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Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

4. Modalità di gestione della sicurezza e coordinamento 1 Misure di Coordinamento 1 Misure di Coordinamento

4.2 Documentazione da esibire in cantiere .1 Documenti relativi al cantiere .1 Documenti relativi al cantiere

4.2.3 Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Fermo restando tutte le responsabilità di legge e/o contrattuali da parte delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi operanti presso il cantiere, ciascuna deve presentare al Committente ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) oltre che al Committente ed al Responsabile dei Lavori in fase di esecuzione la documentazione di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08. La consegna dovrà avvenire con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima di iniziare i lavori) e le attività potranno iniziare solo quando sia il Coordinatore della Sicurezza che il Responsabile dei Lavori verificano l’idoneità dei documenti di loro competenza e li accettano formalmente.

Si ricorda che in base a quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 81/08:

 Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

 Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento

alle modalità di cui all’allegato XVII (da consegnare al Responsabile dei Lavori).

 Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

o coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

o verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, valutata la congruità della documentazione, allega un documento comprovante l’avvenuto controllo e verifica della documentazione prodotta dai subappaltatori al CSE.

In particolare, in conformità ai contenuti minimi descritti nell’Allegato XV punto 3, l’elaborato deve contenere i seguenti elementi:

 dati identificativi dell'impresa esecutrice comprendenti:

o il nominativo del Datore di Lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

o la specifica delle attività e delle singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice, dal/dai fornitori (materiali e noli) e degli eventuali lavoratori autonomi subaffidatari;

o i nominativi, con le specifiche mansioni inerenti la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze in cantiere (pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori), il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), aziendale o territoriale ove eletto o designato;

o il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 81/08;

o il nominativo del Medico competente;

o il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

o i nominativi ed i recapiti telefonici del Direttore Tecnico di cantiere e del Responsabile della Sicurezza Delegato;

o il numero ed i nominativi, con le relative qualifiche, dei lavoratori operanti in cantiere (eventuali sostituzioni o cambiamenti dovranno essere tempestivamente comunicati al CSE);

Nel caso di Associazione Temporanea d’Imprese (ATI) o Consorzi occorre allegare copia della documentazione di attestazione e i suddetti dati devono essere riferiti a tutte le imprese partecipanti alle attività di cantiere.

 modalità organizzative dei lavori aggiudicati con l’indicazione:

o oggetto dell’appalto;

o individuazione del sito dell’opera;

o descrizione delle singole attività svolte in cantiere;

o individuazione dei rischi presenti seguendo la fasi e le sottofasi di lavoro indicate nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento;

o individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel presente PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle specifiche lavorazioni;

o piano di gestione delle gru interferenti;

o definizione delle procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC (specifiche definite nel capitolo “Scelte progettuali ed organizzative”).

 documentazione relativa:

o opere provvisionali e macchine: elenco con l’indicazione del tipo e del modello dei mezzi e delle attrezzature utilizzate in cantiere e con un’autocertificazione dell’avvenuta revisione dei mezzi (eventuali sostituzioni o cambiamenti dovranno essere tempestivamente comunicati al CSE);

o sostanze e preparati pericolosi: copia delle schede di sicurezza dei prodotti eventualmente utilizzati in cantiere;

o valutazione rumore (art. 190 del D.Lgs. 81/08): dichiarazione dell’esito del rapporto di valutazione del rumore, firmata dal Datore di Lavoro, contenente l’esposizione media degli addetti operanti in cantiere. Questo certificato deve individuare il livello medio di esposizione in funzione delle attrezzature utilizzate dai lavoratori presenti in cantiere;

o valutazione vibrazioni (art. 202 D. Lgs. 81/08): dichiarazione dell’esito del rapporto di valutazione delle vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero, firmata dal Datore di Lavoro, contenente l’esposizione media degli addetti operanti in cantiere. Questo certificato deve individuare il livello medio di esposizione in funzione delle attrezzature utilizzate dai lavoratori presenti in cantiere;

Nel caso di utilizzo delle gru/autogru da parte di più imprese esecutrici e specialmente in contemporanea, sarà onere dell’impresa affidataria redigere uno specifico piano di gestione delle gru interferenti che dovrà essere letto e sottoscritto da ciascuna delle imprese operanti con le gru.

o Valutazione Campi elettromagnetici: (art. 209 del D. Lgs. 81/08 - Titolo VIII Capo IV): dichiarazione dell’esito del rapporto di valutazione dei campi elettromagnetici, firmata dal Datore di Lavoro, contenente l’esposizione media degli addetti operanti in cantiere. Questo certificato deve individuare il livello medio di esposizione in funzione delle attrezzature utilizzate dai lavoratori presenti in cantiere;

o Dispositivi di Protezione Individuale: elenco del DPI fornito a ciascun lavoratore occupato in cantiere con l’indicazione delle caratteristiche, i criteri di scelta e le modalità di utilizzo e gestione degli stessi;

o Controllo sanitario: dichiarazione, firmata dal Datore di Lavoro, dell’avvenuto controllo sanitario svolto agli addetti occupati in cantiere;

o Formazione ed Informazione: copia degli attestati della formazione ed informazione svolta a ciascun addetto o dichiarazione, firmata dal Datore di Lavoro, dell’avvenuta esecuzione di tale obbligo di legge.

Inoltre l’Impresa Affidataria, dovrà elaborare, all’interno del proprio Piano Operativo della Sicurezza, un cronoprogramma dettagliato dei lavori da svolgere. Tale elaborato, consegnato in copia al CSE, dovrà essere costantemente modificato ed integrato in base al reale sviluppo dei lavori.

Si rammenta comunque l’obbligo della/e Impresa/e partecipante/i di confermare quanto esposto o notificare immediatamente al CSE eventuali modifiche o diversità rispetto a quanto programmato.

Le imprese ed i lavoratori autonomi interessati dall’esecuzione di lavorazioni non rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (esempio fornitrici ed esecutori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici) dovranno essere gestiti secondo quanto prescritto nell’art. 26 del D.Lgs. 81/08.

I documenti che dovranno essere forniti da imprese o lavoratori autonomi rientranti in tale ambito risultano:

 Autocertificazione dell’idoneità tecnico professionale (verificata ad opera del CSE, avente delega da parte del Datore di Lavoro committente relativamente agli obblighi di cui all’art.26 del D.Lgs. 81/08 ed inviata per conoscenza al Responsabile dei Lavori) redatta conformemente all’all. XVII dello stesso decreto e pertanto comprendente:

o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

o documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5 del decreto legislativo stesso;

o documentazione di conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

o elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

o nomina dell’R.S.P.P., degli incarichi dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente (se necessario);

o nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

o attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori;

o elenco dei lavoratori risultanti su libro matricola (libro unico dei lavoratori) e relativa idoneità sanitaria;

o D.U.R.C. di cui al D.M. 24 ottobre 2007;

o dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti sospensivi o di interdizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08.

Le suddette imprese, durante la realizzazione dell’opera, dovranno seguire le disposizioni di sicurezza e di coordinamento impartite dal Coordinatore.