Partendo dall’assunto che la situazione carceraria italiana rappresenta essa stessa un fenomeno di illegalità permanente144, la legge in esame ha inteso ridefinire sia gli strumenti di immediato intervento a tutela dei diritti di coloro che sono (e restano) in carcere affinché non venga ulteriormente violato il diritto di questi ultimi a non subire trattamenti degradanti sia i rimedi destinati ad apprestare riparazione a favore di coloro i quali subiscono tali violazioni145. Quanto al primo aspetto, più che alle modifiche introdotte al c.d. “reclamo generico” con l’aggiunta del garante dei detenuti come destinatario di eventuali istanze dei detenuti146, l’attenzione opportunamente va focalizzata sulle modifiche apportate all’articolo 69, comma 6°, o.p., con le quali è stato introdotto il c.d. “reclamo giurisdizionale”, a sua volta analiticamente disciplinato dal nuovo articolo 35 bis. Un reclamo esperibile con riguardo, da un lato alla materia disciplinare e, dall’altro, alla inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni della legge dell’o.p. o dal
144 Cosi A. PUGIOTTO, La clemenza necessaria, in Diritto Penale Contemporaneo 145
La sentenza CEDU Torreggiani c.Italia, infatti, ha richiesto non solo interventi strutturali sul piano del sovraffollamento carcerario ma, nella consapevolezza che tali interventi si dipanano necessariamente sul lungo periodo, ha richiesto anche interventi immediati diretti alla cessazione ovvero alla riparazione delle violazioni in atto.
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Art. 3, comma 1°, lett. a) del d.l. in argomento ha in particolar modo allargato la platea delle autorità che possono esser destinatarie del reclamo cd.”generico”.
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regolamento di esecuzione dalle quali deriva al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti. In entrambi i casi, il procedimento innanzi al magistrato di sorveglianza viene ad essere strutturato secondo il canone del contraddittorio che caratterizza il modello del procedimento di sorveglianza ordinario, disciplinato dagli articoli 666 e 678 c.p.p.. Emerge come il ruolo del magistrato di sorveglianza debba caratterizzarsi più nettamente in senso giurisdizionale, proprio per favorire una maggiore garanzia ai detenuti nella fase decisoria. Un procedimento per reclamo improntato, dunque, al rispetto dei principi contenuti nell’art. 111 Cost..
La scelta fatta in passato dal legislatore circa la limitazione dell’utilizzo del procedimento di sorveglianza a determinate materie, e quindi l’impossibilità di utilizzare tale procedimento ogni volta che si ricorresse al magistrato di sorveglianza è stata sostenuta per molti anni da parte autorevole della dottrina147. Si riteneva che non tutti gli interventi giurisdizionali nell’ambito dell’esecuzione penale incidessero con la stessa profondità nei diritti degli individui reclusi, arrivando a giustificare l’assenza di un procedimento giurisdizionale
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G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDA, Ordinamento penitenziario e misure
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in una materia molto importante come quella dei reclami relativi a sanzioni disciplinari.
L’ultimo intervento del legislatore ha optato invece per un’estensione del procedimento di sorveglianza, anche a queste ultime controversie, ritenendo opportuno garantire maggiormente entrambe le parti a scapito di un probabile sovraccarico di lavoro per i magistrati di sorveglianza.
Con riferimento alla materia disciplinare, si è avuta un’importante estensione della facoltà di ricorso al magistrato di sorveglianza: questi effettua il controllo di legittimità148 e nel caso di accoglimento del reclamo, il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione è annullato ex articolo 69, comma 6°, lettera a).
Secondo quanto stabilito dal decreto, il reclamo deve essere trattato dal magistrato di sorveglianza con la procedura ex artt. 666‐678 c.p.p., ossia con il c.d. procedimento di sorveglianza149 con la previsione però di alcuni profili di specialità. Tra questi, va menzionato, innanzitutto, il diritto di comparire in udienza anche per l'amministrazione penitenziaria, esclusa invece dal procedimento ex art. 666‐678, e la conseguente necessità di avvisarla della fissazione
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Nell’ipotesi in cui sia applicata la sanzione dell’isolamento durante la permanenza all’aria aperta per non più di dieci giorni o della esclusione dell’attività in comune per non più di quindici giorni la valutazione giurisdizionale è estesa anche “ al merito dei provvedimenti adottati”
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Che rappresenta, tra i vari procedimenti utilizzabili dalla magistratura di sorveglianza, quello più articolato e caratterizzato dalla più accentuata garanzia dei diritti della difesa.
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dell'udienza. Significativo anche che il decreto non preveda termini per la proposizione del reclamo: ciò si spiega considerando che esso può sempre essere attivato dal detenuto che reclami appunto un pregiudizio "attuale e grave" ai propri diritti.
Il nuovo art. 35 bis o.p. prevede che il giudice, qualora non riscontri la gravità o l'attualità del pregiudizio, dichiari la richiesta inammissibile, ai sensi dell'art. 666, 2° comma, c.p.p..
Per quanto attiene, invece, alla violazione dei diritti dei detenuti, il magistrato di sorveglianza “accertata la sussistenza e l’attualità del pregiudizio” e la “gravità” dello stesso ordina all’amministrazione penitenziaria “di porvi rimedio” (articolo 69, comma 6 lettera b). Il magistrato di sorveglianza diventa, pertanto, un vero garante delle condizioni di legalità dell’esecuzione della pena150 tanto che l’eventuale inosservanza delle disposizioni dal medesimo impartite, volte al ripristino della legalità violata, è “garantita” dalla possibilità di attivare – ove i provvedimenti non siano più impugnabili sia in materia cautelare che in tema di violazione dei diritti dei detenuti – il giudizio di ottemperanza151 dinanzi al magistrato di sorveglianza con la nomina di un commissario ad acta. 150 A. DELLA BELLA, Un nuovo decreto legge sull’emergenza carceri : un secondo passo, non ancora risolutivo, per sconfiggere il sovraffollamento, in Diritto Penale Contemporaneo 151
Il magistrato di sorveglianza decide all’esito di un procedimento in contradditorio a norma degli artt. 666 e 678 c.p.p.
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Il giudizio di ottemperanza rappresenta uno specifico rito previsto dal codice del processo amministrativo per garantire che i provvedimenti del giudice amministrativo siano eseguiti dalla pubblica amministrazione152. Su tale disciplina risulta modellato il giudizio di ottemperanza davanti al magistrato di sorveglianza, nonostante si tratti di un’ipotesi in cui il giudice competente non è quello amministrativo. Ciò che caratterizza questo nuovo istituto attribuito dal legislatore alla magistratura di sorveglianza è la previsione della possibilità di annullamento degli eventuali atti dell’amministrazione adottati in violazione o elusione del provvedimento giurisdizionale rimasto ineseguito.
La prospettiva dell’intero disegno riformatore appare, dunque, improntata a favorire la ri‐espansione, a fronte di una tradizionale visione carcero‐centrica, del perimetro dell’intervento valutativo del giudice e del suo vaglio individualizzante, riportando all’attenzione un diritto penal‐penitenziario che tende a emanciparsi da presunzioni prima ritenute non scalfibili, e che attribuisce sin da ora al giudice il potere˗dovere di approntare rimedi preventivi, ed in via eccezionale, anche riparatori alle violazioni in atto, contribuendo con
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l’amministrazione penitenziaria ad affrontare il problema della bulimia carceraria153.
Nello specifico, tuttavia, legittime sono le perplessità circa il contenuto concreto ed effettivo del “rimedio” che il magistrato di sorveglianza possa ordinare all’amministrazione penitenziaria per far cessare situazioni di detenzione illegittime e pregiudizievoli.
Come giustamente osservato154, il rimedio “interno” di una sorta di pur ipotizzabile redistribuzione della popolazione carceraria tra tutte le strutture esistenti è, in realtà, da un lato poco praticabile in considerazione delle condizioni di sovraffollamento che, seppur con apprezzabili differenze155, accomuna la più gran parte delle strutture medesime156, dall’altro poco auspicabile poiché potrebbe compromettere i percorsi rieducativi in atto. Il carcere rappresenta verosimilmente, a tutt’oggi, l’unica istituzione che non può “selezionare” la propria clientela, visto che le porte degli istituti penitenziari devono restare sempre aperte, anche quando non 153
A. GARGANI, Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un circolo
virtuoso per la legalità dell’esecuzione penale, in Cass.pen. 2011, p.11
154 A DELLA BELLA, Il nuovo decreto legge sull’emergenza carceri; un secondo passo, non
ancora risolutivo, per sconfiggere il sovraffollamento, in Diritto Penale Contemporaneo.
155
Ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, circolare 10 aprile 2013 ove si richiedeva ai provveditori regionali di curare entro il 31 maggio 2013 “una sistematica indagine ricognitiva presso gli istituti delle circoscrizioni di competenza
per valutare l’esistenza di reparti detentivi in cui siano allocati detenuti e/o internati con meno di 4 metri quadri di superficie ciascuno”; ed indicare “se esistano reparti inutilizzati o sotto utilizzati con spazi tali da poter ridurre o eliminare le carenze emergenti, formulando proposte operative”.
156
interessanti al riguardo sono le statistiche pubblicate dall’Istituto di ricerca Cattaneo,
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esiste più materialmente lo spazio fisico per contenere alcuno altro157. Per questa ragione appare velleitaria l’intenzione del legislatore di poter risolvere la questione – sovraffollamento semplicemente muovendo i detenuti come se fossero pedine su di uno scacchiere. Per converso la progressiva giurisdizionalizzazione del reclamo appare la strada corretta da seguire se si vuole rendere il carcere, nel futuro prossimo, un ambiente vitale dove i detenuti sono semplicemente persone private della libertà. 157 Si veda Il sovraffollamento carcerario in Italia: la ricerca dell’Istituto Cattaneo dove si osserva che in altri paesi quale l’Olanda ogni anno viene determinata la capienza carceraria che consenta di garantire standard adeguati di vita e di trattamento e saranno le autorità giurisdizionali a orientare il potere discrezionale circa le modalità di individuazione della sanzione, in www.assemblea.emr.it
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