IL FALSO IN BILANCIO: PROFILI ECONOMICO AZIENDAL
2.4 Le politiche di bilancio, le riserve occulte e gli annacquamenti di capitale
2.4.2 Le riserve occulte
Generalmente con il termine riserve occulte si indicano le riserve che a differenza di quelle palesi non risultano dal bilancio d’esercizio e comportano quindi un capitale netto inferiore a quello reale ed un occultamento di parte dell’utile netto sociale o, nel caso l’esercizio si chiuda in perdita, una esagerazione della perdita dell’esercizio. Tali
35 Il legislatore ha previsto all’art. 2433 c.c. che i dividendi possono essere distribuiti solo a seguito di una
regolare approvazione del bilancio e l’eventuale distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto e deliberata dagli amministratori dopo il rilascio del parere positivo da parte del revisore. Il legislatore prevede inoltre che i dividendi erogati in violazione di legge non siano ripetibili solo qualora i soci gli abbiano riscossi in buona fede.
riserve non sorgono quindi in sede di destinazione del reddito, come le riserve palesi, ma in una fase anteriore e più precisamente nella fase di determinazione del reddito. Le riserve occulte possono costituirsi tramite la mancata iscrizione di determinate poste dell’attivo o l’iscrizione di poste passive fittizie, oppure tramite la svalutazione eccessiva di alcune attività o la sopravvalutazione di alcune passività. Ovviamente la creazione di queste riserve può aversi anche tramite l’occultamento di una parte dei ricavi di vendita di beni e servizi (cosiddetti ricavi in nero) perché si risolve in una sottovalutazione o in una mancata iscrizione di una posta dell’attivo (credito o cassa). In base a quanto detto nei paragrafi precedenti in merito all’individuazione dei criteri di valutazione economicamente corretti per le singole voci di bilancio, è facile comprendere come si possono creare delle riserve occulte.
Innanzitutto si può avere un’alterazione di quantità oggettive monetarie (ad esempio si occulta una parte di ricavi di vendita, cosiddetti ricavi in nero; si alterano i valori nominali di debiti e crediti; si fanno apparire debiti inesistenti tramite la predisposizione di falsi documenti o si omette di esporre alcuni crediti) o non monetarie (ad esempio i volumi fisici delle giacenze in magazzino). In questi casi è evidente che la presenza di riserve occulte rende il bilancio non veritiero e quindi con delle grandezze false36. Si possono poi avere riserve occulte derivanti da scorrette valutazioni delle operazioni in corso al termine dell’esercizio: il caso più diffuso è quello relativo agli ammortamenti. L’imputazione al conto economico di ammortamenti eccessivi, rispetto al grado di utilizzo o alla stimata vita utile dell’impianto, comporta una sottovalutazione dell’immobilizzazione e un reddito inferiore rispetto a quello corretto. Analoghi effetti si hanno imputando al conto economico, invece che allo stato patrimoniale, costi incrementativi del valore delle immobilizzazioni.
La creazione di riserve occulte può avvenire anche attraverso svalutazioni dei crediti eccessive rispetto alle loro ragionevoli possibilità di realizzo o attraverso la creazione di fondi rischi per perdite o debiti inesistenti o di ammontare presumibilmente inferiore rispetto allo stanziamento effettuato, oppure attraverso la valutazione delle rimanenze al metodo LIFO invece che con altri criteri o attraverso la svalutazione del magazzino senza che vi siano ragionevoli motivi per operarla.
Per quanto riguarda le ragioni che spingono gli amministratori ad adottare politiche di bilancio miranti alla creazione di riserve occulte, occorre distinguere tra la creazione di
riserve occulte liquide (reale flusso finanziario che fuoriesce dalla società) e riserve occulte illiquide (accantonamenti di utili che, pur non figurando in bilancio, non escono dal sistema aziendale)37.
Uno scopo rilevante che si persegue con la creazione delle riserve occulte illiquide è quello di rafforzare la posizione economica e patrimoniale della società. In tal modo l’impresa potrà superare eventuali periodi sfavorevoli senza dover intaccare la parte del patrimonio destinata all’esercizio dell’attività economica. Inoltre le riserve occulte consentono all’impresa di autofinanziarsi e di rendersi indipendente dal mercato dei finanziamenti esterni.
Un altro obbiettivo è la stabilizzazione dei dividendi, la quale evita pericolose oscillazioni dei corsi di borsa delle azioni, consente di fornire all’esterno un’immagine positiva di stabilità e solidità aziendale e infine permette all’impresa di allineare i propri risultati a quelli di imprese concorrenti, di dimensioni simili e operanti nel medesimo territorio.
Non si può negare la validità e l’utilità per l’impresa delle politiche di autofinanziamento e di stabilizzazione dei dividendi, ma ciò che non si può accettare è che esse vengono perseguite in sede di determinazione del reddito, intervenendo quindi sui processi valutativi e creando riserve occulte, e non invece in sede di distribuzione del reddito, ossia con la creazione di riserve palesi. Inoltre, una politica di autofinanziamento o di stabilizzazione dei dividendi dovrebbe essere perseguita anche tramite adeguate strategie e politiche di gestione.
Altre ragioni possono spingere gli amministratori a fornire all’esterno bilanci non rispondenti alla reale situazione dell’impresa e quindi a costituire/liberare riserve occulte: a volte, ad esempio, si vuole scoraggiare gruppi di azionisti inducendoli, attraverso la distribuzione di bassi dividendi, a disfarsi dei titoli per poterli acquisire a condizioni vantaggiose da parte di coloro che controllano la società; in altri casi, infine, celando gli utili derivanti dall’attività economica, viene disincentivata l’entrata nel mercato di nuove aziende, soprattutto se nel settore in cui opera l’azienda non vi sono rilevanti barriere all’entrata.
Diverse sono invece le ragioni che spingono gli amministratori ad alterare i bilancio al fine di creare riserve occulte liquide. In primo luogo, vi è quella di creare illegittime appropriazione da parte degli amministratori o dei soci, o pagamenti di gratifiche in
37 S. BRANCIARI, M.B. DE MINICIS, “Il bilancio falso e inattendibile. Profili economici, civili e penali”,
nero ai dipendenti (ad esempio, un amministratore, al fine di appropriarsi di parte delle risorse aziendali, può, nell’acquistare un bene per conto della società, farsi sovrafatturare il prezzo di acquisto e conservare la differenza tra quanto effettivamente uscito dalle casse sociali e quanto realmente dovuto).
Inoltre le riserve occulte liquide possono essere costituite per il pagamento di tangenti finalizzate a ottenere l’aggiudicazione di gare di appalto, la concessione di licenze edilizie, la licenza per aprire un negozio e qualsiasi altro provvedimento a favore della società.
Oppure tali riserve possono essere realizzate per realizzare scalate o altre operazioni di borsa (speculazioni finanziarie) o per trasferire capitali all’estero in violazione delle norme valutarie.
Infine, un ulteriore obiettivo normalmente perseguito dagli amministratori nella redazione di bilanci non attendibili è quello di ridurre la pressione fiscale e quindi evadere il fisco o far slittare la tassazione in periodi d’imposta successivi. Tale obiettivo può essere raggiunto sia con la costituzione di riserve occulte illiquide (un caso classico è la sottovalutazione delle rimanenze di magazzino) sia con la creazione di riserve occulte liquide (mancata contabilizzazione dei ricavi, sottofatturazione delle vendite, introduzione di costi fittizi o sovrafatturazione di costi, ecc.).
In conclusione si è voluto dimostrare come non esistano legittime ragioni per ritenere ammissibili le politiche di bilancio e come sia necessario, di conseguenza, tenere sempre presente e porre sopra ogni altro obbiettivo la finalità del bilancio d’esercizio come strumento d’informazione imparziale e attendibile. Un bilancio che presenta rilevanti aggiustamenti di valore, a prescindere dall’obbiettivo che con essi si voglia raggiungere, è sicuramente inattendibile e danneggia tutti i soggetti che fondano il loro comportamento sulle informazioni da esso ottenibili.
Infine, occorre precisare che alle volte la non corretta redazione dei bilanci non è il risultato di una scelta volontaria degli amministratori e quindi una particolare politica di bilancio, ma è il frutto di errori in buona fede commessi dal contabile della società, di incertezze nell’applicazione delle norme o della non approfondita conoscenza dei principi contabili. In tali casi si ha sempre e comunque un bilancio economicamente inattendibile in quanto non rileva, a differenza di quanto è previsto dal punto di vista penale, la condizione soggettiva di chi redige il bilancio.
CAPITOLO III
IL FALSO IN BILANCIO: PROFILI CIVILISTICI
3.1 Premessa
Questo capitolo, unitamente a quello successivo sugli aspetti penali del falso in bilancio, chiude il presente lavoro: ci si deve infatti chiedere ora quali siano le conseguenze di un bilancio non veritiero, quindi falso.
Dal punto di vista civilistico non abbiamo norme speciali a cui far riferimento, ma si deve aver riguardo al complesso dei precetti che regolano il controllo sui conti sociali, che normano l’approvazione del bilancio e, soprattutto, che stabiliscono le responsabilità dei soggetti che, a diverso titolo, sono chiamati a collaborare per redigere un bilancio veritiero e corretto.
3.2 Controllo del bilancio
L’intero impianto relativo al sistema di controllo nelle società di capitali è fondato su una separazione tra la funzione di controllo relativa alla gestione e la funzione di revisione legale dei conti.
Secondo tale impostazione al collegio sindacale è affidato il controllo relativo alla gestione, mentre il controllo della situazione contabile e del bilancio è di competenza del revisore legale dei conti o della società di revisione legale
E’ prevista un’eccezione a tale separazione delle competenze: al ricorrere di particolari condizioni è infatti possibile che la revisione legale dei conti rientri nella competenza del collegio sindacale.
L’eccezione è disciplinata all’art. 2409-‐bis c.c., il cui ultimo comma recita: “Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.”
Nell’ipotesi di previsione del sistema dualistico la funzione di controllo è invece esercitata dal consiglio di sorveglianza. Infine nel sistema monistico la funzione predetta viene svolta dal comitato per il controllo della gestione, composto da amministratori.