• Non ci sono risultati.

BILANCIO D’ESERCIZIO

ART 2428 C.C REALAZIONE SULLA GESTIONE

ANTE RIFORMA POST RIFORMA

“1.Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'anda- mento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese con- trollate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incer- tezze cui la società è esposta.

2.L'analisi di cui al primo comma è coe- rente con l'entità e la complessità degli af- fari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situa- zione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività speci- fica della società, comprese le informa- zioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferi- menti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

3.Dalla relazione devono in ogni caso risul- tare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, col- legate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla so- cietà, anche per tramite di società fiducia- ria o per interposta persona, con l'indica- zione della parte di capitale corrispon- dente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, an- che per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della

“1.Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'anda- mento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese con- trollate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incer- tezze cui la società è esposta.

2.L'analisi di cui al primo comma è coe- rente con l'entità e la complessità degli af- fari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situa- zione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività speci- fica della società, comprese le informa- zioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferi- menti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

3.Dalla relazione devono in ogni caso risul- tare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, col- legate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla so- cietà, anche per tramite di società fiducia- ria o per interposta persona, con l'indica- zione della parte di capitale corrispon- dente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, an- che per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della

corrispondente parte di capitale, dei corri- spettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiu- sura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 6-bis) in relazione all'uso da parte della so- cietà di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patri- moniale e finanziaria e del risultato econo- mico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per cia- scuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di li- quidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'e- lenco delle sedi secondarie della so- cietà119

corrispondente parte di capitale, dei corri- spettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) numero abrogato;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 6-bis) in relazione all'uso da parte della so- cietà di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patri- moniale e finanziaria e del risultato econo- mico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per cia- scuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di li- quidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'e- lenco delle sedi secondarie della so- cietà120

Tabella 14: Confronto articolo 2428 codice civile prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015

Tale relazione, predisposta dall’organo amministrativo al pari degli altri prospetti di bi- lancio, è volta a fornire una rappresentazione fedele, esauriente ed equilibrata della situa- zione della società e dell’andamento della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui l’impresa è esposta.

Essa assolve l’obbligo, per le medie e grandi imprese, di fornire informazioni aggiuntive volte a migliorare la comprensione dei dati presenti nel bilancio e garantisce, al pari della relazione di revisione legale, maggiore tutela agli stakeholders.

Com’è noto, le disposizioni civilistiche sul contenuto della relazione sulla gestione sono già state oggetto di modifica in sede di parziale recepimento della Direttiva n. 51/2003. A tal proposito, la novità più rilevante è costituita dalla previsione di inserimento di indica- tori non finanziari quali fonte di maggiori informazioni relativamente all’attività dell’im- presa, va sottolineato che tale prescrizione è stata opportunamente inserita dal legislatore

119 Codice Civile, articolo 2428, in vigore dal 24 novembre 2007, così modificato dall’articolo 2 del decreto

legislativo 6 novembre 2007 n. 195.

120 Codice Civile, articolo 2428, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto legi-

italiano in un’ottica di maggiore trasparenza del bilancio, con particolare riguardo alla soddisfazione delle esigenze informative degli users esterni. Per questo motivo egli ha precisato, inoltre, che il grado di dettaglio dell’analisi e le informazioni di carattere non finanziario fornite, dipendono dall’ “entità e complessità degli affari della società121”, come

a precisare che le PMI sono esentate da quest’ulteriore obbligo informativo.

Giova sottolineare in questa sede che il contenuto della relazione è rimasto pressoché in- variato, se non fosse che è stata tolta la previsione di illustrazione dei fatti di rilievo avve- nuti dopo la chiusura dell’esercizio. Tale prescrizione, infatti, è stata inserita nell’ambito della nota integrativa al numero 22-quater.

CAPITOLO III

I METODI DI VALUTAZIONE DELLE