OGGETTIVI.”
“(1) Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle
attività per ciascuno di essi indicate: 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché' con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; 3) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); 4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché' con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all'estero; 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi; 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; 9) (numero abrogato dall'art. 1 decreto 16 dicembre 2014); 10) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); 11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones; 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio"; 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.
(2) Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al
medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtu' di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.”
66 Tale articolo è stato poi abrogato dal D.M. 30 marzo 2015 pubblicato in G.U. n.107 del 11 maggio 2015,
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Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 con cui venne introdotto il riferimento alla c.d.
white list.
Una simile previsione andava a modificare l’impianto logico fino a quel momento utilizzato per individuare i paradisi fiscali, definendo il passaggio da un’indicazione in senso positivo di tali Paesi ad una in senso negativo: i Paesi considerati paradisi fiscali erano quindi quelli esclusi dalla white list.
La Finanziaria all’articolo 1, comma 83 prevedeva l’introduzione dell’articolo 168 bis del T.U.I.R. rubricato “Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni” il quale demandava ad un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze l’onere di individuare i Paesi virtuosi. Questi ultimi, ai fini dell’applicazione della disciplina sulle CFC, dovevano essere individuati in base a due criteri: l’esistenza di un effettivo scambio di informazioni e la presenza di un livello di tassazione non inferiore a quello previsto in Italia.
Dopo l’introduzione di tale novità il legislatore ha modificato tutte le previsioni normative per le quali era prevista l’applicazione della white list e sono stati eliminati dal dettato normativo i riferimenti alla black list sostituendoli con il rinvio all’articolo 168 bis.
La Legge 244/2007 all’articolo 1, comma 83 stabiliva, inoltre, l’operatività di tali modifiche a partire dal periodo d’imposta successivo alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze al quale rinviava l’articolo 168 bis del T.U.I.R; il medesimo comma precisava infine che, precedentemente alla data di pubblicazione del Decreto, le disposizioni applicabili per individuare i paradisi fiscali erano quelle in vigore ante Legge Finanziaria del 2008 ovvero quelle basate sulla black
list.
In realtà i Decreti che avrebbero dovuto individuare i Paesi virtuosi non sono mai stati emanati, quindi nell’ordinamento interno hanno continuato ad avere efficacia le liste risalenti al D.M. del 21 novembre 2001 che individuano in positivo gli Stati considerati paradisi fiscali.
67 LEGGE N. 244 DEL 24 DICEMBRE 2007 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
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Successivamente il D.lgs. 147/2015, all’articolo 1068 intitolato “Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list”, al comma 1, ha definitivamente abrogato l’articolo 168 bis del T.U.I.R. eliminando, quindi ogni rinvio alla white list. Il comma 4 del medesimo articolo ha inoltre stabilito che ogni riferimento relativo all’individuazione dei Paesi che non consentono lo scambio di informazioni e che prevedono una tassazione inferiore a quella italiana non è più l’abrogato articolo 168 bis, ma il comma 4 dell’articolo 167 del T.U.I.R.
IL LIVELLO DI TASSAZIONE SENSIBILMENTE INFERIORE
Dopo il tentativo di modifica al sistema imperniato sul Decreto Ministeriale del 21 novembre 2001 da parte della L. 244/2007, e non riuscito, il legislatore ha introdotto nel 2015 rilevanti novità in tema di individuazione dei paradisi fiscali.
I tratti innovativi della disciplina contenuti dapprima nella Legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014) e poi nella Legge di stabilità 2016 (L. n. 208 del 28/12/2015), hanno sostanzialmente portato allo sviluppo di un nuovo sistema di determinazione dei Paesi considerati a fiscalità privilegiata: uno valido per il periodo d’imposta 2015 e l’altro in vigore a partire dal periodo d’imposta 2016.