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La relazione tra il vecchio delitto di concussione e la nuova ipotesi di concussione per costrizione ex art 317 c.p.

quater c.p.: norma a più fattispecie o reato plurisoggettivo?

8.2 La relazione tra il vecchio delitto di concussione e la nuova ipotesi di concussione per costrizione ex art 317 c.p.

1. Premessa.

La l. n. 190/2012, nel novellare la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, è intervenuta sulla fisionomia del delitto di concussione – estromettendo dal novero dei soggetti attivi l’incaricato di pubblico servizio ed eliminando l’induzione come modalità della condotta alternativa alla costrizione–. Dall’altro lato ha dato autonomo rilievo alla condotta di induzione introducendo all’art. 319-quater c.p. il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, delitto che può essere commesso tanto dal pubblico ufficiale quanto dall’incaricato di pubblico servizio, e che ha una struttura, con riferimento alla condotta del pubblico agente, nella quale sono stati riproposti gli stessi elementi qualificanti la “vecchia” figura della concussione per induzione.

Elemento di assoluta novità è invece la previsione, al comma 2 dell’art. 319-quater, della punizione anche dell’indotto, cioè del soggetto che “dà o promette denaro o altra utilità”, il quale da persona offesa nell’originaria ipotesi di concussione per induzione di cui al previgente art 317 c.p., diventa coautore nella nuova figura dell’induzione indebita.

L’intento della riforma è stato quello di assicurare una graduazione sia nella definizione delle condotte sia sotto il profilo sanzionatorio, pur sempre nel rispetto della nostra tradizione giuridica. La fattispecie di induzione indebita occupa così uno spazio intermedio tra la concussione per costrizione, in cui il privato è vittima, e la corruzione in senso stretto, connotata da un vero e proprio mercimonio della funzione pubblica, nella quale il pubblico agente ed il privato occupano una posizione paritaria. La punibilità bilaterale che caratterizza il reato di induzione nonché la collocazione contigua rispetto alle figure di corruzione è indice di una maggior prossimità al reato di corruzione; d’altra parte però il legislatore sembra aver considerato il minor disvalore della condotta induttiva rispetto alla corruzione punendo meno gravemente il privato indotto (reclusione fino a tre anni) rispetto al corruttore (reclusione da sei a 10 anni nella corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio)65.

L’attenzione va quindi focalizzata sulla ratio complessiva della riforma per coglierne gli aspetti più rilevanti sia dal punto di vista sostanziale che da quello processuale. La scelta del legislatore del 2012 pone il problema, sotto il profilo sostanziale, di individuare precisi criteri discretivi tra la concussione di cui al novellato art. 317 c.p. e l’induzione indebita ex art. 319-quater c.p., nonché tra queste due fattispecie e quelle corruttive. Strettamente connessa è la questione di diritto intertemporale, circa la sussistenza o meno della continuità del tipo di illecito tra la concussione così come disciplinata dal previgente art. 317 c.p. e le due nuove fattispecie enucleate, pur con le relative modifiche o integrazioni, dalla detta norma.La questione di diritto che si è posta a seguito della riforma citata ed in merito alla quale si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di

65 G. Andreazza – L. Pistorelli, Relazione n. III/11/2012 a cura dell’Ufficio del Massimario, in www.penalecontemporaneo.it; P. Severino, La nuova legge

Cassazione con sentenza n° 12228 del 24.10.2013 (dep. 14.3.2014)66 ,

risolvendo così un dibattito che da lungo tempo si protrae tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, è la seguente : “quale sia, a seguito della legge 6 novembre 2012, n.190, la linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dal novellato art 317 c.p.) e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità (prevista dall’art. 319- quater c.p. di nuova introduzione) soprattutto con riferimento al rapporto tra la condotta di costrizione e quella di induzione e alle connesse problematiche di successione di leggi penali nel tempo”. La descrizione dei fatti contenuta nei capi di imputazione può essere riassunta nei termini che seguono.

66 La descrizione dei fatti contenuta nei capi di imputazione può essere riassunta nei

termini che seguono. Diversi ispettori della Direzione provinciale del lavoro di Bari, nell’effettuare visite ispettive presso imprese della zona, dopo aver rilevato e contestato varie irregolarità comportanti l’irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie o della sanzione dell’immediata sospensione dell’attività, avevano rappresentato agli interessati la possibilità di azzerare e porre nel nulla le contestazioni già effettuate ovvero la possibilità di astenersi da qualunque contestazione o di attenuarne il contenuto, purché fosse stata soddisfatta la loro pretesa di ricevere indebitamente denaro o altra utilità; inoltre avevano prospettato, nel caso di mancato accoglimento della richiesta, la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie per importi maggiori di quelli dovuti.

La descrizione dei fatti, così come contenuta nei capi di imputazione, presenta formalmente una struttura mista (minaccia-offerta) lasciando intravedere tanto l’ipotesi induttiva che quella corruttiva.

Le Sezioni Unite della Cassazione nel porsi il problema circa la corretta

qualificazione giuridica degli episodi di concussione consumata e tentata addebitata agli imputati ha rilevato che invece i giudici di merito, nel ricostruire i vari episodi sulla base dei dati probatori acquisiti, hanno accertato che gli ispettori del lavoro si erano limitati ad attivare, abusando dei loro poteri, una intensa opera di persuasione delle ditte ispezionate, dopo aver rilevato la violazione da parte delle stesse della normativa sul lavoro sommerso, per indurle alla sollecita prestazione indebita, quale contropartita del “trattamento di favore” indebito loro assicurato (minimizzare le violazioni riscontrate o ometterne o annullarne le contestazioni).

Sulla base dei dati probatori acquisiti non risulta nessuna condotta costrittiva mediante minaccia di un danno contra ius (“gonfiare” illegittimamente gli importi della sanzione per terrorizzare le vittime).

Le Sezioni Unite della Cassazione, non avendo avallato la struttura mista (minaccia- offerta) della postulazione dell’accusa ed avendo escluso qualsiasi condotta

costrittiva degli ispettori del lavoro, qualificano i fatti in esame per le ipotesi tentate, ai sensi degli artt. 56 e 319-quater c.p., e per quelle consumate ai sensi dell’art. 319- quater c.p. (essendo che queste norme, ponendosi in continuità normativa con la concussione per induzione tentata e con quella consumata ante l. n. 190/2012, sono più favorevoli quanto al trattamento sanzionatorio previsto).

2. Elementi comuni alle due fattispecie: l’abuso della