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Articolazioni e organizzazione della Corte dei Conti

147 S. CIMINI, A. G. PRIMERANO, Il rapporto e le responsabilità, in G. CARLOTTI, A.

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Partendo da lontano, già nel 1948 si verificò l’istituzione delle sezioni giurisdizionali e di controllo presso la Regione Sicilia. Poco più tardi, con la legge 1953 21 marzo, n. 161 si è provveduto: anzitutto a snellire le procedure di controllo; in secondo luogo ad introdurre importanti innovazioni per ciò che concerne le procedure di assistenza e rappresentanza del difensore nei giudizi presso la Corte dei Conti; in terzo luogo sono state introdotte norme per la risoluzione da parte, delle Sezioni Riunite, di questioni giurisprudenziali di massima importanza. Proseguendo nel cammino legislativo, con la legge 21 marzo 1958 n. 259 è stata data applicazione alle disposizioni costituzionali, in particolare agli artt. 101 e 103 Cost, disciplinando il controllo dell’organo contabile sugli “enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria”, ed è stata istituita la relativa Sezione di controllo. Sono poi state istituite le Sezioni speciali IV e V per le pensioni di guerra, ed è stato diversamente strutturato il Consiglio di Presidenza. A seguire, con i D.P.R. 1 febbraio 1973 n. 49, 25 novembre 1975 n. 902 e 16 gennaio 1978 n. 21, sono state istituite rispettivamente le Sezioni di controllo nelle Regioni a Statuto speciale Trentino Alto-Adige, Friuli- Venezia Giulia e Sardegna. Nel 1975 con la legge 20 marzo n.

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70, le disposizioni in materia di responsabilità per danno a carico dei dipendenti pubblici dello Stato, sono state estese anche ai dipendenti degli enti pubblici. Poi ancora l’art. 13 della legge 26 febbraio 1982 n. 51, ha disposto l’obbligo per le province ed i comuni con popolazione superiore ad ottomila abitanti la comunicazione dei propri conti consuntivi alla Corte dei conti, dopo che siano stati esaminati dagli organi regionali di controllo. Nel territorio Sardo sono state istituite, con D.P.R. 29 aprile 1982, n. 240, una Sezione giurisdizionale in materia di responsabilità e di pensioni limitata al territorio e le Sezioni riunite di controllo e giurisdizionale, in secondo grado per la contabilità pubblica e per la deliberazione e relazione sul

rendiconto generale della Regione148.

Vi sono poi state importanti innovazioni apportate con la legge n. 658/1984, che ha definitivamente istituito la Sezione regionale per la regione Sardegna, la quale funge anche da modello istituzionale per la legge n. 203/1991, avente ad oggetto la

creazione delle Sezioni in Campania, Puglia e Calabria149.

148 B. MORETTI, A. MASTELLONI, E. MANCUSO, La Corte dei Conti: origini

ordinamento e funzioni, op cit., pagg. 13-14.

149 A. BAX, La Corte dei Conti: le funzioni di controllo, giurisdizionali e consultive, op

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Come detto in precedenza, nel corso della trattazione, l’impianto normativo inerente il ruolo e la struttura della Corte dei conti ha subìto profondi mutamenti con le leggi n. 19 e 20 del 14 gennaio 1994 e l. 20 dicembre n. 639 del 1996. Così a seguito dell’istituzione delle “Sezioni Regionali”, è avvenuto il c.d. decentramento della giurisdizione contabile, con il doppio grado di giurisdizione; è stata attribuita alle prime tre Sezioni Centrali la funzione di giudice di appello; ed è stata infine introdotta la

Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Sicilia150. Per

ciò che concerne specificamente il profilo “organizzativo”, la Corte dei conti è organo che si compone di magistrati ed impiegati amministrativi. I primi si differenziano in connessione con le funzioni esercitate e sono: il Presidente della Corte, il Presidente aggiunto, il Procuratore generale, il Procuratore Generale aggiunto, i Presidenti di Sezione, i Consiglieri, i primi Referendari, i Referendari, vice procuratori regionali, Procuratori regionali. Alla carriera di magistrato contabile si accede per concorso ed a tal proposito l’art. 13 comma 4 della legge 229/2003 ha consentito di poter partecipare a tale concorso, inizialmente previsto solo per gli impiegati delle amministrazioni

150 F. G. SCOSA, Giustizia amministrativa. G. GIAPPICHELLI EDITORE, 29 ott.,

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statali, anche ai funzionari e dirigenti di tutte le Amministrazioni pubbliche, e quindi delle Regioni e degli enti locali.

Per ciò che concerne il personale amministrativo si compone da: personale dirigenziale e da personale delle ex carriere direttiva, di

concetto, esecutiva ed ausiliaria151. Il presidente della Corte viene

nominato sulla base di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza. Esso viene scelto tra quei Magistrati contabili che abbiano effettivamente esercitato per tre almeno tre anni, funzione di Presidente di

Sezione, o funzioni equivalenti152. Il Presidente presiede le

sezioni riunite sia in sede giurisdizionale che in quelle di controllo, consultiva o deliberante in materia di organizzazione o regolamentare, ma anche tutte le Sezioni Centrali di controllo ed anche il Consiglio di Presidenza. Inoltre egli rappresenta la Corte innanzi alle Camere, riferendo ed illustrando gli esiti del controllo svolto nelle diverse sedi ed anche in quelle

internazionali153. Un’importante organo della Corte è il Consiglio

di Presidenza che ha funzioni relative all’amministrazione del

151 A. BAX, La Corte dei Conti. Le funzioni di controllo, giurisdizionali e consultive, op

cit., pag. 26-27.

152 La Corte dei Conti. Funzioni e struttura, in www.camera.it

153 A. BAX, La Corte dei Conti: le funzioni di controllo, giurisdizionali e consultive, op

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personale di magistratura. Esso è composto da 17 membri: dieci eletti direttamente dai magistrati, quattro designati dai presidenti delle camere e tre di diritto ( Presidente, Presidente di Sezione più anziano, Procuratore Generale). Altro organo è il Segretariato generale, le cui funzioni sono svolte dal Segretario generale, che ha il compito di coadiuvare il presidente per lo svolgimento delle funzioni amministrative e contabili. Per ciò che riguarda la posizione dei referendari sono nominati alla qualifica di consigliere col sistema della promozione a scelta. Il Governo però si riserva la possibilità di nominare fino a 36 unità: soggetti scelti, tra funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale generale o superiore con tre anni di anzianità, ovvero tra soggetti che non fanno parte dell’Amministrazione statale, ma che si sono distinti particolarmente in attività o studi giuridico-amministrativo-contabile, previo parere del Consiglio di Presidenza della Corte. I viceprocuratori Generali sono scelti tra i consiglieri, tant’è che ad essi vengono equiparati, o tra i primi referendari al momento della promozione al grado superiore. Ricevono la nomina di Primi referendari, i referendari che abbiano compiuto 4 anni di servizio. I referendari vengono nominati a seguito del superamento di concorso pubblico per

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titolo ed esami, tra i magistrati dell’ordine giudiziario col grado di giudice del tribunale, che abbiamo determinate competenze e

titoli scientifici e professionali, i Procuratori dello Stato alla 2a

classe di stipendio, i sostituti procuratori e giudici istruttori militari, gli avvocati iscritti da almeno un anno e con età non inferiore a 40 anni, laureati in giurisprudenza con cinque anni di servizio, inquadrati nella VII qualifica funzionale, cioè la ex carriera direttiva.

Quindi per come si compone la Magistratura contabile, gode del supporto di personale amministrativo a vari livelli: funzionale e dirigenziale.

Nello specifico il personale amministrativo è amministrato dal

Segretariato generale e dal Consiglio di amministrazione154. Per

concludere, un ultimo argomento che mi sembra doveroso affrontare è quello relativo alla “indipendenza” della Corte dei conti. L’art. 100 ultimo comma della Costituzione afferma, appunto, l’indipendenza dell’organo contabile, soprattutto dal potere esecutivo, posto che essa stessa insieme al C.N.E.L. e al Consiglio di Stato hanno il compito di svolgere attività di controllo nei confronti di quest’ultimo. Tuttavia come detto in

154 M. SCIASCIA, Manuale di diritto processuale contabile. GIUFFRE’ EDITORE,

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precedenza, trattando del profilo organizzativo della Corte, la separatezza dal potere esecutivo non è totale, in quanto la nomina di una certa quota dei posti di consigliere spetta proprio al governo. Nonostante ciò però, la Corte opera con notevole indipendenza nello svolgimento della propria funzione di controllo, e sotto il profilo dell’organizzazione la sua indipendenza è assicurata dalla presenza del succitato organo di

autogoverno denominato Consiglio di Presidenza155. Nello

specifico l’indipendenza e l’autonomia della Corte dei conti sono garantite per il tramite di determinati istituti riguardanti le procedura di nomina dei vertici istituzionali, mediante pubblico concorso e nomina dei magistrati contabili, dall’inamovibilità degli stessi magistrati, nonché dall’autonomia finanziaria ed organizzativa dell’organo. In particolare per i magistrati della Corte è previsto che i Presidenti, i Consiglieri e i Procuratori generali non posso essere revocati, collocati d’ufficio a riposo o allontanati dall’ufficio in assenza in un decreto presidenziale, col parere conforme di una commissione composta dai presidenti e

vicepresidenti del Senato e della Camera156.

155 E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo. GIUFFRE’ EDITORE, 2011, pag.

242.

156 E. DE CARLO, La Corte dei Conti. Profili di organizzazione, funzionamento e

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4.1 Attribuzioni della Corte dei Conti.

Le attribuzioni della Corte dei conti risultano essere di vario tipo: giurisdizionali, amministrative, consultive e di controllo. Esse sono dislocate in diverse normative, di rango costituzionale, primario e secondario. Sono estremamente stratificate ed interessate da diverse riforme succedutesi nel corso degli anni. Per ciò che a noi interessa ed ai fini della nostra trattazione, esse

sono riconducibili principalmente al potere di controllo157.