3. Il Sistema impositivo Montenegrino
3.2. The Law on tax on profit of legal entities.
La tassazione sul reddito delle società e delle altre persone giuridiche è disciplinato dalla “The law on tax on profit legal entities” del 28 dicembre 2001 pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica del Montenegro n. 65/2001 del 31 dicembre 2001, prevedendo l’applicazione del testo alle persone giuridiche esercenti attività lucrative stabilite in Montenegro o che ivi hanno la sede di direzione, prevedendo a tal proposito un prelievo fiscale sia sui soggetti residenti nonché su quei redditi prodotti dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
3.2.1. Presupposto soggettivo.
I SOGGETTI PASSIVI
Nel sistema tributario montenegrino, ai sensi dell’articolo 227 “Taxpayer”, sono considerati contribuenti dell’imposta sugli utili le persone giuridiche, sia residenti che non residenti, che svolgono un’attività con scopo di lucro; da un’analisi comparata con quello che è il testo di riferimento della Serbia introdotto il 1 gennaio 1992, anno in cui la stessa era sempre unita alla Repubblica del Montenegro, possono essere considerati soggetti passivi d’imposta le società o ogni altro soggetto organizzato in una delle seguenti forme: società per azioni, società a responsabilità limitata, associazioni, società in accomandita, imprese sociali, enti di diritto pubblico, ed ogni altro soggetto indicato nelle norme speciali che svolgono un’attività lucrativa, come ad esempio, associazioni che svolgono attività generatrici di profitti oppure istituzioni, come accade nel caso di un’università privata.
Possiamo quindi concludere che sono soggetti passivi d’imposta, secondo anche quanto definito dal testo serbo disciplinante l’imposta sul reddito delle corporazioni “Porez na
dobit korporacjia” e applicabile in via residuale anche nella Repubblica Montenegrina,
solamente quei soggetti che esercitano un’attività con scopo di lucro.
In Italia, invece, i soggetti passivi dell’IRES sono individuati dall’articolo 73, 1° comma del T.U.I.R. che li classifica in quattro categorie.
La prima categoria esposta alla lettera a) assoggetta all’imposta le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le
27 Articolo 2, THE LAW ON TAX ON INCOME OF LEGAL ENTITIES:
“(1) A taxpayer of the Profit Tax shall be a resident or non-resident legal entity, which carries out a for-profit
activity.
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società di mutua assicurazione, nonché le società' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato. La seconda categoria indicata alla lettera b) comprende gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché' i trust, residenti nel
territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; mentre la terza categoria alla lettera c) prevede, altresì, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.
Infine, la quarta categoria alla lettera d) annovera le società e gli enti di ogni tipo,
compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Il 2° comma dello stesso articolo precisa, inoltre, che fra i soggetti passivi ai fini IRES, ulteriormente alle persone giuridiche in genere, vi sono anche enti diversi dalle società, quali le associazioni non riconosciute, i consorzi, i trust e "le altre organizzazioni non
appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto si verifichi in modo unitario ed autonomo”; si evince come tali redditi siano prodotti autonomamente
dai soggetti indicati dalla norma e che gli stessi siano giuridicamente riferibili ad essi soltanto.
Si può dunque notare che in entrambi gli Stati sono considerati soggetti passivi d’imposta le società di capitali e tutti gli altri soggetti che realizzano i presupposti di legge, con la differenza che in Italia sono assoggettati ad IRES anche coloro che non esercitano attività commerciale, mentre in Montenegro sono sottoposti ad imposta solamente quei soggetti che esercitano attività con scopo di lucro (ovvero che realizzano ricavi o che ottengono dei corrispettivi dalla vendita sul mercato). Inoltre, in entrambi gli ordinamenti possono essere contribuenti le società e gli enti sia residenti nel territorio dello Stato sia residenti all’estero seppur la legge prevede una regolamentazione differente sia in Italia che nella Repubblica del Montenegro.
Un ulteriore differenza tra i due sistemi fiscali riguarda la tassazione delle società di persone. Nell’ordinamento montenegrino alle società di persone viene riconosciuta per legge la personalità giuridica e sono soggette ad imposta sul reddito delle persone giuridiche, al pari delle società di capitali, a meno che la società non eserciti l’opzione
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di tassazione per trasparenza in capo ai soci. Nel sistema tributario italiano, invece, alle società di persone non è riconosciuta la personalità giuridica, dunque queste sono tassate secondo il principio di trasparenza, cioè che come ben sappiamo prevedono l’imputazione ai soci del reddito proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e 2 del T.U.I.R.28, indipendentemente dalla percezione di tali redditi.
Sulla questione, subentra anche la Convenzione stipulata tra Italia ed Ex-Jugoslavia per la tassazione del reddito delle società nell’uno e nell’altro Stato con l’’articolo 3, 1° comma, lettera f) disponendo sulla definizione del termine “società”, ma questo sarà oggetto di trattazione nel prossimo paragrafo dove verrà effettuata un’analisi su tale Convenzione.
RESIDENZA DELLE SOCIETA’
In entrambi i sistemi fiscali è prevista una diversa tassazione per le società ed enti residenti e per le società ed enti non residenti nel territorio dello Stato: i primi sono tassati su tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo (c.d. criterio worldwide taxation), mentre i secondi sono tassati solamente sui redditi prodotti nel territorio dello Stato anche attraverso una stabile organizzazione, o derivante da investimenti effettuati nel territorio dello Stato (dividendi, interessi, royalties, etc..).
Il concetto di residenza è molto simile fra i due stati. Nel sistema fiscale montenegrino, in base a quanto disposto dall’1°comma dell’articolo 2 “Resident and Non-resident” è considerata residente una persona giuridica stabilita in Montenegro ravvisabile mediante l’iscrizione nel registro delle imprese, oppure l’entità che possiede nel territorio dello Stato la sede di direzione effettiva o del controllo.
Quindi il presupposto della residenza delle persone giuridiche viene determinato considerando alternativamente il luogo della sede legale, risultante dalla registrazione nell’apposito registro, oppure la presenza di una sede di direzione effettiva, cioè di una sede nella quale vengono prese le decisioni strategiche della società. Quindi, secondo