146 ss.

75

attributiva di competenza giurisdizionale territoriale esclusiva contenuta nel contratto, che costituisce l'oggetto della controversia di cui è investito e che è stato concluso tra un professionista e un consumatore, rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in caso affermativo, valutare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo di una siffatta clausola”.

Di seguito i fatti.

Nell'aprile 2006 il signor Schneider e la Pénzügyi Lízing Zrt, una banca ungherese, avevano stipulato un contratto di mutuo, destinato a finanziare l'acquisto, da parte del primo, di un autoveicolo. A fronte dell'inadempimento del mutuatario ai propri obblighi contrattuali, la Pénzügyi Lízing Zrt aveva risolto il rapporto negoziale e, in forza di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale contenuta nello stesso, aveva adito un giudice diverso da quello nella cui circoscrizione il signor Schneider aveva la propria residenza. Quest'ultimo aveva presentato opposizione all'ingiunzione di pagamento, pronunciata nei suoi confronti, dinanzi al Tribunale dei distretti II e III di Budapest, il quale aveva sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali. In particolare, si chiedeva alla Corte “se il giudice nazionale, che ravvisi

autonomamente la possibile sussistenza di una clausola abusiva, possa, d'ufficio, effettuare un'indagine volta ad accertare gli elementi di diritto e di fatto necessari a compiere tale valutazione, laddove il diritto processuale nazionale ammetta un siffatto esame solo su richiesta delle parti ed una siffatta richiesta non sia stata avanzata”.

La Corte di Giustizia, per rispondere alla questione sollevatale, parte dalla premessa, ribadita in tutte le pronunce precedenti, che l'articolo 6 della Direttiva 1993/13/CE ha carattere di norma imperativa di ordine pubblico e che la tutela del contraente debole può essere garantita solo

76

grazie ad un intervento positivo e riequilibratore da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale. Conseguenza di ciò è che “il giudice

nazionale, nell'ambito delle funzioni che gli incombono in forza delle disposizioni della direttiva, deve verificare se una clausola del contratto, che forma oggetto della controversia di cui è investito, rientri nell'ambito di applicazione della direttiva in parola” e, in caso

affermativo “è tenuto a valutare, se necessario d'ufficio, suddetta

clausola alla luce dei requisiti di tutela del consumatore previsti dalla direttiva in esame” (punto n° 49).

Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudice abbia attestato d'ufficio la presenza di pattuizioni potenzialmente abusive128 nel rapporto negoziale sottoposto alla sua attenzione, in mancanza o nell'insufficienza di prove fornite dalle parti, questi dovrà procedere autonomamente a determinare se la clausola controversa è stata oggetto di negoziato individuale tra il professionista e il consumatore, “in tutti i casi e a prescindere dalle norme di diritto interno”. Il che “è

un modo lessicalmente diverso per dire che l'acquisizione o meno di una certa prova funge da pre-condizione per una tutela ottimale (o la soccombenza) del consumatore che abbia soltanto allegato un certo fatto”129.

L'approdo interpretativo della Corte è, però, in contrasto con le conclusioni dell'Avvocato Generale Trstenjak130, la quale, per contro, sostiene che la Direttiva 1993/13/CE vada interpretata nel senso che il giudice nazionale non è obbligato ad effettuare d'ufficio un'indagine volta a reperire gli elementi di fatto e di diritto necessari per accertare l'abusività di una clausola contrattuale, laddove “il diritto processuale

128Come indicato nelle osservazioni della Commissione e nelle conclusioni dell'Avvocato Generale Trstenjak (paragrafo n° 107) le fattispecie in cui il potere del giudice di adottare d'ufficio misure istruttorie diviene rilevante sono quelle in cui la clausola del contratto si presenta come "potenzialmente" abusiva: l'abusività della clausola non è certa, ma in tal senso sussistono rilevanti indizi. 129

S. PAGLIANTINI, op. cit., 2012 130

77

nazionale ammetta un siffatto esame solo su istanza delle parti e una siffatta istanza non sia stata avanzata dalle parti stesse” (paragrafo n°

116). Ciò perché, anzitutto, in mancanza di una disposizione comunitaria che preveda espressamente un tale dovere in capo all'autorità giudiziaria, i suoi poteri si individuano alla luce delle normative procedurali dei singoli stati. E, quindi, non è possibile non tenere di conto del principio dispositivo, che informa il processo civile degli ordinamenti interni, in virtù del quale incombe sulle parti l'onere di allegare i fatti rilevanti, in base ai quali il giudice dovrà pronunciare la propria sentenza.

Oltre a questo, l'Avvocato Generale ribadisce come un tale obbligo investigativo a carico dell'autorità giudiziaria non sarebbe neppure necessario, potendo essa, già dal momento in cui entra in possesso di una copia del contratto, disporre di quegli elementi di fatto e di diritto, fondamentali per procedere alla valutazione di abusività: “in molti

casi, perciò, il giudice nazionale non dovrebbe incontrare particolari difficoltà di carattere pratico” (paragrafo n° 113).

Il riconoscimento, all'interno della sentenza Pénzügyi Lízing Zrt, di un potere istruttorio d'ufficio del giudice nazionale, finalizzato alla valutazione di vessatorietà della clausola contrattuale, ha fatto sorgere la necessità di determinarne in modo specifico l'ambito di applicazione, stante la portata di esso sul principio dispositivo caratterizzante il diritto processuale degli Stati membri. Proprio per evitare un'incidenza eccessiva su tale principio, si è ritenuto che l'obbligo investigativo a carico dell'autorità giudiziaria riguardi esclusivamente quelle clausole sulle quali la Corte si è pronunciata testualmente, ossia le pattuizioni attributive di competenza giurisdizionale territoriale esclusiva a carico di un giudice diverso da quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore131.

131

78

In primo luogo, questa scelta si giustifica in considerazione della pericolosità di tali clausole, le quali pregiudicano la posizione del contraente debole non solo a livello sostanziale, ma anche processuale, date le difficoltà che quest'ultimo incontra nel far valere i propri diritti nell'ambito di un giudizio incardinato in un luogo che può essere anche lontano da quello dove risiede o è domiciliato132. Pertanto, è ammissibile la previsione di un trattamento di maggior rigore, con una parziale deroga al principio dispositivo, che comporta un dovere del giudice nazionale di esercitare i propri poteri istruttori a favore del consumatore, per supplire ad una sua inadeguata attività processuale. In secondo luogo, la delimitazione del campo di applicazione della pronuncia è funzionale ad evitare che essa determini un onere sproporzionato a carico dell'autorità giudiziaria. In caso contrario, infatti, qualora si ammettesse la sussistenza di un dovere istruttorio d'ufficio relativo a qualsiasi tipo di clausola contrattuale, si determinerebbe un carico giudiziario eccessivo gravante sugli Stati membri, oltre che “un'invasione generalizzata nel (loro) sistema

probatorio”133.

Di conseguenza, con la sentenza Pénzügyi Lízing Zrt la Corte di Giustizia, considerando l'obbligo di adottare misure istruttorie nella più ampia cornice del potere di rilevare d'ufficio l'abusività di una clausola, ha ancora una volta ribadito come l'obiettivo fondamentale della normativa comunitaria sia quello di garantire l'effettività della tutela accordata al consumatore.

Tuttavia, essa non ha scardinato il principio dispositivo vigente nel diritto processuale degli Stati membri: potendosi ritenere limitato l'ambito di applicazione di tale dovere istruttorio, questa evoluzione nella giurisprudenza comunitaria “non dovrebbe pertanto avere

132Come ribadito anche dalla Corte di Giustizia all'interno della sentenza Océano

Grupo Editorial e Salvat Editores, vedi paragrafo 2.1 del presente lavoro

133

79

significative ripercussioni sugli ordinamenti giuridici nazionali”134.

4. La Corte di Giustizia amplia la portata dell'obbligo di

Outline

Documenti correlati