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Fondamento giuridico del principio di leale cooperazione nell’ambito delle

Parte II: i diversi aspetti della rappresentanza esterna

3. Fondamento giuridico del principio di leale cooperazione nell’ambito delle

Il principio di leale cooperazione nell’ambito delle relazioni esterne dell’Unione è stato per la prima volta richiamato dalla Corte di giustizia 394 nell’ambito della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), la quale, 395 diversamente dall’allora trattato CEE, prevedeva esplicitamente nel trattato istitutivo la possibilità di concludere accordi internazionali congiuntamente con gli Stati membri . In questo contesto e basandosi sull’art. 192 CEEA, del tutto 396 simile all’attuale art. 4(3) TUE e all’ex art. 10 CE, che delineava il principio generale di leale cooperazione, la Corte ha sottolineato il bisogno di una “close

association between the institutions of the Community and the Member States both in the process of negotiation and conclusion, and in fulfillment of obligations entered into” e ancora “once the convention has entered into force, its 397

application … entails close cooperation between the institutions of the community and the Member States” . 398

Il primo riferimento da parte della Corte al principio di leale cooperazione applicato alle relazioni esterne nell’ambito del trattato CEE si è avuto con il parere 2/91, secondo cui “this duty of cooperation, to which attention was drawn in the

context of the EAEC, must also apply in the context of the EEC Treaty since it results from the requirement of unity in the international representation of the Community” . Come si può notare, in questo passaggio la Corte sostiene che 399

Ibid., punto 36. 393

Tuttavia, come sostenuto da una parte della dottrina, la Corte aveva già evidenziato, pur se in 394

maniera meno evidente, l’esigenza di una cooperazione tra Comunità e Stati membri nell’ambito delle relazioni esterne in alcune sentenze precedenti: la sentenza ERTA, caso 22/70 Commissione contro

Consiglio (1971) ECR 263; e la sentenza Kramer, casi 3, 4 & 6/76 Kramer (1976) ECR 1279. Vedi C.

HILLION, “Mixity and coherence in EU external relations: the significance of the ‘duty of

cooperation’”, CLEER working papers 2009/2.

Sentenza 1/18 IAEA (1978) ECR 2151. 395

Art. 102 Trattato CEEA. 396

Sentenza IAEA, para. 34. 397

Ibid., para. 36. 398

Parere 2/91 ILO (1993) ECR I-1061. 399

l’obbligo di mettere in atto una leale collaborazione tra gli Stati membri e la Comunità si applica anche nel contesto CEE, ma arriva ad una tale conclusione non basandosi sul principio di leale collaborazione previsto dall’art. 10 CE, ma sull’esigenza di unità della rappresentanza esterna della Comunità.

Questa impostazione, confermata in altri pareri , non chiarisce il fondamento 400 giuridico del dovere di leale cooperazione in ambito CEE. Tuttavia, come è stato sottolineato , esistevano già allora elementi per poter ricondurre il suddetto 401 dovere all’art. 10 CE, e ciò per una serie di considerazioni. In primo luogo e come si è potuto osservare, la Corte ha esteso il dovere di leale collaborazione, derivante dal principio di leale cooperazione previsto dall’art. 102 del Trattato CEEA, senza alterarne la natura e il fondamento. Infatti, l’espressione “to which attention was

drown in the context of the EAEC” implica che il dovere di leale cooperazione

trascende dalla sola applicazione in ambito CEEA, andando oltre i confini delle differenti comunità. In questo senso “the duty may be envisioned as one of the

‘foundations’ of the Community legal order as a whole, if not one of ‘constitutional’ principles of the EC Treaty to which the Court forcefully referred in its Kadi ruling” . 402

Tuttavia, fino alla sentenza MOX Plant che ha ricondotto al principio di leale 403 cooperazione e non all’esigenza di unità della rappresentanza esterna il fondamento del dovere di leale cooperazione, una parte della dottrina ha continuato a vedere nel “requirement of unity” il fondamento giuridico del dovere . Ciò anche a fronte di quanto stabilito dalla Corte nei pareri 1/94 e 2/00, 404 dove si riconduce al dovere di leale cooperazione l’obbligo “to cooperate (that)

flaws from the requirement of unity in the International representation of the Community” . 405

Parere 1/94 WTO (1994) ECR I- 5267; Parere 2/00 Cartagena Protocol on Biosafety (2001) ECR I- 400

9713.

C. Hillion, cit. nota 16. 401

Ibid., p. 5. 402

Causa C-459/03 Commissione contro Irlanda (MOX Plant) (2006) ECR I- 4635. 403

Vedi ad esempio M. Cremona, “Defending the Community Interest: the duties of cooperation and 404

compliance” in M. Cremona e B. de Witte, “EU Foreign Relations Law – Constitutional Fundamentals”, Hart Publishing, Oxford: 2008.

Parere 1/94 WTO (1994) ECR I- 5267; Parere 2/00 Cartagena Protocol on Biosafety (2001) ECR I- 405

Ad una più attenta analisi della giurisprudenza della Corte emerge un ulteriore aspetto che corrobora l’impostazione che vede nell’art. 10 CE il fondamento giuridico del dovere di leale collaborazione. Inizialmente, infatti, l’esigenza di unità della rappresentanza esterna non indicava un’unità in termini di rapporto tra Comunità e Stati membri, ma quella dell’ordinamento giuridico comunitario nel suo insieme composto da diverse comunità basate sui medesimi fondamenti e principi . 406

In seguito, e precisamente con il parere 1/94, la Corte ha modificato tale approccio, utilizzando per la prima volta come fondamento l’unità della rappresentanza esterna intesa come rapporto tra Comunità e Stati membri. La Corte ha infatti affermato che “tale obbligo di cooperazione discende dalla

necessità di un’unità di rappresentanza internazionale della Comunità” . 407

A partire dalla sentenza MOX Plant la Corte ha abbracciato l’impostazione che vede il principio di leale cooperazione ai sensi dell’art. 10 CE come fondamento degli obblighi derivanti dal dovere di leale cooperazione, abbandonando il concetto di unità della rappresentanza esterna e omettendone addirittura il riferimento. Secondo la Corte infatti “l’obbligo degli Stati membri, previsto

dall’art. 292 CE, di ricorrere al sistema giurisdizionale comunitario e di rispettare la competenza esclusiva della Corte che ne costituisce un tratto fondamentale deve essere inteso come manifestazione specifica del loro più generale dovere di lealtà risultante dall’art. 10 CE” . 408

Tuttavia, in un'altra sentenza del 2010 la Corte “refers several times not only to

the need for coherence, but also to the traditional mixed agreement formula of the requirement of unity in international representation, so its omission in the Mox Plant case did not connote its permanent disappearance. More indeed: in a paragraph towards the end of the judgment unity in international representation is for the first time referred to as a principle” . 409

Di conseguenza, nonostante non sia ancora chiaro se secondo la Corte il principio dell’unità della rappresentanza esterna sia, come sostenuto ultimamente dalla dottrina maggioritaria e dall’avvocato generale stesso, espressione del più Impostazione confermata dalla Corte nel caso C-221/88 ESCS contro Faillite Acciaierie e ferriere 406

Busseni SPA (1990) ECR I-495, dove insiste sulla coesione e sulla coerenza dei trattati delle comunità.

Corte di Giustizia, parere 1/94, 15 novembre 1994, punto 108. 407

Causa Commissione contro Irlanda (MOX Plant), cit., para. 169. 408

M. CREMONA, C-246/07 Case law, CMLR 48, 2011, p. 1652. 409

generale principio di leale cooperazione, dalla lettura delle sentenza emerge lo stretto rapporto intercorrente tra i due principi.

4. Applicazione “verticale” del principio di leale cooperazione: obblighi degli