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Applicazione dell’interesse generale: casistica In particolare, il blocco del le tariffe

6. Il li mite d ell ’in teress e gen eral e.

6.4 Applicazione dell’interesse generale: casistica In particolare, il blocco del le tariffe

a p p o r t a m o d i f i c h e a d u n a d i s p o s i z i o n e d e l l a d i r e t t i v a 7 3 / 2 3 9 e r i g u a r d a l a s o l i d i t à f i n a n z i a r i a d e l l e i m p r e s e d i a s s i c u r a z i o n e ; r i g u a r d o l’ a r t . 4 0 d e l l a d i r e t t i v a 9 2 / 4 9 l a C o m m i s s i o n e n o n h a c o n t e s t a t o a l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a d i a v e r i g n o r a t o g l i o b b l i g h i a f f e r m a t i a i n n . 3 - 5 d i t a l e a r t i c o l o e i n o g n i c a s o l’ a r t . 4 0 , n . 7 c o n f er m a i l p o t e r e d e l lo S t a t o m em b r o o s p i t a n t e d i s a n zi o n a r e l e v i o l a z i o n i c o m m e s s e s u l p r o p r i o t e r r i t o r i o ( C o r t e d i G i u s t i z i a C - 5 1 8 / 0 6 , c i t . , p u n t i 1 1 9 e 1 2 0 ) . 304M . G A G L I A R D I , L ’ i n t e r e s s e g e n e r a l e n e l d i r i t t o c o m u n i t a r i o , c i t . , 9 7 . 305 In o l t r e , l ’ o b b l i g o a c o n t r a r r e p o t r e b b e c o z z a r e c o n l a d i s c i p l i n a i n t e m a d i s o lv i b i li t à d el l ’ i m p r es a : s e l ’ a s s i c u r a t o r e n o n è li b er o d i s c eg li er e q u a li r i s c h i a s s u m e r e , p o i c h é è o b b l i g a t o a c o n c l u d e r e i l c o n t r a t t o , p o t r e b b e e s s e r e r i t e n u t o r e s p o n s a b i l e i n c a s o d i i n s o l v e n z a ? C o m e p u ò p r e v e n i r e i r i s c h i d i i n s t a b i l i t à s e è t e n u t o a c o n c l u d e r e i l c o n t r a t t o ?

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L’ambito di applicazione della clausola dell’interesse generale non è defi nibil e a priori: si a la C ort e che la Commissi one, i nfatti , si limit ano a de t tare i requisiti che una norm ativa nazi onale deve ris pettare per non es sere giudicata esorbitante e in contrasto con l’ordinamento europeo.

Di conseguenz a, i n tutt i i settori non armonizzati, pot enzialment e uno Stato può eserci tare il proprio pot ere e imporre obbli ghi ulteriori all e imprese europee per pers egui re un i nteres se pubbli co m erit evole di tutel a. In ogni caso, l a Commissione nell a cit ata com uni cazione interpretativa C/43/03, all o scopo di chi ari re il concetto, offre alcuni es empi di misure in cui un operatore economico potrebbe imbattersi nell’esercizio dei diritti di stabilim ento e di libera prest azione dei s ervizi.

Tra le i pot esi più ril evanti si segnal a la noti fi cazione prelimi nare dell e condizioni di polizz a.

Invero, le di rettive in m ateri a sono chi are: è vi etat o un controllo m at eri al e preventi vo e sist em atico dell e polizze di ass icurazione e dei docum ent i cont rattuali, a pres cindere dal la denominazione dat a dall e autorit à nazional i a un t al e si stem a.

Eppure alcuni St ati membri continuano ad esi gere l a noti ficazione preventiva di t ali inform azioni, gi usti fi cando l a ri chi est a com e st rum ent o per la tut el a del consum atore e dell a trasparenz a dei prodotti di sponibil i sul m ercato nazional e.

In realt à, tal e am bit o è orm ai armonizzato e un siffatto controllo non potrebbe essere consi derato conform e all’ordinamento europeo neppure laddove lo Stato dimost rasse di tut elare un int eresse generale, la cui applicazione è esclusa propri o nei settori arm onizzati. Tal e controllo, dunque, è amm issi bile soltanto nei limiti indi cat i dall e terze direttive. Ad esempi o nel sett ore delle

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assicurazioni obbligatorie l’art. 39, pf. 3 della direttiva 92/49 cons ent e all o Stato m embro dell a succursale o di prest azione dei s ervi zi di mantenere in vi gore o i nt rodurre la noti fi ca preventiva o l’approvazione delle maggiorazi oni t ari ffari e propost e solo in quant o el emento di un sis tem a general e di cont rol lo dei prezzi.

In parti col are, nell a sent enza C -59/01306 la Cort e giudi ca la com pat ibilit à del sistema tari ffario im posto dallo S tat o itali ano con l’ordinamento europeo.307

La di retti va 92/49, perseguendo la finali t à di complet are il mercato interno nel settore dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, garantendo la libertà di st abilim ento e la libert à di prest azione dei s ervizi, allo scopo di facilit are alle imprese di ass icurazi one avent i la propri a sede soci al e nell a C omunità l a copertura dei ris chi situati all’interno di quest’ultima (primo considerando) e oss ervando che, nell ’int eresse del contraent e, quest i deve avere access o alla più am pia gamma pos sibil e di prodotti assi curativi offerti nell a Comunit à, al fi ne di pot er scegli ere tra es si il più adeguato al le s ue esi genz e (di ci annovesim o considerando), int ende realizz are l a 306 C G C E s e n t . 2 5 f e b b r a i o 2 0 0 3 , C - 5 9 / 0 1 . P e r u n a p p r o f o n d i m e n t o v . M . F R I G E S S I D I R A T T A LM A , B l o c c o d e l l e t a r i f f e a s s i c u r a t i v e e r e s p o n s a b i l i t à d e l l o S t a t o p e r v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o c o m u n i t a r i : r i f l e s s i o n i a m a r g i n e d i C o r t e d i G i u s t i z i a 2 5 f e b b r a i o 2 0 0 3 C - 5 9 / 0 1 , i n D i r . e c o . a s s . , 2 0 0 3 , 3 - 4 , 6 2 9 . 307C f r . A r t . 2 , c o m m i 2 e 5 - q u i n q u i e s , d e l d e c r e t o l e g g e 2 8 m a r z o 2 0 0 0 , n . 7 0 , r e c a n t e d i s p o s i z i o n i u r g e n t i p e r i l c o n t e n i m e n t o d e l l e s p i n t e i n f l a z i o n i s t i c h e ( G U R I n . 7 3 d e l 2 8 m a r z o 2 0 0 0 , p a g . 4 ) , c o m e m o d i f i c a t o d a l l a l e g g e 2 6 m a g g i o 2 0 0 0 , n . 1 3 7 , d i c o n v e r s i o n e i n l e g g e , c o n m o d i f i c a z i o n i , d e l d e t t o d e c r e t o l e g g e ( G U R I n . 1 2 2 d e l 2 7 m a g g i o 2 0 0 2 , p a g . 4 ) , c h e t r a l ’ a l t r o p r e v e d e v a “ P e r i c o n t r a t t i d el l ’ a s s i c u r a zi o n e o b b li g a t o r i a d e l la r es p o n s a b i li t à c i v i l e d e r i v a n t e d a l l a c i r c o l a z i o n e d e i v e i c o l i a m o t o r e e d e i n a t a n t i , r i n n o v a t i e n t r o u n a n n o d a l l a d a t a d i e n t r a t a i n v i g o r e d e l p r e s e n t e d e c r e t o n e l l e f o r m u l e t a r i f f a r i e c h e p r e v e d o n o v a r i a z i o n i d e l p r e m i o i n r e l a z i o n e a l v e r i f i c a r s i o m e n o d i s i n i s t r i , l e i m p r e s e d i a s s i c u r a z i o n e n o n p o s s o n o a p p l i c a r e n e s s u n a u m e n t o d i t a r i f f a a i c o n t r a e n t i a c a r i c o d e i q u a l i n o n r i s u l t i n o n e l l ’ u l t i m o p e r i o d o d i o s s e r v a z i o n e s i n i s t r i p r o v o c a t i d a i c o n d u c e n t i . P e r i c o n t r a t t i s t i p u l a t i e n t r o u n a n n o d a t a l e d a t a n e l l e f o r m u l e t a r i f f a r i e c h e p r e v e d o n o v a r i a z i o n i d e l p r e m i o i n r e l a z i o n e a l v e r i f i c a r s i o m e n o d i s i n i s t r i s i a p p l i c a n o l e t a r i f f e e s i s t e n t i a l l a m e d e s i m a d a t a ” .

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libera comm erci aliz zazione nell a C omunità dei prodotti assi curativi nel set tore i nteressat o e viet a agli St ati membri di esigere l’approvazione preventiva o la com uni cazi one si stemati ca dell e condi zioni generali e speci ali dell e polizze di assi curazione e dell e t ari ffe che un’impresa si propone di utilizzare sul suo territorio nei rapporti con il co ntraent e (cfr. art. 39, pf. 2, D i r. 92/49), a meno che la notifica preventiva o l’approvazione delle maggiorazi oni t ari ffari e propost e non si a el em ent o di un sistema general e di controllo dei p rezzi (art. 39, pf. 3). Nel caso di speci e, la Cort e affront a speci fi cam ente l a difes a avanz ata dal lo Stato it ali ano di gius tifi care la disciplina perché copert a da motivi di i nteress e general e. La C ort e ri gett a t al e mot ivazione, poi ché t al e pri nci pio non può i ntervenire in un sett ore armonizzato ed ess ere interpretato in modo da pri vare di effett o i casi tass ativi che gi usti fi cano una deroga al princi pio dell a libert à tariffari a.

Inol tre, l a Cort e non accogli e neanche la di fes a secondo cui l a discipli na d e qua, pur rest ringendo la libertà tariffari a del le imprese di ass icurazione, poss a ess ere giustificata in quanto elemento di un “sistema generale di controllo dei prezzi”, poiché un sistema generale di controllo dei prezzi presuppone, in particol are, che g li el ementi che lo compongono pres enti no un caratt ere vincol ant e e che tale sistem a si a carat teri zzato da un certo grado di om ogeneit à e di generali tà, cioè applicabil e a diversi settori dell’economia.308

Al contrario, la dis cipli na it ali ana impl ica un int ervent o puntual e in un s ett ore speci fi co, quell o dell a r.c.a. e, pert anto, essa non può, da sol a, soddi sfare il crit eri o di generalit à che un sistem a di cont rol lo deve pres ent are per gi usti fi care una deroga al principi o dell a libert à t ariffari a.

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Dunque, aven do i stit uito e m ant enuto in vi gore un sist em a di blocco dell e t ari ffe appli cabil e a tutti i cont ratti di assi curazione dell a respons abilit à civil e derivant e dall a circolazi one dei vei coli a m otore, rel ati vi ad un ris chio situato sul territori o itali ano, s e nz a distinzione fra l e com pagni e di assi curazione che hanno sede in It al ia e quelle che ivi svol gono le propri e attivit à tramit e succurs ali o in regi me di libera prest azi one dei s ervizi, i n viol azione del princi pio dell a libertà tari ffaria di cui agli art t. 6, 29 e 39 dell a di ret tiva 92/ 49, la Repubbli ca itali ana è venut a meno agli obbli ghi che ad ess a incombono i n forza dell a detta di rettiva.309

Al di fuori dei casi specificam ent e cons enti ti dal le diretti ve, secondo la Commi ssione, gli Stati m embri poss ono utilizzare uni cam ente sist emi di controllo a post eriori e non sistem ati ci dell e condizioni di assi curazione, purché t al e esi genza non di venti u na condizione preliminare dell’esercizio dell’attività, al fine di verifi care che l e polizze commerci alizzat e sul l oro territ ori o ris pettino le disposizioni ri guardanti le condizioni di as sicurazione, giustifi cat e da m otivi di interess e general e.

Val ut azioni sim ili sono st at e pres entat e ri guardo al calcolo dei premi dell’assicurazione r.c.a. (sistemi di bonus/m alus ).

Alcuni St ati, i n parti col are, impongono dei coeffi cienti di riduzi one/m aggi orazi one dei premi (sist emi di bonus/m alus ), defi nendo una s cala d i gradi obbli gatori sull a cui base vi ene calcol ato i l premi o annuo. Quest a scal a si appli ca t ant o al mom ent o del la stipul azione del contratto di assi curazi one dell a responsabilit à ci vil e aut oveicoli, che (oppure) in occasione dei succes sivi spost am enti l un go la scala in relazione ai sinist ri in cui è

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incorso l’assicurato. Il risultato è che l’aumento o la riduzi one del premio di assi curazione non sono liberi, ma devono rispondere a precisi cri teri st abilit i nell a legi slazi one dell o St ato mem bro.310

In s ost anz a, questi cri teri si t raducono in meccanism i di tariffazione.

La logi ca conclusi one è che anche t ali imposizioni siano contrarie alla t erz a dirett iva non vit a, non sol o perché ostano con la libertà tariffaria e l’abolizione dei controlli prelimi nari e sist em ati ci sull e t ariffe e sui contratti , m a anche perché la competenza esclusi va sul cont roll o finanziario dell’impresa di assicurazione spetta allo Stato membro d’origine.311

Né l a Commiss ione giustifica una tal e rest rizione sul la base dell’argomentato avanz ato da alcuni Stati della prevenzione degli i nci denti st radali: i conducenti, ci oè, poi ché obbli gati a pagare un premio m aggiorato i n s egui to ad un incident e, s arebbero pi ù prudenti ed attenti.

Infine, tali regimi obbli gatori cont ribui rebbero all a traspar enz a in quanto cons ent ono agli assi curati di confront are i diversi prodotti assi curativi e di operare una scelt a, il che facil i terebbe la mobilit à degli assi curati stes si. La Commi s sione consi dera invece che ques to obi ettivo pos sa es sere realizzato senza c he si a m ess o in discussi one il pri nci pio della libert à tariffari a, prevedendo regimi che non comportino el em enti t ari ffari , com e, ad es empi o, del le s cal e di gradi bonus/m alus indi pendenti da un co effi ci ente imposto di riduzione o maggi orazione, las ci ando a gli assi curat ori la libert à di fi ssare il t asso dei premi.312 310C o m m i s s i o n e C / 4 3 / 0 3 d e l 1 6 f e b b r a i o 2 0 0 0 , p f 3 , l e t t . c ) . 311 A r t i c o l o 6 , p a r a g r a f o 3 , a r t i c o l i 2 9 e 3 9 d e l l a d i r e t t i v a 9 2 / 4 9 / C E E e a r t i c o l o 5 , p a r a g r a f o 3 , a r t i c o l i 2 9 e 3 9 d e l l a d i r e t t i v a 9 2 / 9 6 / C E E . 312C o m u n i c a z i o n e C / 4 3 / 0 3 , p f . 3 , l e t t . c )

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Un al tro tipi co es empio in cui gli St ati invocano l a clausola dell’interesse generale riguarda le normative nazional i che im pongono franchi gi e obbli gat ori e nei contratti di assi curazione. In ge nere, si sosti ene che tale meccani smo, s cari cando sul cons umatore una parte del cost o del si nist ro, gli cons ent e di concl udere cont ratti a un prezzo inferiore, poiché l’assicuratore è esonerato dall a l iqui dazi one di sinis tri di lieve entit à.

Un alt ro argo m ento invocato a favore del mantenim ent o dell e franchi gi e obbli gatori e è la lotta alle frodi assi curative, frequenti proprio nei s inist ri meno gravi . In questi casi, s econdo l a Commis sione la franchi gi a potrebbe mascherare l’obiettivo di garantire i risul tati dell’assicuratore, chiamato a far fronte ad una massa di piccoli sinistri, piuttosto che quello di tutelare l’interesse dell’assicurato. Inoltre, tali clausole potrebbero avere effetti anti concorrenziali, contenendo l a spint a verso un mercato competit ivo att raverso l e tari ffe praticat e dall e impres e di assi curazi one.

Infine, la Commissione rileva che l’imposizione di franchi gi e potrebbe ostacolare l a li bert à di st abil imento e la libera prestazione, poiché l’applicazione indifferenziata di tali norm ati ve da parte dell o Stat o membro ospit ant e può comportare un effetto rest rittivo per le imprese europee, a cui s arebbe impedito di comm ercializz are contratti di as sicuraz ione privi di franchi g i e.313

Le imprese di assi curazione dovrebbero pert ant o ess ere liber e di valutare l’opportunità di introdurre una franchi gi a nei contratti che comm erci alizzano. S e un’impresa di assicurazione soddisfa i criteri di solvibilità stabiliti dal suo Stato membro d’origine, che le ha concesso l’autorizzazione ed è responsabile de lla vigilanza finanziaria sull’impresa, questa dovrebbe essere

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libera di decidere s e comm ercializz are nello St ato membro ospit ant e cont ratti di assi curazione con franchi gie o meno, indi candol o chi arament e ai cont raenti, s enz a ess ere cost rett a a conformarsi a t al e proposito a normative nazional i imperative.314

Dal la dis amina che precede emerge un uni co dat o incont rovertibil e: l a conformit à di una normativa nazional e che i nvoca a sos tegno della sua legittimit à l a tutel a di un int eres s e generale è questione deli cat a e un uso abusivo di t al e clausola può comport are una viol azione del le libert à di stabilim ent o e pres tazione di servizi ri conos ciut e dal Tratt ato e m et tere a ris chio il funzionamento del m ercato uni co.