IL FALSO IN BILANCIO: PROFILI CIVILISTICI
3.3 Approvazione del bilancio falso e invalidità della delibera
Dal punto di vista civilistico, il bilancio d’esercizio può presentare vizi e irregolarità che riguardano il suo procedimento di formazione o il suo contenuto. Accogliendo la tesi che il bilancio costituisce l’oggetto della delibera assembleare che lo approva, ogni vizio a esso riferibile si riflette sulla relativa delibera assembleare rendendola invalida (nulla o annullabile)40.
Dalle irregolarità dell’oggetto e del contenuto possono quindi scaturire procedimenti di impugnazione finalizzati a far valere l’annullamento oppure la nullità del bilancio stesso, così come le eventuali responsabilità possono dare luogo ad azioni civili di responsabilità o ad azioni risarcitorie per i danni provocati; inoltre, in caso di gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società, è anche prevista una forma di controllo giudiziario.
Quindi per analizzare da un punto di vista civilistico i vizi del bilancio, si ritiene opportuno partire da una definizione dei concetti essenziali in tema di nullità e annullabilità delle delibere assembleari, per poi passare al tema dell’impugnativa delle delibere assembleari di approvazione del bilancio.
40 “Che quando si parla di nullità o annullabilità del bilancio non si possa intendere altro che nullità o annullabilità della delibera che lo approva è osservazione che […], accolta ormai da tutta la dottrina , non può non sottoscriversi: il bilancio in sé per sé è soltanto un documento contabile, che come tale non può essere né nullo né annullabile, ma soltanto conforme o difforme dai precetti legali nel suo contenuto, ed approvato in modo regolare o irregolare. […] Ed è contro la delibera di approvazione che dovrà opporsi chi intenda privare il documento approvato del suo valore di atto sociale, e delle conseguenze che ad esso la legge ricollega”, G.E. COLOMBO, “Il bilancio di esercizio delle società per
3.3.1 L’invalidità delle delibere assembleari: annullabilità e nullità
L’invalidità delle delibere assembleari è disciplinata dagli articoli 2377-‐2379 c.c.. Tali norme riproducono la tradizionale distinzione fra nullità e annullabilità propria della disciplina dei contratti. Le cause d’invalidità delle delibere assembleari e il relativo trattamento normativo sono però delineate in modo completamente autonomo rispetto alla categoria dei contratti e dei negozi giuridici in generale (art. 1418 e seguenti c.c.).
Nell’ambito di quest’ultima disciplina, di norma, l’azione di nullità è un’azione generale, basata sulla condizione che il contratto o l’atto unilaterale sia illecito o contrario a “norme imperative”; di converso, l’azione di annullamento è speciale, nel senso che è esperibile solo nei casi previsti dalla legge. Questa situazione, statuita dai principi comuni del diritto civile, va meglio delineata ricordando la nozione di nullità e annullabilità.
L’atto nullo, infatti non produce alcun effetto giuridico; di norma è un atto insanabile, nel senso che, fatti salvi i casi in cui la legge disponga espressamente in senso contrario, esso non può essere convalidato, confermato o ratificato; la nullità dell’atto si dice che è assoluta, cioè può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, e può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice. Inoltre tale azione è imprescrittibile.
Diversamente, l’annullabilità è considerata un vizio meno grave della nullità, ed è normalmente generata dalla violazione di regole che sono finalizzate a proteggere in modo particolare l’interesse del singolo, e quindi, solo indirettamente l’interesse generale; ne consegue che il negozio annullabile rimane efficace fino a quando l’annullabilità non venga fatta rilevare e venga accolto l’annullamento in sede giudiziale; essa, conseguentemente, può essere fatta valere soltanto da coloro nel cui interesse l’invalidità è prevista dalla legge, cioè da coloro che la legge tutela attraverso la previsione dell’annullabilità dell’atto. Inoltre tale azione è soggetta a prescrizione (solitamente nel termine di 5 anni).
In materia di deliberazioni assembleari, tra le quali quelle di approvazione del bilancio, la logica generale sopra illustrata si dice, tradizionalmente, che è invertita, nel senso che l’azione generale è quella di annullamento, mentre è speciale, e soggetta a limitazioni, quella di nullità.
Più in particolare41, ai sensi dell’art. 2377 comma 2 c.c., l’annullabilità si ha quando le deliberazioni non sono prese in conformità della legge o dello statuto, secondo il procedimento descritto dall’art. 2378 c.c.. Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui una delibera risulti viziata per cause inerenti alla sua formazione, e cioè attinenti o alla regolare costituzione dell’assemblea (quorum, formalità di convocazione, ecc.) o alla regolarità della deliberazione (votazione su oggetti non compresi nell’ordine del giorno, maggioranza ottenuta calcolando il voto di soci che non avrebbero potuto esercitarlo, ecc.).
La legittimazione all’azione di annullamento è stata riconosciuta oltre che ai soci assenti o dissenzienti, anche ai soci astenuti, agli amministratori, al consiglio di sorveglianza e al collegio sindacale.
Nel tentativo di ovviare, poi, all’inconveniente di impugnative pretestuose, è necessario, ai fini della legittimazione, il possesso di una quota qualificata di capitale sociale, garantendo però, ai soci che non riescono a raggiungere le percentuali di capitale sociale prescritte, il rimedio alternativo del risarcimento del danno ad essi cagionato dalla delibera invalida.
Per l’esercizio dell’azione, sia essa azione di annullamento che di risarcimento, è previsto il termine di novanta giorni dalla data di deliberazione o, se questa è soggetta ad iscrizione o a deposito nel registro delle imprese, dalla data di iscrizione o del deposito.
L’annullamento ha effetto riaspetto a tutti i soci, ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza ed il consiglio di gestione ad adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti conseguenti che si rendano necessari (art. 2377 c.c.).
Nei confronti dei terzi, vengono fatti salvi i diritti acquistati in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera invalida.
L’annullamento della delibera non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. Gli effetti della sostituzione operano, tuttavia, ex tunc, rimanendo salvi in ogni caso, e quindi a prescindere dallo stato soggettivo di buona fede, i diritti acquistati dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.
41 Ai fini di una più semplice e delineare disamina di tale istituto si considererà la sola forma di
Quindi la non conformità della delibera alla legge e allo statuto comporta l’annullamento della deliberazione; soltanto nei casi ritenuti più gravi e tassativamente indicati, il mancato rispetto della legge ne determina la nullità. Ai sensi dell’art. 2379 c.c., le ipotesi di nullità tassativamente previste sono:
• impossibilità o illeceità dell’oggetto della delibera; • mancata convocazione dell’assemblea;
• mancanza del verbale della deliberazione.
In tali casi la relativa azione può essere esperita da chiunque vi abbia interesse e l’invalidità può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.
In deroga ai principi di diritto comune è previsto un termine di prescrizione triennale entro il quale far valere il vizio. Tale termine decorre dalla iscrizione della deliberazione o dal suo deposito nel registro delle imprese oppure, per le deliberazioni che non vi sono soggette, dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea.
3.3.2 Annullabilità, nullità e falso in bilancio
La delibera assembleare di approvazione del bilancio può essere invalida ed essere impugnata per vizi sanzionati da annullabilità ex art. 2377 c.c. o nullità ex art. 2379 c.c.. Ai sensi dell’art. 2434-‐bis c.c. le azioni previste da tali articoli non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.
L’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio deve indicare i profili di contrasto tra le comunicazioni ed appostazioni che compaiono nel bilancio e le disposizioni di legge imperative. L’impugnante, infatti, non può limitarsi a fornire o proporre un bilancio alternativo oppure a indicare una diversa consistenza di alcune voci di bilancio (così Trib. Milano 12/01/2010).
In assenza di impugnazione, la delibera di approvazione del bilancio presenta, ex art. 2377 comma 2 c.c., efficacia vincolante nei confronti dei soci anche assenti o dissenzienti (così Cass. 19/06/2013 n. 15394).
La dottrina suole bipartire la tipologia dei vizi di bilancio in sostanziali (il bilancio è falso in senso proprio poiché quanto ivi esposto non è vero) e in formali (il bilancio è vero perché i dati sono corretti, ma non è esposto in modo chiaro ed intellegibile).
Originariamente, nell’ipotesi di approvazione da parte dell’assemblea di un bilancio falso, vi era chi sosteneva che l’invalidità che investiva la delibera medesima ricadeva nella fattispecie prevista dall’art. 2377 c.c., e non in quella di cui all’art. 2379 c.c., e, dunque, ne conseguiva la sanzione civilistica dell’annullamento e non la nullità dell’atto. Per la verità la giurisprudenza42 si è espressa spesso in favore della nullità della delibera assembleare. In relazione a questa ipotesi di annullabilità è stata messa in discussione la possibilità di individuarne una razionale giustificazione. Diversamente da quanto accade per il socio che chiede la nullità del bilancio dell’esercizio X per un difetto di sostanza dello stesso come strumento informativo, infatti, il socio assente o dissenziente che chiede l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio dell’esercizio X perché, ad esempio, presa sulla base di una convocazione tardiva, non lamenta una inveridicità del bilancio, ma che il progetto di bilancio è stato approvato con un procedimento non rispettoso delle indicazioni normative. Su questa ragione della sua impugnativa non è destinata a ripercuotersi in alcun modo la successiva approvazione di bilancio relativo all’esercizio X + 143.
Nelle ipotesi di nullità, come già anticipato, la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel Registro delle imprese ovvero dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea (ex art. 2379 comma 1 c.c.).
La delibera di approvazione del bilancio è nulla (per illeceità del suo oggetto) in caso di violazioni dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio idonee ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze ovvero erronee convinzioni circa l’effettiva situazione patrimoniale della società e tali da tradursi in un effettivo pregiudizio per l’interesse generale alla verità del bilancio (così Trib. Milano 14/02/2011 e Trib. Bari 12/11/2007 n. 2539).
Si pensi, ad esempio, all’utilizzo di espressioni errate o all’omessa analitica indicazione dei crediti commerciali ed alla loro mancata svalutazione (in tal senso Trib. Bari 12/11/2007 n. 2539) oppure all’appostazione della partecipazione in una società controllata al costo storico nonostante tale valore risulti superiore, in
42 Sul punto si vedano, per esempio: Cass., sez. I, 24/11/2000, n. 15189; id. sez. un., 21/02/2000, n. 27;
App. Milano, 26/01/1999; Trib. Napoli, 16/07/1996; id., 30/03/1995; id., 25/07/1992; Trib. Milano, 03/07/1989; App. Catania, 27/02/1986; Trib. Bologna, 13 /09/1984; Cass. 27/02/1985, n. 1699; id. 03/12/1984, n. 6300; App. Torino, 28/05/1980.
modo rilevante, al valore di patrimonio netto, con omessa rappresentazione (e spiegazione) di tale scarto nella nota integrativa (così Trib. Milano 23/03/2012 n. 3536).
Si ricorda che il principio di chiarezza nella redazione del bilancio costituisce principio dotato di autonoma valenza rispetto ai principi di veridicità e correttezza.
I chiarimenti richiesti e forniti dagli amministratori ai soci, nel corso della seduta assembleare che precede l’approvazione del bilancio, assumono rilievo, non perché divengono necessariamente parte del documento di bilancio ed essi stessi oggetto della successiva delibera di approvazione, quanto piuttosto perché possono essere in concreto idonei a fugare incertezze generate da poste di bilancio non chiare. Ove ciò si verifichi, l’originario difetto di chiarezza viene rimosso e con esso l’interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione, per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza, avendo l’attore già conseguito, prima dell’esercizio dell’azione, per effetto dei chiarimenti, il risultato che non potrebbe, quindi, più ottenere giudizialmente44.