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CAPITOLO 3. INIZIATIVE DI SOFT LAW

3.4 Codici di Condotta

I Codici di Condotta (CoC) sono dichiarazioni attraverso cui le imprese volontariamente si impegnano a rispettare dei principi, sono uno strumento di auto-regolamentazione. A differenza delle iniziative sopra citate, i Codici di Condotta nascono da un desiderio di regolamentazione interno alle imprese. Nel tempo sono Stati adottati una grande quantità di CoC, elaborati sia dalle singole imprese (codici individuali) sia da associazioni di categoria ai cui Codici aderiscono varie imprese. Tra questi ultimi ricordiamo il Codice di Condotta stilato dall’associazione americana

International Stability Operations Association (ISOA). A livello regionale europeo è Stato adottato

dalla Confederation of European Security Services (CoESS) in collaborazione con UNI-Europa

(211) Ibidem, parte II, § 14-23. (212) Ibidem, parte II, § 22-39. (213) Ibidem, parte II, § 43-45. (214) Ibidem, parte II, § 54. (215) Ibidem, parte II, § 56.

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(federazione europea del commercio) un Codice di Condotta il cui fine è armonizzare le regole vigenti nel settore della sicurezza a livello europeo. Si stima che le imprese attive nel settore della sicurezza in Europa siano circa 10.000 ed impieghino 600.000 uomini(216). La Private Security

Company Association of Iraq (PSCAI) raccoglie PMCs operanti in Iraq, in questo caso il criterio

associativo è quello del territorio entro il quale le attività si svolgono (l’Iraq). Parte integrante della Carta costitutiva PSCAI è il Codice di Condotta al quale le imprese operanti nel territorio possono aderire(217).

Nel 2010 si è concretizzata l’iniziativa portata avanti dal governo svizzero, in collaborazione con quello britannico e statunitense, di creare un Codice di Condotta internazionale. L’ International

Code of Conduct (ICoC) è frutto di questa iniziativa e codifica una serie di principi per lo

svolgimento responsabile delle attività legate alla sicurezza, con particolare attenzione ai c.d.

complex environment. È un’iniziativa che coinvolge tutti i portatori di interesse nel settore:

imprese, governi e organizzazioni civili, e nella formulazione si ispira ai principi richiamati dal Documento di Montreux e dalle Linee Guida ONU elaborate da John Ruggie. L’adesione all’ICoC è notevole, nel primo momento della stesura vi hanno aderito 58 imprese, ad oggi più di 700 imprese aventi sede in 71 diversi paesi(218).

Nelle disposizioni generali si dichiara che attraverso l’adesione al Codice si manifesta l’impegno al rispetto delle norme sui diritti umani, del diritto internazionale umanitario, nello specifico si raccomanda agli Stati di non stipulare contratti che in qualche modo possano andare contro la legge nazionale o le norme internazionalmente riconosciute(219). Tra le disposizioni chiave che ci

sembra di dover sottolineare ci sono le regole sull’uso della forza che deve essere usata solo se strettamente necessario, comunque in modo proporzionato alla minaccia e adeguato al contesto e nei soli casi di auto-difesa o difesa di terzi(220). Nel solo caso in cui i membri delle PMSCs siano

autorizzati da uno Stato all’assistenza all’esercizio di funzioni di polizia, l’uso della forza e/o di armi deve essere conforme alla regolamentazione nazionale ed internazionale, tenendo come minimo il riferimento agli standard espressi nei Principi Fondamentali delle Nazioni Unite sull’uso

(216) COESS-UNIEUROPA, Code of conduct and ethics for the private security sector, Bruxelles, 18 Luglio 2003,

consultabile al sito: http://www.coess.org/, visitato il 09/12/2015.

(217) PSCAI, The Private Security Company Association of Iraq Charter, Baghdad, Settembre 2006,

consultabile al sito: http://www.pscai.org/, visitato il 09/12/2015.

(218) A. BUZATU, Towards an International Code of Conduct for Private Security Providers, SSR Paper 12,

Ginevra, DCAF, 2015, p. 71.

(219) International Code of Conduct for Private Security Service providers (ICoC), 9 Novembre 2010, § 21-22,

consultabile al sito: http://icoca.ch/, visitato il 09/12/2015

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della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell’ordine del 1990. Inoltre l’ICoC include una serie di specificazioni riguardo il contratto di impiego tra imprese e personale: si specifica che i contractors, allo stesso modo delle imprese, devono garantire il rispetto degli standard, in modo da non fugare la responsabilità personale in virtù del fatto che sono legati ad un contratto secondario con il cliente, e in modo da non rendere possibile che le imprese fughino le proprie responsabilità semplicemente sub-contrattando le attività. L’aderenza al Codice da parte del personale delle PMSCs deve essere parte integrante del contratto che li vincola all’impresa.(221)

Una sezione è dedicata all’esercizio di due diligence da parte dell’impresa (nei metri di selezione del personale, addestramento del personale, compilazione di resoconti su eventuali incidenti). Nel Codice stilato nel 2010 si prevedeva l’organizzazione di un meccanismo esterno di monitoraggio del Codice: è stato istituito un Comitato Guida Temporaneo (Temporary Steering

Comittee) con il compito di organizzare tale meccanismo entro novembre 2011. Dal lavoro del

Comitato è in effetti nata la International Code of Conduct Association (ICoCA). La novità di questa struttura risiede nella sua organizzazione, fissata nei suoi Articoli costitutivi (Articles of

Association). Lo scopo dell’associazione è di promuovere, controllare e monitorare

l’implementazione dell’ICoC e si compone di tre organismi:

1) l’Assemblea Generale, formata dai tre gruppi portatori di interessi (c.d. Tree Pillar: imprese, governi e associazioni civili) che congiuntamente ed in modo equo deliberano sulle questioni loro sottoposte dal Consiglio dei Dirigenti (Board of Directors); è l’organo che supervisiona le altre due componenti dell’Associazione

2) Il Consiglio dei Dirigenti (Board of Directors) è l’organo esecutivo composto da 12 rappresentanti (4 per ogni gruppo portatore di interesse). Svolge le funzioni di: raccomandare all’Assemblea eventuali emendamenti al Codice, stilare rapporti annuali circa l’attività dell’Associazione, monitorare sul rispetto del Codice attraverso lo sviluppo di criteri di membership, raccolta di informazioni sul rispetto da parte delle imprese del Codice, vaglio delle denunce di violazione del Codice portate dalla Segreteria

3) Segreteria e Direttore Esecutivo, raccoglie le denunce di presunte violazioni del Codice, aggiorna l’archivio dell’Associazione(222)

(221) Ibidem, §51-52.

(222) ICoCA, The Articles of Association, Ginevra, 20 Settembre 2013, art. 6, consultabile al sito:

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Le funzioni principali che l’associazione svolge sono tre: certificazione delle imprese, monitoraggio e raccolta delle istanze. Per ottenere la certificazione è necessario che le imprese dimostrino che i sistemi e le politiche aziendali siano congrui ai principi del Codice. L’Associazione ha il compito di monitorare le società tramite i principali strumenti del diritto per assicurarsi che essi siano rispettati. Con l’istaurazione dell’ICoCA si dà vita infine ad un sistema di raccolta delle istanze simile a quello dei National Contact Point, che include tutte le parti in causa nel meccanismo decisionale. La soluzione delle controversie è dapprima da effettuare tramite buoni uffici su proposta della Segreteria e nel caso in cui ciò non sia possibile comporta l’esclusione temporanea o permanente dal ICoC previa autorizzazione del Consiglio e Assemblea. Data la recente creazione dell’organismo le sue capacità non sono ancora state verificate in concreto.