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CAPITOLO 4. LA REGOLAMENTAZIONE ITALIANA

4.1 Approccio italiano alla regolamentazione

In Italia non esiste specifica regolamentazione sulle Private Military/Security Companies, e nessuna impresa che offre servizi di carattere militare è presente nel territorio. L’unica regolamentazione esistente riguarda istituti privati di sicurezza ed operatori della sicurezza che nella pratica sono di gran lunga differenti dalle aziende finora descritte. Essi sono istituti di vigilanza che mettono a disposizione guardie di sicurezza quali le Guardie Particolari Giurate (GPG).

Le norme che regolano gli istituti della sicurezza e le GPG sono contenute nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato tramite Regio Decreto del 18 giugno 1931(245) e poi

specificate tramite Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto del 6 maggio 1940) (246). Tali norme sono state poi riviste nel tempo senza cambiare di molto la sostanza del

testo. Come avremo modo di osservare l’approccio giuridico italiano alla questione è piuttosto conservatore. Tutte le questioni riguardanti la sicurezza sono di interesse pubblico, dunque nessun istituto privato può operare senza l’autorizzazione dell’autorità, che rappresenta la condizione fondamentale per le imprese private per operare nel settore della sicurezza. La logica che soggiace alla regolamentazione degli istituti di sicurezza privati è il controllo statale sul settore della sicurezza.

(244) WORKING GROUP ON THE USE OF MERCENARIES AS A MEANS OF VIOLATING HUMAN RIGHTS AND IMPEDING THE EXERCISE

OF THE RIGHT OF PEOPLES TO SELF-DETERMINATION, Concept note on a possible legally binding instrument for the

regulation of Private Military and Security Companies, Aprile 2015, consultabile al sito: http://psm.du.edu/international_regulation/un_initiatives/human_rights_council_and_general_assembly /open_ended_working_group.html, visitato il 10/01/2016.

(245) Regio Decreto n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), Titolo IV (Delle Guardie

Particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata), 18 Giugno 1931, consultabile al sito: https://alloggiatiweb.poliziadiStato.it/PortaleAlloggiati/Download/TULPS.pdf, visitato il 04/01/16

(246) Regio Decreto n. 635, Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,

art. 249, 6 Maggio 1940, consultabile al sito: http://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:Stato:regio.decreto:1940-05-06;635, visitato il 04/01/16.

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Al Titolo IV TULPS si regolano le guardie particolari e gli istituti di vigilanza privati che possono essere utilizzati da enti pubblici o privati alla sola vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobili. Per l’esercizio della funzione di guardia giurata particolare è necessaria una autorizzazione del Prefetto. Nella richiesta di autorizzazione deve essere presente un atto scritto da consegnare in doppia copia contente i dati personali e le firme dei richiedenti, siano essi singole persone od entità associate (in quest’ultimo caso devono essere specificate le forme aggregative dell’entità e la esatta composizione dell’istituto).

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento da parte del richiedente di una somma alla Cassa Depositi e Prestiti come garanzia dell’osservanza delle obbligazioni inerenti all’esercizio delle funzioni richieste (art. 137 TULPS). La licenza può in qualsiasi momento essere revocata dal Prefetto per ragioni di ordine pubblico (art. 136). In seguito alla riforma del 2008 (attuata anche grazie alla spinta delle numerose condanne da parte della Corte di Giustizia Europea) possono richiedere l’autorizzazione cittadini italiani e membri di paesi UE alle stesse condizioni (art. 134/2 TULPS), mentre in precedenza solo cittadini italiani avevano possibilità di richiedere la licenza. Riguardo la competenza territoriale della pubblica autorità che rilascia la licenza l’art. 252 del Regolamento prevede che il decreto di approvazione debba essere accordato dal Prefetto della provincia nella quale si trovano le proprietà da vigilare. Se tali proprietà si trovano in più distretti amministrativi, la licenza può essere emessa da uno solo dei Prefetti coinvolti, ma solo previa consultazione con tutte le parti interessate. Una volta ottenuta l’approvazione del Prefetto le GPG o i titolari degli istituti di sicurezza devono prestare giuramento al Pretore. Le GPG o gli uffici di vigilanza devono poi ottenere un’ulteriore autorizzazione dal Questore competente per il circuito amministrativo coinvolto, al quale deve arrivare descrizione dettagliata delle attività che essi devono svolgere e delle funzioni assegnate a ciascuna guardia particolare e che vigila sul servizio delle GPG.

L’ente o il privato che richiede l’autorizzazione è obbligato a tenere un registro nel quale devono essere annotate: le generalità delle persone/enti che beneficiano del servizio, le esatte mansioni che si svolgono complete di data di svolgimento ed i compensi. Il registro deve essere conservato per cinque anni (art. 260 Reg. TULPS). Tale registro può essere in qualsiasi momento richiesto dalla pubblica autorità e la mancata presentazione o la compilazione incompleta può determinare la perdita della licenza.

97  Essere cittadini italiani o di paesi membri UE

 Essere maggiorenni ed avere adempiuto agli obblighi di leva  Saper leggere e scrivere

 Non aver riportato condanne per delitto

 Essere persone di ottima condotta morale e politica  Possedere la carta di identità

 Essere iscritti all’INAIL

Il Prefetto, ottenuta l’approvazione del Ministero degli Interni, autorizza infine il rilascio del porto d’armi ad una somma ridotta rispetto a quella dei privati cittadini (art. 138 TULPS).

All’art. 256-bis del Regolamento attuativo si specificano quali attività possono essere svolte dalle guardie giurate, tra le quali non possono in nessun modo figurare quelle che implicano l’esercizio di pubbliche funzioni o che sono altrimenti riservate alla polizia. Esse sono preposte alla sicurezza di porti, aeroporti, stazioni ed in generale luoghi pubblici o aperti al pubblico; possono effettuare servizi di custodia, trasporto e scorta di armi o valori, vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, e di quegli obiettivi sensibili ai fini della sicurezza pubblica. È previsto inoltre che le GPG possano offrire servizi a richiesta dell’autorità pubblica (art. 139 TULPS).

Ciò che balza subito agli occhi è la profonda differenza tra gli istituti di sicurezza previsti dalla legge italiana e le PMSCs analizzate nel lavoro. Innanzitutto le guardie particolari italiane non presentano i criteri di flessibilità tipici degli operatori delle PMSCs che rendono il fenomeno di successo e fruibile in un contesto internazionale. Mancano dell’alta professionalizzazione tipica dei contractors, non vi è alcun legame tra essi ed i comparti militari statali ed in ultima analisi non sono fruibili in situazioni di conflitto o comunque ad alto rischio, essendo le GPG poste a protezione statica di beni.

Ci si è inoltre interrogati sulla possibilità che gli istituti di vigilanza e le guardie giurate particolari siano impiegati in contesti internazionali. Andrea Atterritano osserva che:

«Taking into account all the requisites required for a private entity to obtain the license of the Prefetto, and considering above that all the authorization is given by the authority of the

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administrative circuit in which they operate, it may be doubtful to involve such entities in military operations abroad(247)»

Vi è un’eccezione a quanto detto che verrà in seguito approfondita e che prevede l’utilizzo di GPG a bordo di mercantili in situazioni di operazioni di contrasto alla pirateria.

4.2 Apertura all’alternativa privata: l’outsourcing italiano della