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DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLE VOCI DELLOSTATO PATRIMONIALE

stance over form)

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLE VOCI DELLOSTATO PATRIMONIALE

ANTE RIFORMA POST RIFORMA

“1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono es- sere iscritti tra le immobilizzazioni. 2. Le partecipazioni in altre imprese in mi- sura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presu- mono immobilizzazioni.

3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 4. Nella voce: "trattamento di fine rap- porto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.

5. Le attività oggetto di contratti di com- pravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

6. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi succes- sivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti pas- sivi devono essere iscritti i costi di compe- tenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la

“1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono es- sere iscritti tra le immobilizzazioni. 2. Le partecipazioni in altre imprese in mi- sura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presu- mono immobilizzazioni.

3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 4. Nella voce: "trattamento di fine rap- porto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.

5. Le attività oggetto di contratti di com- pravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

6. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi succes- sivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti pas- sivi devono essere iscritti i costi di compe- tenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la

36 Codice Civile, articolo 2357-ter, in vigore dal 8 gennaio 2011, così modificato dall’articolo 1 del decreto

legislativo del 29 novembre 2010 n. 224.

37 Codice Civile, articolo 2357-ter, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto

chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'en- tità dei quali vari in ragione del tempo38

chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'en- tità dei quali vari in ragione del tempo.

7. Le azioni proprie sono rilevate in bi- lancio a diretta riduzione del patrimo- nio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357- ter39

Tabella 5: Confronto articolo 2424-bis codice civile prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015

Coerentemente allo IAS 32 ed al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il nuovo D. Lgs. 139/2015 prescrive che le operazioni effettuate con azioni proprie ven- gano iscritte direttamente a rettifica del patrimonio netto, e non più rilevate a bilancio come investimenti o disinvestimenti.

Pertanto, si dovrà procedere mobilitando la voce A X del passivo di stato patrimoniale (nuova versione), intitolata “Riserva negativa per azioni proprie”. In contropartita si diminuirà la banca oppure si iscriverà un debito che, per semplificare, immaginiamo emergere nei confronti dei soci. Al momento del trasferimento o annullamento delle azioni proprie precedentemente acquistate si procederà allo svuotamento della ri- serva negativa di patrimonio netto.

Il legislatore italiano, allineandosi alla miglior prassi internazionale ed alle disposi- zioni dell’OIC nelle ipotesi di riforma del Codice Civile, ha optato per il divieto di iscri- zione delle azioni proprie nell’attivo di stato patrimoniale, in modo tale da fornire al lettore del bilancio maggiore contezza circa l’entità dei titoli propri detenuti dalla so- cietà ed evitare che possano sorgere possibili dubbi sulla reale entità del capitale so- ciale40.

38 Codice Civile, articolo 2424-bis, in vigore dal 1 gennaio 2004, così modificato dall’articolo 1 del decreto

legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.

39 Codice Civile, articolo 2424-bis, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto

legislativo 18 agosto 2015 n. 139.

40 Relazione illustrativa del D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139, capo II intitolato “Disposizioni in materia di bi-

Non sono mancate autorevoli critiche alla modifica in oggetto, sia da parte della dot- trina nazionale, che da parte delle Commissioni Parlamentari. Ciononostante, il legi- slatore italiano ha comunque ratificato il nuovo trattamento contabile delle azioni pro- prie, il quale verrà, perciò, applicato ai bilanci a partire dal 1° gennaio 2016.

Operazioni di cessione dei crediti ed operazioni di factoring

I contratti di cessione crediti contengono, in genere, clausole di limitazione del rischio a favore del factor o della società che li acquista.

Si suppone che a seguito delle modifiche introdotte dalla Direttiva 2013/34/UE, al momento della contabilizzazione di un’operazione di cessione dei crediti bisognerà procedere a valutare se ed in che misura sia avvenuto il trasferimento dei rischi legati al credito (per esempio rischio di insolvenza, rischio di ritardato pagamento ed, altri) al fine di dare rappresentazione alla realtà dei fatti economici. Pertanto, il soggetto più esposto ai rischi dovrà essere colui che ha l’obbligo di iscrivere i crediti nello stato patrimoniale.

In tal senso si auspica che l’Organismo Italiano di Contabilità provveda a fornire, quanto prima, delucidazioni in merito.

Aggregazioni di imprese

Le altre fattispecie che teoricamente dovrebbero essere influenzate dall’introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, sono le operazioni di aggrega- zione aziendale: fusioni, scissioni, conferimenti, acquisizioni d’azienda o rami d’azienda ed acquisto del controllo di società.

Ai sensi dell’IFRS 3 e nell’ottica del principio substance over form, questo tipo di ope- razioni, nelle quali l’acquirente ottiene il controllo di uno o più business, sono soggette ad un trattamento contabile trasversale ed indifferenziato, cosiddetto “acquisition me-

thod”41. In pratica, il soggetto che ottiene il controllo deve rilevare tutte le attività e le

passività nel proprio bilancio, iscrivendole ai relativi fair value alla data di acquisi- zione.

La disciplina codicistica ed il Tuir definiscono, invece, un trattamento contabile speci- fico ad ogni singola operazione di aggregazione aziendale.

Data la portata generale del nuovo comma 1-bis ex articolo 2423-bis c.c., ci si interroga a questo punto su quale sia il metodo da seguire per contabilizzare operazioni di que- sto tipo. Evidentemente, non essendo state modificate le norme che disciplinano pun- tualmente tali fattispecie, si ritiene che il metodo di contabilizzazione non debba es- sere cambiato, tuttavia, l’incertezza operativa che ne consegue è un ulteriore esempio di quanto sia infelice la formula utilizzata per introdurre il principio di prevalenza della sostanza sulla forma nel Codice Civile.

Strumenti finanziari

Di questa categoria, e delle riforme che la coinvolgono, si tratterà ampliamente nel terzo capitolo del presente elaborato.

Per ora ci basti sapere che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha trovato applicazione nei nuovi metodi di valutazione, di derivazione internazionale, sanciti dal D. Lgs. 139/2015.

Il tema dell’applicabilità in bilancio dei nuovi principi di “rilevanza” e “prevalenza della sostanza sulla forma” è molto ampio e complesso.

Chi scrive si è limitato a ad osservare i mutamenti dell’articolato civilistico a seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, soffermandosi sulle questioni più emergenti, tuttavia, si confida in un valido intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità al fine di guidare le imprese italiane nel corretto utilizzo dei nuovi postulati di cui si è discorso. Nei prossimi capitoli, l’attenzione si concentrerà sull’analisi delle ulteriori modifiche che hanno coinvolto le norme di redazione del bilancio d’esercizio.

CAPITOLO II

ANALISI ED INTERPRETAZIONI DELLE MODIFICHE