IL FALSO IN BILANCIO: PROFILI CIVILISTICI
3.4 Responsabilità per il bilancio falso
3.4.3 L’applicazione dell’art 2409 c.c.
Ai sensi dell’art. 2409 comma 1 c.c. “Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione”.
Dalla lettura della relazione illustrativa della riforma societaria pare si possa trarre la conclusione che il citato articolo non si debba applicare alle S.r.l., ma solo alle S.p.a., anche se, laddove sia presente il collegio sindacale, l’art. 2409 c.c., dovrebbe comunque trovare applicazione, quale che sia il tipo di società che lo ha adottato, e tale
interpretazione aprirebbe la porta pure alla tesi secondo la quale l’atto costitutivo di una S.r.l. potrebbe, in ogni caso, prevedere l’applicabilità dell’articolo in commento.
Si ritiene pacifico invece che nelle S.p.a. la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., possa essere proposta anche dal consiglio di gestione, coerentemente con i poteri di vigilanza che ad esso sono attribuiti. Si discute piuttosto se la competenza sia collegiale, fatta salva la possibilità del singolo consigliere di rivolgersi al pubblico ministero perché sia lui, se ne ravvisa gli estremi, a proporre l’azione.
Occorre dire che il denunziante deve indicare nella denuncia quali siano le gravi irregolarità che ritiene commesse, e non può quindi limitarsi a indicare genericamente sospetti su falsità contenute nel bilancio. Si ritiene che l’indicazione delle irregolarità non deve però assurgere all’obbligo di fornire la piena prova, ma siano sufficienti seri indizi, perché in caso contrario perderebbe significato l’ispezione che il tribunale può ordinare.
È vasta la casistica circa l’applicazione dell’art. 2409 c.c., che comunque è stato ritenuto, come detto, applicabile anche alle irregolarità dannose che si concretizzano in falsi in bilancio, anche nell’ipotesi in cui i bilanci siano approvati dall’assemblea dei soci.
Per esempio sono irregolarità ai sensi dell’articolo le citate violazioni dei principi di redazione del bilancio (nella specie, quelli di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, di iscrizione dei crediti secondo il presumibile valore di realizzo, di competenza) (Trib. Roma, 13/07/2000, in Giur. It., 2000, 2103), la mancata esposizione in bilancio di un cospicuo debito nei confronti di terzi (Trib. Napoli, 31/01/1991, in Società, 1991, 1094), la valutazione di un cospicuo credito non secondo il presumibile valore di realizzazione (art. 2425, n. 6, c.c.), l’omessa indicazione nella relazione degli amministratori di fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2429- bis, c.c., A. Milano, 19/10/1988, in Società, 1989, 177), la redazione di un bilancio falso o non chiaro (T. Milano, 30/10/1986, in Foro it., 1987, I, 1284), l’esposizione in bilancio di passività inesistenti ed attività inferiori a quelle effettivamente realizzate (T. Busto Arsizio, 16/05/1986, in Foro pad., 1986, I, 386), l’omessa indicazione dei crediti e debiti, la formazione di situazioni patrimoniali non corrispondenti alla realtà, la sottrazione di attività sociali, le omissioni contabili (T. Ascoli Piceno, 07/08/1982, in Dir. Fallim., 1983, II, 209).
l’oggetto e gli effetti dell’impugnazione di delibera di approvazione del bilancio e del procedimento di cui all’art. 2409 c.c., sono diverse e solo parzialmente coincidenti; nella prima si controverte e si decide, all’esito di un processo a cognizione piena ed esauriente concluso con sentenza idonea al giudicato, della rispondenza del bilancio a chiarezza e del rispetto dei principi di verità e correttezza, posti dall’art. 2423 c.c., e valutati alla stregua dei criteri di cui agli art. 2423-bis e seguenti; nel secondo, si accerta sommariamente la fondatezza o meno della denuncia di gravi irregolarità nella gestione della società, nell’interesse esclusivo di quest’ultima, senza statuire definitivamente su diritti soggettivi dei soci o dei terzi. Conseguentemente, il giudice dell’impugnazione, seppure possa utilizzare per la formazione del suo convincimento le risultanze del procedimento camerale, non deve pedissequamente riportarsi agli accertamenti ed alla valutazione in quella sede effettuati per ritenere non veritiero o falso il bilancio e dichiarare la nullità della delibera che lo ha approvato, ma occorre che proceda ad un accertamento autonomo o comunque ad una valutazione critica degli accertamenti compiuti e dei provvedimenti assunti in sede camerale (Cass., sez. I, 29/09/1999, n. 10804).
CAPITOLO IV
IL FALSO IN BILANCIO: PROFILI PENALI
4.1 Premessa
La violazione delle norme imposte dal codice civile per la redazione del bilancio d’esercizio (art. 2423 e segg. C.c.), oltre a comportare la sanzione civile dell’invalidità della delibera di approvazione, può, ricorrendo i presupposti che saranno in seguito analizzati, integrare il reato ex art. 2621 c.c., ed essere quindi sanzionata penalmente. Il reato di cui si parla è il reato di falso in bilancio come fattispecie particolare del reato di false comunicazioni sociali.
Per poter adeguatamente comprendere e affrontare l’oggetto di questo capitolo, è necessario inizialmente esporre alcuni concetti base del diritto penale, avvertendo, però, che la sinteticità di questa parte della trattazione rende necessaria un’esposizione molto schematica.
Il diritto penale45 è un insieme di norme giuridiche con le quali lo Stato proibisce, mediante l’irrogazione di una pena, determinati comportamenti umani (azioni o omissioni). Il fatto che viene proibito dallo Stato con la previsione di una pena si definisce reato; il quale pertanto non è altro che il comportamento umano che viola la norma penale.
Tradizionalmente i reati si distinguono in due classi: i delitti e le contravvenzioni. Il criterio per distinguere queste due ipotesi di reato non va ricercato tanto nella loro natura intrinseca (e quindi a livello qualitativo), quanto nella loro maggiore o minore gravità, ossia in base all’entità e qualità della sanzione che il legislatore attribuisce al fatto (e quindi a livello quantitativo). In particolare, sono delitti i reati per i quali sono comminate le pene dell’ergastolo, la reclusione e la multa; sono contravvenzioni i reati puniti con l’arresto e l’ammenda.
In ogni reato è riscontrabile un soggetto attivo, ossia colui che viola un comando imposto dallo Stato compiendo l’illecito penale. Con riferimento al soggetto attivo, i reati si distinguono in propri e comuni: i primi possono essere commessi solo da