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La funzione giurisdizionale

La Corte dei Conti, come appena visto, svolge funzioni di controllo previste dall’art. 100 Cost., ma svolge anche funzioni giurisdizionali ai sensi dell’art. 103 Costituzionale. Esercita anche funzioni amministrative e consultive. L’art. 103 in particolar modo, intesta alla Corte la giurisdizione nelle “materie di contabilità pubblica”, configurandone la natura di giudice amministrativo speciale. Questa espressione però, necessita di qualche precisazione, in quanto si riferisce alla originaria funzione giurisdizionale della Corte, la quale giudicava in materia di giudizi di conto e di responsabilità. Il concetto però,

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anche a seguito del processo evolutivo che ha riguardato l’agire amministrativo, va inteso nel senso che la Corte è competente a giudicare: agenti contabili, amministratori, e funzionari pubblici per tutte quelle vicende inerenti le risorse pubbliche. Ma va detto inoltre, che l’organo contabile giudica anche in materia di

pensioni civili, militari e di guerra187. Quindi alla Corte dei Conti,

va attribuito sia il contenzioso contabile, che si articola nel giudizio di responsabilità amministrativa e giudizio di conto, sia il contenzioso pensionistico. Il giudizio di responsabilità amministrativa ha per oggetto il danno all’erario, cioè un danno cagionato all’amministrazione da soggetti legati ad essa da un rapporto di servizio e nell’esercizio delle loro funzioni. Il giudizio di conto prevede invece la cognizione del magistrato contabile sui rendiconti che devono presentare gli agenti contabili. Mentre il contenzioso pensionistico riguarda il giudizio circa il totale o parziale carico del bilancio dello Stato o degli enti pubblici, in materia di pensioni pubbliche. Infine con la legge n. 425/1984 è stata abolita la giurisdizione domestica, secondo la quale l’organo contabile conosceva in materia di

187 S. LAZZINI, Le nuove polizze per i professionisti tecnici. Guida operativa per

l’idonea copertura delle responsabilità civili e per danno erariale. MAGGIOLI EDITORE, 2013, pag.221.

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ricorsi del proprio personale relativi al rapporto d’impiego188. La

giurisdizione contabile presenta queste caratteristiche: a) anzitutto essa è “esclusiva”, ciò significa che la Corte nelle materie ad essa devolute, conosce di tutte le questioni possibili, in merito ad interessi legittimi e diritti soggettivi;

b) è una giurisdizione “piena”, e questo comporta che l’organo contabile conosce delle controversie sotto il duplice aspetto dell’accertamento del fatto, che dell’applicazione del diritto, potendo accertare l’illegittimità degli atti amministrativi, negando se del caso la loro applicazione, ma non potendoli annullare o sostituire;

c) in terzo luogo è una giurisdizione “sindacatoria”, in quanto la Corte, nell’esercitare i suoi poteri, non è vincolata né alle precedenti statuizioni dell’amministrazione, né dalle domande delle parti o del procuratore generale o regionale, né dai motivi addotti. La Corte vanta dei poteri di indagine, in fase istruttoria, che le consentono, se de caso, di estendere il giudizio a soggetti

non originariamente citati189. L’impianto normativo originario era

costituito dal T.U. 12 luglio del 1934 n. 1214 e dal regolamento

188 A. BAX, La Corte dei Conti. Le funzioni di controllo, giurisdizionali e consultive, op

cit., pag. 35.

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di procedura del 13 agosto 1933 n. 1038, che faceva espresso rinvio al codice di procedura civile. Come poi abbiamo più volte detto, tale impianto normativo muta con le leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e 20, in quanto viene attuato il decentramento regionale della giurisdizione contabile, ed inserito il doppio grado di giurisdizione. L’esercizio della funzione giurisdizionale avviene per mezzo delle prime tre sezioni centrali, quali giudici di appello che giudicano in composizione collegiale di 5 membri, ma anche dalle Sezioni Riunite. Le Sezioni riunite sono presiedute o dal Presidente della Corte o da un presidente di sezione, ed hanno il compito di risolvere i conflitti di competenza e le questioni di massima che le vengono deferiti dalle sezioni centrali e regionali, o anche dal procuratore generale, e lo fanno in composizione collegiale di 7 membri. Nel contempo il processo di riforma è andato avanti con la legge 19 dicembre n. 639 del 1996, la quale ha introdotto il grado di appello nel giudizio pensionistico e la legge n. 205 del 2000 che ha riformato il processo amministrativo, prevedendo nel giudizio medesimo, il giudice

monocratico e la perenzione decennale190. Il decentramento

regionale, è stato attuato con l’istituzione delle Sezioni Regionali

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in tutti i capoluoghi di Regione, oltre a quelle delle province autonome di Trento e Bolzano. A queste sezioni si applica la disciplina istitutiva della Sezione Regionale della Sardegna, e dunque anch’esse sono competenti: in materia di contenzioso

contabile e in materia di giudizi pensionistici191. Il decentramento

ha comportato la determinazione dei criteri di ripartizione della competenza territoriale. Per i giudizi pensionistici si fa riferimento alla residenza del ricorrente e non all’ubicazione del posto di lavoro, mentre per quelli di responsabilità la sezione competente sarà quella del luogo ove si sia verificato il fatto dannoso. L’azione di responsabilità è esercitata dalla Procura contabile, con atto di citazione da parte del pubblico ministero. Questo procede sempre ex officio, nel senso che ad esso possono essere inviate segnalazioni, denunce, esposti, ma può comunque

procedere, in quanto ne ha la disponibilità, in autonomia192.

6.1 La funzione amministrativa e consultiva della Corte dei conti.

La funzione amministrativa che esercita l’organo contabile riguarda il rapporto d’impiego del personale dipendente, sia di

191 A. BAX, La Corte dei Conti: le funzioni di controllo, giurisdizionali e consultive, op

cit., pag. 175.

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magistratura che amministrativo193. Nello specifico i

provvedimenti concernono lo status giuridico ed economico di questi soggetti (nomina, carriera, trattamento economico, disciplina e collocamento al riposo del personale dipendente). L’attività amministrativa nel contempo prende in considerazione la disciplina dell’autonomia finanziaria dello stesso organo contabile, il regolamento di attuazione relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte e la determinazione dei

documenti per i quali viene escluso il diritto di accesso194. La

Corte esercita anche una funzione consultiva, disciplinata in via generale dall’art. 13 u. c. T.U. Corte dei Conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), e consiste nel potere della Corte di formulare dei pareri nei confronti del Governo e dei Ministri, in ragione della creazione di provvedimenti e atti normativi. La Corte però, ha anche un potere di formulazione di proposte in merito a provvedimenti che riguardano l’amministrazione e i conti pubblici, che non rientra nel quadro della funzione consultiva, ma si inserisce piuttosto nel rapporto Corte-Parlamento. Si prevede poi il suo parere nel caso di singoli quesiti: per la revisione dei

193 B. MORETTI, A. MASTELLONI, E. MANCUSO, La Corte dei Conti: origini

ordinamento e funzioni, op cit., pag. 34.

194 A.BAX, La Corte dei Conti: le funzioni di controllo, giurisdizionali e consultive, op

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regolamenti, per la formazione e revisione di modelli dei conti e simili. Infine il R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giungo 1939, n. 739, prescrive che deve essere sentito il parere della Corte ( a Sezioni Riunite), sulle iniziative legislative che riguardano il conferimento ad essa di nuove attribuzioni, o che riguardano l’ordinamento interno dell’istituto e delle sue

funzioni195.

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