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8. Cantierizzazione e Allestimento del cantiere 1 Cantieri autostradali 1 Cantieri autostradali

8.9 Area logistica

8.8.1 Dislocazione delle zone di carico e scarico

All'interno dell'area di cantiere saranno previste delle aree dedicate al carico e scarico materiale in arrivo verso il cantiere ed in partenza dal cantiere. Tali aree saranno collocate in prossimità della deponia e saranno distinte per zona:

- deposito attrezzatture;

- deposito materiali;

- stoccaggio rifiuti e materiali.

Ulteriori aree destinate allo scarico e carico materiale potranno essere individuate in corrispondenza delle nuove pile da realizzarsi o direttamente in corrispondenza dell’impalcato da realizzarsi per il sollevamento dei conci dei viadotti tramite strand jack.

In tutti i casi tali aree dovranno essere opportunamente segnalate con l'apposizione di idonea segnaletica specie per quelle in prossimità delle aree di lavoro. Tutte le operazioni di carico e scarico dovranno essere coordinate a terra da idoneo personale (movieri).

Si rimanda alle planimetrie di cantiere con l'indicazione del posizionamento delle zone di carico e scarico 104C_C16166_NV02_0_0_E_PU_GN_1500A-TAV03.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimità degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:

1) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

8.8.2 Zone di deposito attrezzature

All'interno dell'Area Deposito saranno previste aree dedicate al deposito di attrezzature.

Ogni impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà provvedere a dislocare all'interno dell'area assegnata i propri depositi di attrezzature, container e magazzini; ogni impresa pertanto sarà responsabile dei propri depositi e delle proprie attrezzature. Le zone/aree di deposito saranno individuate in modo da non creare intralcio alle lavorazioni, pertanto durante le varie fasi di lavoro tali aree di deposito potranno subire delle modifiche o delle ricollocazioni.

Inoltre, si provvederà a tenere separati, in aree distinte, i mezzi d'opera da attrezzature di altro tipo (compressori, mole, betoniere a bicchiere, ecc.) adibendo per le stesse apposite aree di lavorazione che verranno debitamente indicate e segnalate.

Si rimanda alle planimetrie di cantiere con l'indicazione del posizionamento delle zone di deposito attrezzature 104C_C16166_NV02_0_0_E_PU_GN_1500A-TAV03.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti.

Rischi specifici:

1) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

8.8.3 Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Dovrà essere posta particolare attenzione nella realizzazione dei depositi di materiali con pericolo d'incendio o di esplosione;

Sono previste delle aree di stoccaggio di materiali infiammabili ed esplosivi nelle zone periferiche dell'area di cantiere a debita distanza dalle aree interessate dalle lavorazioni e delle aree di posizionamento delle baracche. Tali depositi saranno costituiti da tettoie al fine di proteggere il materiale incendiabile od esplodibile dalle intemperie o da irraggiamento solare.

Per quanto riguarda le bombole, lo stoccaggio dovrà avvenire in appositi contenitori impermeabili al fine di evitare lo sversamento oppure il ribaltamento delle bombole stesse.

In prossimità di tali aree sarà necessario il posizionamento di idonei estintori di tipo carrellato.

Tali aree dovranno essere tenute sotto controllo periodicamente, così come dovranno essere verificati periodicamente gli estintori disposti a servizio di tali aree.

Si rimanda alle planimetrie di cantiere con l'indicazione del posizionamento delle zone di deposito materiali con pericolo di incendio.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione, devono essere posizionate in aree del cantiere periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si deve tener in debito conto degli insediamenti limitrofi al cantiere. I depositi devono essere sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili fonti d'innesco, separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, indicate dal fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli altri.

Deve essere materialmente impedito l'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l'affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura.

Rischi specifici:

1) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

3) Incendio;

Rischio di lesioni per i lavoratori a causa di incendi sviluppati nei luoghi di lavoro, o parte di essi, nei quali sono depositati o impiegati per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti

Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine ridurre al minimo possibile i rischi d'incendio causati da materiali, sostanze e prodotti infiammabili e/o esplodenti, le attività lavorative devono essere progettate e organizzate, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di lavoro devono essere ridotte al minimo possibile in funzione alle necessità di lavorazione; b) deve essere evitata la presenza, nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili, di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni; c) devono essere evitate condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; d) la gestione della conservazione, manipolazione, trasporto e raccolta degli scarti deve essere effettuata con metodi di lavoro appropriati; e) i lavoratori devono essere adeguatamente formati in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

Attrezzature di lavoro e sistemi di protezione. Le attrezzature di lavoro e i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni.

Sistemi e dispositivi di controllo delle attrezzature di lavoro. Devono essere adottati sistemi e dispositivi di controllo degli impianti, apparecchi e macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la pressione delle esplosioni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

8.8.4 Zone di stoccaggio dei rifiuti

Si dovrà garantire il rispetto della normativa vigente, a partire dal cantiere fino allo smaltimento definitivo in discariche autorizzate, garantire la compilazione, la registrazione e la conservazione della documentazione prevista dalla normativa vigente oltre a promuovere la raccolta differenziata.

È assolutamente vietato abbandonare, bruciare ed interrare i rifiuti prodotti in cantiere.

È responsabilità dell’impresa/committenza individuare le aree per il deposito rifiuti, definirne la composizione (tipo di rifiuto raccolto) e la modalità di raccolta oltre a garantire l’applicazione delle modalità operative previste in cantiere.

Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere concepite in relazione al tipo di rifiuto che vi sarà stoccato, in modo da evitare dispersioni nell’ambiente circostante a causa di agenti atmosferici, rotture di contenitori ed ogni tipo di fuoriuscita accidentale. Tali aree dovranno essere chiaramente contrassegnate e mantenute in idonee condizioni.

I rifiuti saranno differenziati e raccolti in apposita area di cantiere e smaltiti a cura dell’Impresa Appaltatrice.

Il materiale stoccato e/o accatastato non dovrà mai in alcun modo intralciare la viabilità pedonale o di movimentazione esterna all’attività.

Sarà compito dell’impresa esecutrice fornire eventuali istruzioni anche alle imprese subappaltatrici.

Tutti i materiali ferrosi dovranno essere conferiti in apposita area di raccolta.

Tutti i materiali non ferrosi dovranno essere divisi per tipologia di materiale e sistemati su pedane o in big-bags appositamente contrassegnati con il codice CER identificativo.

Il materiale di risulta non può essere accantonato nei pressi dei pozzi; esso deve essere stoccato nelle previste aree di deposito esterne all’area di lavoro. Lo smaltimento rimane a cura dell'appaltatore nel rispetto della normativa ambientale vigente in materia.

Le ditte che gestiranno il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti del cantiere dovranno essere qualificate; a tal fine sarà necessario conservare copia delle autorizzazioni di ciascuna ditta e verificarne l’iscrizione all’Albo Nazionale relativamente alla tipologia di rifiuto trattato.

Si rimanda alle planimetrie di cantiere con l'indicazione delle dislocazioni delle zone di stoccaggio dei rifiuti.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

Rischi specifici:

1) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali

8.8.5 Zone di stoccaggio materiali

Dovrà essere posta particolare attenzione nella realizzazione degli stoccaggi; i materiali dovranno essere stoccati e accatastati in modo da non crollare o cedere alla base, in caso contrario dovranno essere idoneamente vincolati, puntellati e/o legati con idonee fasce.

Il materiale stoccato e/o accatastato non dovrà mai in alcun modo intralciare la viabilità pedonale o di movimentazione esterna all’attività.

Si rimanda alle planimetrie di cantiere con l'indicazione delle dislocazioni delle zone di stoccaggio dei materiali 104C_C16166_NV02_0_0_E_PU_GN_1500A-TAV03.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

2) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

8.8.6 Parcheggio autovetture

In prossimità dell'area di cantiere dedicata ai baraccamenti ovvero in prossimità della zona uffici, spogliatoi, mensa, ricovero ed infermeria sono previsti opportuni parcheggi per i mezzi di trasporto del personale operante in cantiere e per le autovetture del personale tecnico.

Si rimanda alle planimetrie allegate con l'indicazione della zona dedicata ai parcheggi 104C_C16166_NV02_0_0_E_PU_GN_1500A-TAV03.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Parcheggio autovetture;

Prescrizioni Organizzative:

Parcheggio dei lavoratori. Una zona dell'area occupata dal cantiere, da ubicarsi in prossimità dell'ingresso pedonale, andrà destinata a parcheggio riservato ai lavoratori del cantiere.