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BILANCIO D’ESERCIZIO

1. I prospetti che compongono il bilancio d’esercizio

Nell’ambito dell’analisi della nuova Direttiva comunitaria 2013/34/UE e del D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, ci si sofferma ora ad esaminare quali sono stati i principali interventi che hanno modificato forma e contenuto del bilancio d’esercizio.

Si farà un raffronto con le precedenti disposizioni civilistiche, con i progetti di riforma proposti dall’OIC nel 2006 e 2008, con i principi contabili internazionali e con quanto emerso in dottrina sulla base dell’attività istruttoria antecedente l’adozione del decreto di recepimento.

Una prima importante novità introdotta dalla legge di adozione della Direttiva 2013/34/UE è legata all’obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario in sede di pre- disposizione del bilancio annuale.

Precedentemente, nel tradizionale sistema delle Direttive, il bilancio d’esercizio era costi- tuito da soli due documenti contabili: lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico; nonché da un terzo documento stilato in forma narrativa, cioè la Nota Integrativa.

Diversamente dalle disposizioni comunitarie, i principi contabili internazionali stabili- scono che l’informativa di bilancio può ritenersi completa solo se formata, oltre che da

Statement of financial position, Statement of comprehensive income e Notes (comprising a summary of significant accounting policies and other explantory informations), anche dai

prospetti contabili di Cash flows (Rendiconto Finanziario) e Changes in equity (Prospetto dei movimenti di Patrimonio Netto).

Data la facoltà concessa dall’articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2013/34/UE, circa la libertà di prescrivere l’inclusione di ulteriori prospetti nei bilanci delle imprese non pic-

cole42 e conformemente a quanto già raccomandato dalla prassi nazionale ed internazio-

nale in materia di flussi finanziari, il legislatore italiano ha modificato il primo comma dell’articolo 2423 c.c. stabilendo l’inserimento di un quarto prospetto nel bilancio an- nuale, ovvero il Rendiconto Finanziario.

ART. 2423 C.C. REDAZIONE DEL BILANCIO

ANTE RIFORMA POST RIFORMA

“1.Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa43

“1.Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal

rendiconto finanziario e dalla nota inte-

grativa44

Tabella 6: Confronto articolo 2423 codice civile, comma 1, prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015

Il tentativo di allargare l’informativa fornita dal bilancio d’esercizio, corredandola di ulte- riori prospetti, non è sconosciuto nel panorama contabile europeo.

Già la Direttiva 51/2003 prevedeva la possibilità di aggiungere ulteriori documenti ai tra- dizionali prospetti di bilancio, aprendo così la strada all’inserimento del rendiconto finan- ziario e del prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto nei conti annuali. In tal senso, l’Organismo Italiano di Contabilità, nei progetti di attuazione delle Direttive 65/2001 e 51/2003, aveva proposto di modificare il dettato dell’articolo 2423 c.c. come segue: “L’organo di amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo

stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni delle voci del patri- monio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa45”.

42 Ci si riferisce, in questo caso, alla suddivisione delle imprese per categorie dimensionali disciplinata

dall’articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE. Si considerano imprese non piccole quelle che superano i limiti numerici posti dal 2° comma dell’articolo in questione, ovvero quelle entità che non possono redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata. A livello nazionale le imprese non piccole devono superare i limiti quantitativi di cui al nuovo articolo 2435-bis c.c..

43 Codice Civile, articolo 2423, in vigore dal 19 aprile 1942, così sostituito dall’articolo 1 del decreto legisla-

tivo 17 gennaio 2003 n. 6.

44Codice Civile, articolo 2423, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2015 n. 139.

45 OIC (Organismo Italiano della Contabilità), “Ipotesi di attuazione Direttive UE 2001/65 e 2003/51 con

modifiche al c.c.”, 25 ottobre 2006, testo modificato dell’articolo 2423, comma 1 e; OIC, “Ipotesi di attuazione Direttive UE 2001/65, 2003/51 e 2006/46 con modifiche a c.c.”, 6 maggio 2008, testo modificato dell’arti- colo 2423, comma 1.

Benché tali progetti non videro la luce in termini normativi, appare interessante richia- marli in quest’analisi perché, come in questo caso, anticipano molte delle modifiche varate in seguito al recepimento della Direttiva 2013/34/UE.

Nel 2014, l’OIC riconfermò la sua posizione in merito al rendiconto finanziario, raccoman- dandone la redazione a tutte le società data la sua importanza informativa46. Viceversa, si

discostò dalla proposta avanzata nel 2006 e 2008 sulla previsione di obbligatorietà del prospetto dei movimenti di patrimonio netto, prevedendo che le modifiche intervenute nelle poste di tale aggregato venissero inserite in nota integrativa e non necessariamente in un documento a parte47.

La modifica del primo comma dell’articolo 2423 c.c., ai sensi del D. Lgs. 139/2015, rap- presenta certamente un epocale cambiamento nell’ambito dell’informativa economico-fi- nanziaria societaria, tuttavia, essa non costituisce un’assoluta novità a livello di prassi na- zionale perché, come si è visto, il documento di sintesi dei flussi finanziari era già forte- mente raccomandato dall’OIC n. 10 ed in parte già utilizzato dai redattori dei bilanci. Per quanto riguarda il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, la disci- plina civilistica non è cambiata a seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE. Il legislatore italiano, infatti, ha scelto di non complicare ulteriormente la predisposizione del bilancio d’esercizio aggiungendovi un quinto documento obbligatorio, tanto più che, ai sensi di quanto stabilito dal principio contabile nazionale n. 28 e dal punto 4 dell’arti- colo 2427 c.c., le variazioni intervenute nelle poste di patrimonio netto vengono già op- portunamente illustrate nelle note al bilancio.

Attraverso l’inclusione del rendiconto finanziario nei conti annuali, il legislatore italiano ha inteso ampliare l’informativa fornita agli stakeholders aziendali ed abbracciare la filo- sofia IAS/IFRS per ciò che riguarda il contenuto del bilancio, marcando un importante traguardo verso l’armonizzazione contabile europea.

Se da un lato è vero che la scelta italiana mira ad uniformarsi ai principi contabili interna- zionali, dall’altro lato il tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2013/34/UE, il quale lascia ai governi nazionali la più assoluta libertà di decisione circa l’adozione di ulteriori prospetti di bilancio, mal si concilia con l’obiettivo della compara- bilità dell’informativa societaria annuale, perseguito a livello europeo. Ancora una volta, quindi, le buone intenzioni del legislatore comunitario sfumano di fronte alla messa a

46 OIC, principio contabile nazionale n. 10, “Rendiconto finanziario”, agosto 2014, paragrafo 9. 47 OIC, principio contabile nazionale n. 28 “Patrimonio netto”, agosto 2014 paragrafo 50.

punto di disposizioni opzionali sull’applicazione della Direttiva, correndo il rischio che continuino a sopravvivere sistemi contabili assai diversi tra Stati membri.

Per ulteriori approfondimenti in merito ai prospetti di cui si è accennato, si rinvia ai pa- ragrafi loro dedicati, in questo momento ci basti ritenere che a partire dal 1° gennaio 201648, il bilancio civilistico sarà composto da quattro documenti e non più tre.