• Non ci sono risultati.

Regolamentazione delle società: norme costitutive e contratti di ingaggio

CAPITOLO 1. PRIVATE MILITARY/SECURITY COMPANIES: DESCRIZIONE DEL FENOMENO

1.7 Regolamentazione delle società: norme costitutive e contratti di ingaggio

La regolamentazione delle società varia da Paese a Paese a seconda degli ordinamenti giuridici, tuttavia si possono tracciare delle linee comuni generali. Saranno prese in analisi le norme relative alle procedure costitutive, cioè i requisiti da soddisfare affinché l’impresa ed i suoi dipendenti possano agire ed il tipo di relazione giuridica che intercorre tra impresa e cliente.

Dal punto di vista costitutivo, le imprese che vogliono svolgere attività di sicurezza ed in qualche modo legate alla sfera militare devono soddisfare dei requisiti, tali requisiti dovranno poi essere appurati tramite una procedura che porterà al rilascio di una licenza o certificato professionale, di norma temporaneo (in media valevole 5 anni)(78). I requisiti da soddisfare a livello individuale

(del personale impiegato) di norma sono: alto grado di specializzazione e addestramento e buona condotta (non aver compiuto atti contrari alla morale e sicurezza del paese e non avere a carico condanne penali).

Naturalmente le procedure utili per l’ottenimento di licenze da parte delle aziende variano di Paese in Paese e dipendono dagli ordinamenti giuridici e dalla percezione sociale delle PMSC, le diverse attitudini degli Stati alla regolamentazione delle PMSCs spiegano la collocazione geografica delle società: gli Stati la cui regolamentazione è più permissiva attraggono un maggior numero di aziende.

La problematica maggiore a livello del diritto interno degli Stati è che molti Stati si sono dotati di normative che regolano l’offerta di servizi di sicurezza e/o militari a livello interno (PMSC

(77) UNSMS, Security Policy Manual, Cap. IV, Security Managment, pp.1-7, consultabile al sito:

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/StudyPMSC/UNSecurityPolicyManual.pdf,

visitato il 19/01/16.

(78) O. QUIRICO, National Regulatory Model for PMSCs and Implication for Future Regulation, EUI Working

30

nazionale che opera all’interno della giurisdizione dello Stato in cui è registrata) ma mancano del tutto o sono privi di una efficace regolamentazione sull’esportazione di tali servizi(79).

Alcuni Stati sono dotati di una legislazione specifica per il settore: è questo il caso del Regno unito con il suo Private Security Industry Act del 2001(80)(normativa interna relativa ai servizi di

sicurezza). Per quanto riguarda l’esportazione dei servizi delle PMSCs, la Gran Bretagna si è dotata nel 2002 di un Green Paper, un documento che contiene indicazioni su una possibile regolamentazione dell’industria operante all’estero, proposto considerando che il mercato britannico è uno dei più attivi al livello mondiale nel settore(81). È un documento non

giuridicamente vincolante che contiene spunti utili ad una regolamentazione del settore. Negli Stati Uniti le norme che regolano lo scambio di equipaggiamenti e servizi militari sono contenute nell’Arms Export Control Act del 1976, che prevede che le imprese debbano essere registrate e ottenere le licenze dal Dipartimento di Stato per poter svolgere attività militari e di sicurezza sia entro la propria giurisdizione che al di fuori di essa(82). Il sistema statunitense è particolarmente

strutturato e facilita le pratiche di esportazione di questi servizi; è necessario considerare che in USA è ormai accettata la pratica di utilizzare imprese private per fornire servizi altrimenti e precedentemente offerti dalle istituzioni statali. L’opzione statunitense è stata quella di estendere la normativa relativa all’esportazione di beni militari all’esportazione di servizi appartenenti alla stessa sfera.

Gli standard possono però variare considerevolmente: in particolare sono gli Stati territorio di conflitto o in fase di ricostruzione che sono carenti nella regolamentazione. Esistono delle eccezioni, la Sierra Leone si è dotata del National Security and Central Intelligence Act del 4 Luglio 2002(83), che prevede il rilascio da parte dell’Ufficio della sicurezza nazionale di specifiche licenze

alle PMSCs che operano nel territorio, da ricordare è anche il Memorandum n. 17 della Coalition

Provisional Authority (CPA) in Iraq che prevedeva il rilascio di licenze per l’esercizio di funzioni

(79) Ibidem, p. 11.

(80) Consultabile al sito: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/12/crossheading/licence-requirement,

visitato il 12/01/2016.

(81) FCO, Green Paper HC 577, Private Military Companies: Options for Regulation, Londra, 12 Febbraio 2002,

consultabile al sito: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmfaff/922/922.pdf, visitato il 12/01/2015.

(82) 22 U.S.C.: FOREIGN RELATIONS AND INTERCOURSE, The Arms Export Control Act, 30 Giugno 1976, consultabile

al sito: https://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/aeca.html, visitato il 02/01/2016.

(83) Consultabile al sito: http://ogi.gov.sl/content/national-security-and-central-intelligence-act-2002-no-

31

militari e di sicurezza quale elemento necessario sia per le PMSCs locali che per quelle straniere(84).

Le imprese una volta ottenute le licenze necessarie, svolgono le proprie attività sulla base di un contratto. Dal punto di vista giuridico le PMCs si impegnano in un duplice vincolo: sono legate al cliente da uno specifico contratto, nel quale vengono stabiliti i termini di operatività e le condizioni di ingaggio delle compagnie (contratto primario). Le compagnie poi affidano i servizi richiesti ai singoli impiegati tramite contratto (sub-contratto o contratto secondario)(85).

A questo proposito occorre fare un chiarimento dal punto di vista linguistico-giuridico: il termine che molto spesso viene utilizzato per indicare il personale delle PMSC è «contractor(s)». Il termine inglese tuttavia indica la persona naturale o giuridica che stipula un contratto con un ente appaltante/committente (contractee). I veri contractors da un punto di vista giuridico sono le imprese, non i loro dipendenti, quindi a meno che non siano i singoli individui ad essere impiegati direttamente dal cliente, è errato (seppur comune) riferirsi al personale delle PMSCs come

contractors(86).

Gli operatori delle società possono essere assunti su base permanente, si crea in questo caso un vincolo contrattuale interno tra azienda ed impiegato, che quindi soggiace alle norme relative all’impiego. Gli operatori possono inoltre essere assunti una tantum, su base temporanea, dando vita ad una relazione legale esterna tra società e individuo (al pari della relazione che si crea tra PMSC e cliente) che è regolata dalle norme relative all’incarico da svolgere. In questo ultimo e molto frequente caso si crea un’ulteriore distanza giuridica tra gli impiegati delle aziende ed il cliente primario.

Come già detto i soggetti coinvolti nel contratto primario possono essere: Stati, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, imprese transnazionali o altre entità private. Tale contratto è il momento in cui si crea e regola la relazione tra impresa e cliente. I contratti sono il primo e più diretto strumento nelle mani del cliente per assicurarsi che l’impresa ed il relativo personale rispetti determinati standard. È il tramite che unisce il privato ed il pubblico (sia la funzione o il richiedente), come osserva L.A. Dickinson:

(84) Consultabile al sito: http://www.iraqcoalition.org/regulations/, visitato il 12/07/2015.

(85) ICRC, Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities under IHL: Individual Contractors

and Civilian Employees, Ginevra, ICRC, 23-25 Ottobre, p. 2.

(86) CORTE D’ASSISE DI BARI, Sentenza n. 7, Luglio-12 Ottobre 2010, nota 25, consultabile al sito:

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Corte%20di%20Assise%20di%20Bari,%2016.7.2010%20(sen t.),%20Pres.%20Galantino,%20Est.%20Liuni.pdf., visitato il 08/08/2015.

32

«Contracts are, however the vehicle of military privatization, and as such they could carry what we might call the norms and values of public international law into the private sphere(87)

Nei forum in cui si è discusso del problematico inquadramento delle PMSCs da un punto di vista giuridico è Stato più e più volte enfatizzato il ruolo del contratto come strumento di regolamentazione. In particolare tramite l’inclusione di clausole che vincolino al rispetto delle norme fondamentali di diritto internazionale si potrebbero superare eventuali vuoti normativi emergenti dalle condotte del personale delle PMSCs.

CAPITOLO 2. ANALISI RICOSTRUTTIVA DEGLI STRUMENTI GIURIDICI