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zazioni materiali, immateriali ed attivo circolante

ART 2426 C.C CRITERI DI VALUTAZIONE

6. Modifica del trattamento contabile degli strumenti finanziar

6.2. I prodotti della finanza derivata

6.2.2. Valutazione degli strumenti finanziari derivat

L’introduzione del “obbligo generale di rilevazione degli strumenti derivati al fair value162

è, senza dubbio, una dimostrazione concreta della volontà, del legislatore italiano, di con- tinuare nel processo di avvicinamento alla miglior prassi internazionale e di dar seguito alle numerose richieste avanzate dalla dottrina circa la necessità di colmare la lacuna nor- mativa su dette operazioni.

Come noto, la disciplina degli strumenti finanziari derivati è da sempre considerata molto complessa. Per questo motivo, in riferimento alle modalità di rilevazione e valutazione a bilancio di dette operazioni, il legislatore italiano, si è ispirato a standard contabili di ele- vata e riconosciuta qualità, quali gli IAS/IFRS.

Dai lavori preparatori al recepimento della Direttiva 2013/34/UE era emerso un generale accordo circa l’adozione del criterio del fair value per la contabilizzazione degli strumenti in questione. Infatti, anche se in linea generale il criterio del fair value era da molti consi- derato meno attendibile di quello del costo storico, nel caso dei derivati e delle operazioni di copertura esso è apparso più consono in quanto più rappresentativo della realtà. Que- sto, perché, essendo un criterio indicativo dell’andamento economico del mercato, con- sente di far emergere a bilancio una caratteristica tipica dei derivati, ovvero la volatilità, e di conseguenza migliora l’informativa fornita agli users esterni.

Pertanto, con il recepimento dell’articolo 8, paragrafo 1, punto a), della Direttiva 2013/34/UE, il legislatore italiano ha integrato il dettato civilistico stabilendo l’obbligo generale di rilevazione a fair value dei prodotti derivati, anche se incorporati in altri stru- menti163.

Ciò detto, l’utilizzo del criterio del fair value nel modello di bilancio tradizionale, deve ri- manere circoscritto alle fattispecie definite dal legislatore.

Si vedano di seguito i casi specifici.

La contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati differisce a seconda della loro fun- zione economica, cioè a seconda delle finalità per le quali l’azienda li ha sottoscritti. Nel caso di operazioni di copertura dei rischi relativi ad elementi iscritti a bilancio, la norma stabilisce l’obbligo della valutazione simmetrica del derivato di copertura e dell’elemento coperto.

162 Relazione illustrativa del D. Lgs. 18 agosto 2015 n.139, cit

Perciò, se esiste, fin dall’inizio, una stretta e documentata correlazione tra l’elemento co- perto e lo strumento derivato di copertura, dovrà essere riconosciuto loro lo stesso trat- tamento contabile. Sostanzialmente, la norma richiede che anche l’elemento coperto sia valutato al fair value, indipendentemente dal metodo previsto per elementi della sua ca- tegoria.

Prima della riforma civilistica del 2015, invece, gli strumenti derivati erano classificati tra le “operazioni fuori bilancio”, i cosiddetti conti d’ordine. La logica valutativa era invertita, nel senso che era lo strumento derivato di copertura ad essere valutato con lo stesso cri- terio utilizzato per l’attività o la passività coperta, in base al principio della coerenza va- lutativa.

A livello di impatto sul reddito d’esercizio, è importante far notare che, a seguito dell’ado- zione della tecnica valutativa del fair value, sarà possibile iscrivere a conto economico plusvalori e minusvalori non derivanti da scambi con terze economie, ma da fluttuazioni del valore di mercato di tali elementi.

In particolare, nella fattispecie in questione, le variazioni da fair value maturate sul deri- vato di copertura, confluiranno nell’aggregato D di conto economico relativo alle rettifiche di valore di elementi patrimoniali, voci 18 d “Rivalutazione di strumenti finanziari deri- vati”, oppure 19 d “Svalutazioni di strumenti finanziari derivati”. Contemporaneamente, le variazioni da fair value maturate sulla posta coperta, confluiranno in una voce dell’ag- gregato D di conto economico intitolata all’attività o passività oggetto di rettifica. En- trambi queste variazioni concorreranno alla determinazione del reddito d’esercizio. Nel caso in cui uno strumento derivato si dimostri inefficace164, sono da considerarsi im-

putabili a conto economico solamente le variazioni da fair value attribuibili al rischio co- perto. In tal senso si esclude che possano influenzare il reddito di periodo variazioni di valore del sottostante causate da fattori che non rientrano nella copertura assicurativa dal derivato.

Questo tipo di soluzione contabile, basata sul criterio della simmetria valutativa tra stru- mento derivato ed elemento coperto, si impone solo per le coperture “contro il rischio di

164 In tema di efficacia si richiama la definizione fornita dallo IAS 39, “Financial Instruments: Recognition

and Measurement”, versione aggiornata a luglio 2014: “l’efficacia della copertura è il livello a cui le varia- zioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dell’elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari dello strumento di copertura”.

variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito165”.

La nuova disciplina civilistica stabilisce un trattamento differenziato per i derivati di co- pertura dei flussi finanziari attesi, o relativi ad operazioni di futura manifestazione (cash

flow hedge).

In questo caso, in assenza di elementi iscritti a bilancio, gli effetti delle variazioni da fair

value maturate sul derivato di copertura dovranno essere contabilizzate in una riserva di

patrimonio netto (“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”), in quanto la copertura stessa si riferisce a fenomeni che influenzeranno il reddito in esercizi futuri.

La riserva di patrimonio netto verrà stornata quando si saranno manifestati gli effetti dell’operazione che si è inteso assicurare, di conseguenza i plusvalori o minusvalori da

fair value potranno essere rilevati a conto economico così da confluire definitivamente nel

reddito d’esercizio.

Infine, per gli strumenti finanziari che non confluiscono tra le operazioni di copertura, bensì tra quelli utilizzati a fini speculativi, cosiddetti derivati di negoziazione, gli eventuali plusvalori o minusvalori derivanti da variazioni del fair value dovranno essere accanto- nati ad una riserva di patrimonio netto non distribuibile.

Tale ultima disposizione è stata omologata dal Parlamento italiano malgrado le critiche avanzate dalla dottrina al suo riguardo. Infatti, non si comprende come mai gli utili relativi a strumenti di trading non siano distribuibili dato che la stessa prassi internazionale ed il D. Lgs. n. 38/2005 stabiliscono il contrario, creando una disparità di trattamento tra le imprese che redigono il bilancio secondo gli IFRS piuttosto che in base al Codice Civile. In questa situazione ambigua, non si può far altro che rimanere in attesa di opportune delu- cidazioni che potranno essere fornite dall’OIC in sede di aggiornamento dei principi con- tabili166.

165 Codice Civile, articolo 2426, comma 1, punto 11-bis, nuova versione in vigore dal 1 gennaio 2016. 166 Contributo di Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni) alla Consultazione pubblica lan-

ciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Divisione IV, Ufficio IV, in data 13 aprile 2015, per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, commento alla formulazione dell’articolo 2426, punto 11-bis.

6.3.

Introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valu-