Sommario: 1 Premessa 2 I criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per distinguere tra la fattispecie d
3. La l n 190/2012 e l’appartenenza dell’induzione indebita ex art 319-quater alla famiglia delle corruzioni.
La riforma del 2012 se da un lato ha reso più netta e chiara la distinzione tra il reato di concussione e la corruzione, dall’altro ha reso difficoltosa l’individuazione della linea di demarcazione tra il delitto di induzione indebita e le fattispecie corruttive, in considerazione del rilievo che il primo è attratto a pieno titolo nel sistema corruttivo. 150
Prima della legge anticorruzione, il percorso interpretativo seguito da dottrina e giurisprudenza considerava unitariamente le due forme in cui può manifestarsi la concussione. Ciò, pur nella doverosa
149 Cfr. Corte Cass., Sez. VI Pen., sentenza 28 maggio 1996, n° 5308; Corte Cass.,
Sez. VI Pen., sentenza 19 gennaio 1996, n° 652.
150 C. Benussi, I delitti contro la pubblica amministrazione, PADOVA, 2013, pg.
383 e ss; M. Gambardella, La linea di demarcazione tra concussione e induzione
indebita: i requisiti impliciti del danno ingiusto e vantaggio indebito. I casi ambigui, le vicende intertemporali, in CP, n. 6, 2014, pg. 2034;
segnalazione dei differenti caratteri del comportamento costrittivo o induttivo del pubblico agente, dal momento che, solo in caso di costrizione, all’extraneus non è lasciato alcun margine di libertà ed autodeterminazione nella promessa o dazione di danaro o atra utilità. La concussione per induzione, al contrario , ha da sempre presentato, agli occhi degli interpreti, dei confini di delimitazione particolarmente problematici, proprio e soprattutto con riferimento alla posizione dell’extraneus, essendo che il privato indotto e non costretto all’indebita dazione o promessa attraversa un percorso volitivo condizionato, sì, ma non del tutto coartato. Seppure indotta dalla prospettazione di un danno ingiusto, la scelta di dare o promettere al pubblico agente resta comunque da lui determinata. Nonostante tale evidente differenza nella connotazione dello stato psicologico dell’extraneus, l’attenzione interpretativa ante riforma si è comunque concentrata maggiormente su una considerazione unitaria del reato di concussione. Ciò, semplicemente perché il differente grado di coartazione della volontà dell’extraneus non produceva, in termini sanzionatori, alcuna conseguenza: il privato, sia nell’ipotesi costrittiva, sia in quella induttiva, era considerato non punibile per la promessa o dazione illecita.
Si comprende, allora, la reale portata innovativa della legge 190/2012 che, con l’aggiunta al codice penale dell’art. 319 quater, ha previsto e disciplinato distintamente la fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità. Tale portata innovativa si rinviene, invero, nel secondo comma dell’articolo in commento, che prevede la punibilità del privato che dà o promette danaro o altra utilità, stabilendo per lui la pena della reclusione fino a tre anni .
Ma, se da un lato la legge 190/2012 introduce, per la prima volta, la punibilità dell’extraneus nell’ipotesi di induzione indebita, dall’altro interviene a differenziare il trattamento sanzionatorio del pubblico
agente autore dell’induzione indebita ex art. 319 quater, rispetto a quello riservato al pubblico ufficiale che costringe all’illecita promessa o dazione ai sensi dell’art. 317 c.p. E lo fa prevedendo pene più severe per il secondo, ritenendo il reato da lui commesso più grave di quello ex art 319-quater c.p.
Questo ci aiuta a capire il totale spostamento del punto di vista del legislatore del 2012: prevedere, da un lato, la punibilità dell’extraneus nell’induzione indebita e, dall’altro, un trattamento sanzionatorio, a carico del pubblico agente che induce, più leggero di quello posto a carico del pubblico ufficiale che costringe alla promessa o dazione indebita, persegue il preciso intento di avvicinare l’induzione indebita ad un’ipotesi di accordo criminoso, dove l’extraneus non è più vittima ma coautore dell’illecito.
La nuova induzione indebita ex art. 319-quater c.p. non rappresenterebbe quindi una ipotesi minore di concussione (come farebbe pensare la metafora dello “sdoppiamento”), gravitando bensì nell’orbita della corruzione, collocandosi “ [...] in questo modo in una
posizione intermedia tra la condotta sopraffattrice, propria della concussione e lo scambio corruttivo, quasi a superamento del canone della mutua esclusività di questi due illeciti. La fattispecie di cui all’art. 319-quater c.p. sembrerebbe configurarsi con riferimento al soggetto pubblico, come una “concussione attenuata” e , con riferimento al soggetto privato, come una “corruzione mitigata dall’induzione”.151
Diversi sono gli indici normativi a sostegno della contiguità dell’induzione indebita alla corruzione, e rispettivamente di un allontanamento dalla figura della concussione: si pensi, oltre all’introdotta punibilità del privato e al diverso regime sanzionatorio anzidetto, alla dislocazione dell’art. 319-quater c.p. non subito dopo la
fattispecie di concussione, bensì di seguito alle varie ipotesi di corruzione; alla costruzione della fattispecie legale come struttura bilaterale sotto il profilo normativo. E’ evidente, in altri termini, l’intento del legislatore del 2012 di avvicinare l’induzione indebita alle ipotesi corruttive, dove si realizza un pactum sceleris tra soggetto pubblico e soggetto privato nelle tre diverse forme di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, di cui, rispettivamente, agli artt. 318, 319 e 319ter c.p..
D’altro canto, la volontà che ha orientato il legislatore del 2012 nel senso di avvicinare l’induzione indebita ex art. 319-quater c.p. alle ipotesi di corruzione, si evince anche dall’analogo trattamento sanzionatorio riservato a tali reati, soprattutto se raffrontiamo l’induzione indebita alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 c.p., ipotesi corruttiva tra le più vicine all’induzione indebita. Si osserva, a riguardo, che il pubblico agente reo di induzione indebita è punito con la reclusione da tre a otto anni e, in maniera assai simile, il pubblico ufficiale colpevole di corruzione ex art. 319 c.p. andrà incontro alla pena delle reclusione da quattro a otto anni(oggi con la legge “anticorruzione” da 6 a 10 anni). Fra i minimi edittali vi è però una, incongrua, differenza: posto che l’induzione operata dal pubblico agente è più grave delle altre modalità di vendita delle funzioni. Si noti, al tal proposito, che la legge anticorruzione ha inasprito la pena per quest’ultimo reato, che prima del 2012 era punito con la reclusione da due a cinque anni. Quanto alla pena per il privato (della reclusione fino a tre anni per l’indotto ex art. 319-quater c.p./uguale al trattamento sanzionatorio riservato al corrotto, per il corruttore ex art. 321 c.p.) si comprende come da questo angolo visuale il comportamento del corruttore in uno
scambio alla pari è valutato, a ragione, molto più gravemente di quello di chi abbia pagato a seguito di induzione.
Possiamo agevolmente osservare, dunque, che l’art. 319-quater contempla un fatto sanzionato, per il pubblico agente, con una pena pressoché equivalente a quella stabilita per la corruzione propria152.
Ciò non vuol dire, tuttavia, che la norma in commento riguardi solo condotte induttive finalizzate al compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio. La presenza della condotta di abuso ad opera del pubblico agente, difatti, consente di estendere l’art. 319-quater agli atti conformi ai doveri d’ufficio. A tal proposito, è stato osservato da recente dottrina che la soluzione interpretativa che ricomprende nell’alveo dell’art. 319-quater sia gli atti contrari che quelli conformi ai doveri d’ufficio, apre alla possibilità che l’induzione indebita venga impiegata come alternativa premiale alla pena comminata dall’art. 319 c.p., in caso di collaborazione processuale. L’introduzione dell’art. 319- quater c.p., in altre parole, “ha offerto al giudice una soluzione
sanzionatoria che si aggiunge alla tradizionale alternativa tra concussione e corruzione”153.
Risultano evidenti, a questo punto, le nuove problematiche interpretative aperte dal legislatore del 2012. Se è vero, infatti, che prima della riforma apparivano vaghi e fumosi i criteri di distinzione tra concussione e corruzione, oggi, all’indomani dell’entrata in vigore della legge 190/2012, si deve tracciare non più un “confine conteso” tra due figure criminose, bensì una duplice linea di demarcazione tra: concussione/induzione indebita/corruzione.
152 S. Seminara, I delitti di concussione e induzione indebita, cit., pg. 404 e ss. 153 S. Seminara, I delitti di concussione e induzione indebita, cit., pg. 402.