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BILANCIO D’ESERCIZIO

ART 2425 C.C CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO

D) Rettifiche di valore di attività e passi-

21) utile (perdite) dell'esercizio 69 ”

Tabella 8: Confronto articolo 2425 codice civile prima e dopo il recepimento del D. Lgs. 139/2015

L’articolo 2425 c.c. impone l’utilizzo di un conto economico in una forma scalare ed una classificazione dei costi secondo natura.

Adottando lo schema di conto economico previsto dall’allegato V della Direttiva 2013/34/UE, il legislatore italiano ha preferito rimanere fedele all’impostazione della previgente IV Direttiva, nonostante gli fosse stata offerta la possibilità di optare per pro- spetti alternativi.

L’allegato VI proponeva una ripartizione dei costi in base allo loro destinazione funzionale all’interno dell’impresa, ovvero come costo del venduto o, come costi di distribuzione o, come costi amministrativi. Effettivamente tale classificazione avrebbe potuto fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni più significative, tuttavia, le difficoltà applicative ed il considerevole grado di discrezionalità cui è soggetta tale ripartizione, hanno scoraggiato il legislatore italiano dall’adottare tale metodologia espositiva70.

La terza alternativa proposta della Direttiva comunitaria era la predisposizione di un “Rendiconto delle prestazioni”. Con tale locuzione il legislatore comunitario ha inteso ri- chiamare lo “Statement of Performance”, ovvero il prospetto dell’utile (perdita) discipli- nato dallo IAS 1, nel quale si determinano due configurazioni di reddito: il reddito effetti- vamente prodotto ed il reddito potenziale.

Senza entrare troppo nel dettaglio, cerchiamo di chiarire meglio il funzionamento di que- sto prospetto per capire come mai non sia stato adottato.

Ci basti sapere, per ora, che l’evoluzione della rappresentazione del conto economico in ambito internazionale è conseguente all’adozione del fair value come criterio valutativo degli elementi patrimoniali. Sostanzialmente, i plusvalori ed i minusvalori da fair value rappresentano tipici esempi di valori maturati ma non realizzati, in quanto non nascono da una vera e propria transazione commerciale, ma da una valutazione fatta immaginando

68 Codice Civile, articolo 2425, in vigore dal 19 aprile 1942, così sostituito dall’articolo 1 del decreto legisla-

tivo 17 gennaio 2003 n. 6.

69 Codice Civile, articolo 2425, in vigore dal 1 gennaio 2016, così modificato dall’articolo 6 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2015 n. 139.

70 Claudio Sottoriva, “La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato: una

prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE)”, Giuffrè Editore, Milano, 2014, pagine da 125 a 132.

un potenziale scambio di mercato. Ad alcune variazioni da fair value aventi forza di red- dito è consentito partecipare alla formazione del risultato d’esercizio, ad altre la parteci- pazione è preclusa, in quanto non aventi forza di reddito. Bisogna immaginare per quest’ultime una sorta di partita tripla, oltre ad essere iscritte in aumento o in riduzione dell’attività (passività) alla quale si riferiscono ed in contropartita ad una “riserva di pa- trimonio netto”, tali variazioni vanno anche indicate tra gli “other comprehensive income”, cioè tra le altre componenti del conto economico complessivo.

Nello “Statement of performance”, il risultato economico globale dell’impresa viene deter- minato sommando l’utile (perdita) di esercizio ed il saldo del prospetto delle altre com- ponenti di conto economico complessivo, in cui confluiscono tutte le variazioni da fair va-

lue che non hanno forza di reddito71.

Evidentemente tale metodologia di rendicontazione non è applicabile a livello nazionale. Il modello di bilancio tradizionale, su cui è ricaduta la scelta del legislatore italiano, è ba- sato sul criterio valutativo del “costo storico” e sul postulato della “prudenza”. Esso per- mette di ottenere un’unica configurazione di reddito, cioè quello effettivamente prodotto nell’esercizio. Di conseguenza, l’adozione di uno schema di conto economico di matrice anglo-sassone del tipo sopra descritto, il quale farebbe confluire nel risultato economico globale, valori non derivanti da veri e propri scambi con terzi, ma da mere stime del fair

value degli elementi patrimoniali, si sarebbe rivelata essere una scelta in totale disarmo-

nia con l’impostazione concettuale del regime civilistico.

Nella definizione del nuovo schema di conto economico il legislatore italiano ha, comun- que, tratto ispirazione dalla logica espositiva dei principi contabili internazionali: elimi- nando l’aggregato E relativo ai proventi ed oneri straordinari.

In riferimento all’eliminazione della sezione di conto economico dedicata ai componenti straordinari, si richiama quanto stabilito dallo IAS 1: “An entity shall not present any items

of income or expense as extraordinary items in the statement(s) presenting profit or loss and other comprehensive income or in the notes72”.

A livello nazionale, la distinzione tra elementi reddituali ordinari e straordinari è stata per anni oggetto di intesi dibattiti per via delle difficoltà interpretative che gli operatori in- contravano al momento della redazione del conto economico.

71 AA.VV., “Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: Regole ed applicazioni”, cit., pa-

gine da 112 a 118.

Consapevole di queste difficoltà operative, l’Organismo Italiano di Contabilità, ha riaffron- tato la problematica della contrapposizione tra costi e ricavi ordinari e straordinari nella nuova versione del principio contabile n. 12, cercando di fornire una definizione precisa di che cosa si intendesse per attività straordinaria.

“L’attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all’attività or-

dinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da: a) eventi accidentali ed infrequenti; b) operazioni infrequenti che sono estranee all’attività or- dinaria della società. La straordinarietà dell’evento o dell’operazione è determinata in fun- zione della loro natura in relazione alla ordinaria attività della società. Restano conseguen- temente esclusi, gli eventi che, pur accidentali e non ricorrenti nel loro verificarsi o nel loro ammontare, sono connessi alla ordinaria attività della società73”.

Balza subito all’occhio come, anche nella nuova versione del principio OIC 12, la defini- zione di straordinarietà venga ricavata per differenza con quella di ordinarietà: è concet- tualmente straordinario tutto ciò che non è ordinario. Fin qui perciò le difficoltà interpre- tative degli operatori non erano state risolte.

Il nuovo principio contabile, però, fa un ulteriore passo avanti rispetto alla precedente versione. Esso prevede un secondo criterio di individuazione degli elementi reddituali straordinari, richiamando i concetti di “casualità” ed “infrequenza” degli eventi scatenanti. Questa integrazione è risultata fondamentale per far luce sul tema della definizione della gestione straordinaria.

Malgrado il tentativo di chiarimento compiuto dall’Organismo Italiano di Contabilità, circa la definizione di un valido criterio di identificazione degli elementi straordinari, la nuova Direttiva 2013/34/UE ribalta la situazione assumendo una posizione molto chiara in me- rito a questa problematica. Essa prevede l’eliminazione della categoria degli elementi red- dituali straordinari dagli schemi di conto economico.

Perciò, a partire dal 1° gennaio 2016 tutti i proventi e gli oneri dell’esercizio faranno parte dell’attività ordinaria d’impresa.

73 OIC, Principio contabile nazionale n. 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”, agosto 2014,

Tale nuova disposizione è stata temperata dalla richiesta di fornire in nota integrativa “l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezio-

nali74”. Di fatto, il legislatore italiano richiede che si illustrino nelle note al bilancio i pro-

venti e gli oneri straordinari che non sono più reperibili nel prospetto di conto economico. Per individuare tali elementi reddituali straordinari, egli utilizza il criterio dell’ecceziona- lità, che non a caso richiama proprio i concetti di “casualità” ed “infrequenza” forniti dalla nuova versione dell’OIC n. 12.

In questo passaggio gli IAS/IFRS utilizzano, invece, la locuzione “materiality”75.

Sostanzialmente, se da un lato sparisce la distinzione tra attività ordinaria e straordinaria, dall’altro viene introdotta la metodologia degli IAS/IFRS per cui le componenti di costo e ricavo di entità o incidenza eccezionali (ovvero rilevanti) devono essere segnalate nelle note al bilancio.

L’Organismo Italiano di Contabilità provvederà in un futuro prossimo ad aggiornare il principio contabile n. 12 con le nuove disposizioni contenute nel decreto di riforma del Codice Civile.

2.3.

La Nota Integrativa: articoli 2427 e 2427-bis c.c. emendati. Un

approccio stratificato

Il Capo 4 della Direttiva 2013/34/UE è interamente dedicato a quel documento di bilancio stilato in forma narrativa che prende il nome di Nota Integrativa.

Tale documento è di importanza fondamentale, in quanto fornisce una chiave di lettura dei prospetti contabili di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, e contiene informazioni aggiuntive che permettono di completare l’informativa di bilancio. E’ proprio in tema di informativa integrativa che si rilevano il maggior numero di modifi- che dovute al recepimento della nuova Direttiva europea.

La Direttiva 2013/34/UE mira a dare attuazione al motto “Pensare anzitutto in piccolo” garantendo un regime di informativa economico-finanziaria che sia proporzionale alle di- mensioni aziendali. In tal senso il nuovo approccio modulare (o bottom-up approach),

74 Codice Civile, articolo 2427, comma 1, punto 13, nuova versione in vigore dal 1 gennaio 2016.

75 Lo IAS 1, “Presentation of Financial Statements”, al paragrafo 97, stabilisce quanto segue: “When items of

adottato dal legislatore comunitario del 2013, si focalizza principalmente sulla riduzione degli obblighi informativi, al fine di ottenere un abbattimento degli oneri amministrativi partendo dal basso, ovvero dalle PMI. Egli, infatti, stabilisce anzitutto le informazioni mi- nime da fornire nei bilanci delle piccole imprese (articolo 16), successivamente prescrive ulteriori informazioni per le imprese di dimensioni crescenti (articoli 17 e 18).

A livello nazionale, la maggior parte delle modifiche apportate al contenuto della nota in- tegrativa originano da esigenze di coerenza con le modifiche intervenute negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, mentre le semplificazioni a livello di disclosure pre- viste dalla Direttiva 2013/34/UE, sono state recepite unicamente negli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice Civile.

Rimanendo in tema di riduzione degli obblighi informativi si sottolinea come, in sede di approvazione dello schema di decreto legislativo attuativo della nuova Direttiva conta- bile, le Commissioni Parlamentari avessero suggerito di allargare il campo di applicazione delle semplificazioni ad imprese diverse da quelle di piccole dimensioni, onde velocizzare globalmente la procedura di predisposizione della rendicontazione annuale. Chiaramente tale osservazione non è stata accolta dal legislatore italiano, ritenendo che il contenuto della nota integrativa prescritto dagli articoli 2427 e 2427-bis c.c., replicasse puntual- mente quanto previsto della Direttiva per le società di medie e grandi dimensioni76.

Tra l’altro, si sottolinea come, l’eventuale avvio di un processo di semplificazione della nota integrativa delle grandi società, avrebbe ridotto l’informativa fornita agli stakehol-

ders aziendali, compromettendo i rapporti con quest’ultimi. Inoltre, un tale intervento sa-

rebbe risultato illegittimo, in quanto contrastante con i postulati civilistici di “chiarezza” e “rappresentazione veritiera e corretta” della situazione societaria77.

Si analizzano ora le modifiche intervenute negli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile a seguito del recepimento della nuova direttiva contabile comunitaria.

76 Osservazioni e rilievi formulati dalle Commissioni Parlamentari sullo schema del decreto legislativo 18

agosto 2015, trasmesso in data 20 giugno 2015, a seguito della preliminare deliberazione da parte del Con- siglio dei Ministri.

77 Osservazioni del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) alla

Consultazione pubblica lanciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Di- visione IV, Ufficio IV, in data 29 giungo 2014, per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, domanda n.10.