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Ancora vincoli: il Patto di Stabilità Interno

6. Il potere di spesa - fonti ed esercizio

6.1.1. Ancora vincoli: il Patto di Stabilità Interno

Non è ovviamente possibile affrontare qui la tematica del PSI nella sua completezza, la qual cosa ci porterebbe troppo oltre l‟oggetto del presente lavoro. Tuttavia rilevatane l‟importanza al fine di tratteggiare un quadro attuale e, dal punto di vista macro, il più possibile esaustivo, delle condizioni di esercizio del potere di spesa da parte degli enti territoriali, se ne espongono gli elementi più qualificanti.

Il Patto di Stabilità interno nasce dunque dall'esigenza di ottenere la convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso i parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita: obiettivo primario è il controllo dell‟indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, tra le quali un peso rilevante in termini di spesa rivestono gli enti territoriali. Ecco quindi che dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti. La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene infatti durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica, ovvero nel momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo, e la tipologia delle stesse.

166 Il Patto di Stabilità Interno per gli enti locali è attualmente disciplinato dall‟articolo 31 della L. 183/2011 rubricata Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), oggetto di numerose modifiche ed integrazioni da parte delle Leggi di Stabilità successive ( legge 228/2012 di stabilità 2013; legge 147/2013, di stabilità 2014; e legge 190/2014, di stabilità 2015) oltre che da parte di numerosi decreti legge (ben sei solo nel 2014: continua la normazione alluvionale ed emergenziale!)

Dal punto di vista soggettivo non ha mai riguardato gli enti locali tout court: negli anni tra il 2009 ed il 2012 solo le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; dal 2013 è stata prevista l‟estensione ai Comuni con più di 1000 abitanti, alle aziende speciali ed istituzioni, ad eccezione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e delle farmacie; agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso (per il quali l‟applicazione del patto era subordinata alla rielezione degli organi istituzionali e quindi fino a quel momento, esclusi dalla disciplina). Rientrano anche le società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, cosiddette “in house” cioè affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali, rispetto alle quali tuttavia non risultano ancora dettati i criteri di assoggettamento da adottarsi con Decreto MEF, sentita la conferenza unificata.

Dal 2014, sono assoggettate alle regole del Patto anche le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Per gli enti locali il Patto è incentrato sul rispetto del principio del controllo dei saldi finanziari, finalizzato evidentemente ad una maggiore responsabilizzazione nella gestione e, a partire dal D.L. 112/2008, primo di una lunghissima serie di provvedimenti correttivi, di razionalizzazione e stabilizzazione dei conti e della finanza pubblica, è stato via via inasprito.

Per le Regioni il Patto è incentrato, dal 2002, sul principio del contenimento delle spese finali, ad esclusione della spesa sanitaria corrente, sottoposta tuttavia ad apposite forme di monitoraggio, anche perché costituisce in media il 75% della

167 spesa delle RSO. Anche per le Regioni è in atto dal 2010 un progressivo inasprimento dei vincoli alla spesa, dapprima attuato con la riduzione di una determinata percentuale del complesso delle spese finali; poi, dal 2011, (prima con la L. 220/2010, articolo 1, commi da 125 a 150, e poi con la L. 138/2011, art. 32) il risparmio richiesto deve essere tale da coprire il taglio di risorse effettuato nell'ambito delle manovre di risanamento dei conti pubblici; inoltre dal 2013, da un lato, la legge di stabilità ha previsto per le Regioni e le province autonome una nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo, definita competenza eurocompatibile, mentre dall‟altro il D.L. 95/2012 ha richiesto una adeguamento della normativa regionale al risparmio richiesto.

Anche le RSS/PPAA sono soggette agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalla legge che determina, altresì, la misura complessiva del risparmio da realizzare: tuttavia la misura e le modalità del risparmio devono essere il frutto di un‟intesa tra ciascun Ente e il MEF. Inoltre per Valle d‟Aosta, Friuli Venezia Giulia e Province Autonome che provvedono alla finanza degli enti locali con risorse del proprio bilancio è prevista la competenza a definire la disciplina del patto per gli stessi

Di pari passo all‟inasprimento delle condizioni del Patto si è affermato un principio di premialità verso gli enti virtuosi e all‟opposto sanzionatorio verso gli enti che virtuosi non sono. Da un lato tali meccanismi premiali sono destinati ad incentivare al massimo grado l‟adesione di ciascun ente alla disciplina di patto e dall‟altro a mitigare in qualche modo gli effetti molto gravosi delle manovre, anche se è indubbio che il contributo finanziario richiesto agli enti territoriali negli anni dal 2009 ad oggi, abbia subito un notevole incremento.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal Patto di Stabilità Interno comporta l‟applicazione di una serie di misure sanzionatorie, il cui impianto è stato ridefinito, nell‟ambito dei principi stabiliti dalla legge delega 42/2009, dal D.Lgs

168 149/2011, recante appunto meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni74.

A seguito dell‟approvazione della legge costituzionale 1/2012 e della legge di attuazione 243/2012, dal ciclo di bilancio di quest‟anno è stato previsto l‟avvio del superamento dell'attuale assetto del Patto di Stabilità interno, attraverso l'anticipo per gli enti territoriali dal 2016 al 2015 delle regole del pareggio di bilancio, mentre si sta discutendo in questi giorni di una riforma del Patto che vada vieppiù nella direzione di premiare gli enti più virtuosi.