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Applicazione “verticale” del principio di leale cooperazione: obblighi degl

Parte II: i diversi aspetti della rappresentanza esterna

4. Applicazione “verticale” del principio di leale cooperazione: obblighi degl

Il principio di leale cooperazione disciplina in primo luogo i rapporti tra gli Stati membri e l’Unione. Secondo l’elaborazione giurisprudenziale della Corte gli Stati membri sono vincolati da obblighi positivi e negativi in tutte le aree corrispondenti agli obiettivi dei trattati. La Corte ha specificato che il principio di leale cooperazione ha un’applicabilità generale a prescindere dalla ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri, le quali, come vedremo, rilevano invece per quanto riguarda la portata dei singoli obblighi. Di conseguenza, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi imposti dal principio di leale cooperazione anche nell’ambito delle loro competenze residue . Una delle 410 principali applicazioni del principio di leale cooperazione riguarda gli accordi misti, dove “the force of loyalty .. increases proportionally with the complexity of

the contractual arrangements, as well as with the complexity of the division of competences” . Di conseguenza, maggiore è la complessità dei rapporti per 411 quanto concerne la ripartizione delle competenza tra gli Stati membri e l’Unione, più stringenti saranno gli obblighi imposti dal principio di leale cooperazione.

Al fine di facilitare la comprensione dell’effettiva portata degli obblighi derivanti dall’art.4(3) TUE elaborati nell’ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia, si procederà ad una distinzione tra le due situazioni legate alla ripartizione delle competenze tra Stati membri e Unione che presentano maggiori problemi e dove sono quindi imposti obblighi più stringenti in capo agli Stati. In un primo caso si analizzeranno gli obblighi degli Stati quando agiscono in un ambito di competenza esclusiva dell’UE, nell’altro caso gli obblighi degli Stati negli ambiti di competenza concorrente.

Nella prima ipotesi la leale cooperazione si esplica attraverso uno stringente obbligo di risultato secondo cui gli Stati membri non possono agire esternamente in modo indipendentemente, ma solo attraverso e a nome dell’Unione. Un caso

Vedi ad esempio C-235/87 Annunziata Matteucci (1988) ECR I-5589. 410

M. KLAMERT, The Principle of Loyalty in the EU, Oxford University Press, 2014, p. 206. 411

interessante in questo senso è fornito dalla controversia Commissione contro Grecia . In questo caso la Commissione ha citato la Grecia in giudizio sulla base 412 della formulazione di una proposta, da parte della Grecia, all’Organizzazione internazionale marittima riguardante i requisiti del Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS . Secondo la Commissione la Grecia 413 414 avrebbe violato gli obblighi derivanti dall’art. 10 CE, nonché pregiudicato il principio di unità della rappresentanza esterna della Comunità, agendo su base individuale in un’area in cui la Comunità esercita, in virtù dell’adozione del Regolamento “on enhancing ship and port facility security” , una competenza 415 esclusiva.

La Corte ha visto nella manifestazione di una posizione nazionale all’interno di una commissione dell’Organizzazione marittima internazionale una violazione del principio di leale collaborazione, specificando che la situazione rientrava nella cosiddetta ‘dottrina ERTA’ in quanto ‘a proposal which initiates a procedure could

lead to the adoption by the IMO of new rules’ . Ciò significa che negli ambiti 416 rientranti nella competenza esclusiva dell’Unione gli Stati membri devono agire come agenti dell’Unione ed adoperarsi per assicurare alla posizione comune la massima efficacia . Significa inoltre che anche se l’UE non è riuscita a elaborare 417 una posizione comune, gli Stati membri rimangono in principio ‘pre-empted to act

independently’ . 418

D’altra parte, negli gli ambiti di competenza concorrente, gli Stati membri possono agire esternamente, ma con alcune limitazioni. In questo caso sono richiesti agli Stati membri obblighi di condotta e, in particolare, ‘best efforts

obligations’ al fine di addivenire ad una posizione comune. In due casi del 2005,

Commissione contro Lussemburgo e Commissione contro Germania la Corte 419 420

Causa C-45/07, Commissione contro Grecia (2009) ECR I-701. 412

International Convention for the Safety of Life at Sea. 413

International Ship and Port Facility Security Code. 414

Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 Marzo 2004, OJ 415

2004 L. 129/6.

Causa Commissione contro Grecia, cit. nota 41, para 21. 416

L. DEN HERTOG, S. STROB, ‘Coherence in EU External Relations: Concepts and Legal Rooting of 417

an Ambiguous Term’, EFA Rev 18, n.3 (2013).

Ibid, pag. 386. 418

Caso C-266/03, Commissione contro Lussemburgo (2005) ECR I-4805. 419

Caso C-433/03, Commissione contro Germania (2005) ECR I-6985. 420

ha ritenuto che nel caso in cui negoziazioni su una materia di competenza concorrente siano già iniziate a livello UE, gli Stati membri non possono esercitare la loro competenza esterna prima di essersi consultati ed aver cooperato con la Commissione.

Nel caso Commissione contro Svezia , la Corte ha stabilito che la Svezia ha 421 violato il principio di leale collaborazione e il principio di unità della rappresentanza esterna dell’UE tramite la proposizione di un emendamento all’allegato di un trattato internazionale mentre la strategia decisa all’interno del Consiglio era quella di non proporre alcun emendamento. In questi casi il principio di cooperazione non modifica o riorganizza la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri, ma piuttosto influenza l’esercizio della competenza di ciascun attore, evitando potenziali conflitti e rafforzando le rispettive azioni . 422

Come si può notare, le differenze pratiche tra i due scenari sono poche: in entrambi i casi l’azione esterna degli Stati è inibita. La differenza concettuale sta nel fatto che nel caso di competenza concorrente questa azione non può essere esclusa a priori, ma solo ogni qualvolta esista una sorta di strategia comune.

Concretamente la giurisprudenza della Corte indica che negli ambiti di competenza concorrente, nei casi in cui ai sensi della dottrina AETS l’Unione non abbia adottato regole comuni, gli Stati membri hanno sia l’obbligo di informare e consultare le istituzioni riguardo alle loro azioni verso l’esterno, in modo tale che una strategia comune possa essere raggiunta (funzione preventiva), sia l’obbligo di astenersi dall’agire indipendentemente dal fatto che la loro azione possa avere un impatto negativo sui compiti e sugli obiettivi dell’Unione.

Causa C-246/07, Commissione contro Svezia (2010) ECR I-3317. 421

C. HILLION, cit. nota 16. Inoltre “The duty of close cooperation between the (Member States) and 422

the Community institutions (aims) to facilitate the achievement of the Community tasks and to ensure the coherence and consistency of the action and its international representation”, Causa C-266/03, Commissione contro Lussemburgo, cit.; Causa C-433/03, Commissione contro Germania, cit.

5. Applicazione “verticale” del principio di leale collaborazione: obblighi delle