5.3 Programmi di ritorno volontario assistito
5.3.2 Aspetti normativi e beneficiari
Il ritorno volontario assistito, introdotto per la prima volta dalla legge Turco-Napolitano e previsto dalla normativa europea, `e oggi disciplinato dall’art. 14-ter del Testo Unico sull’immigrazione20 “Il Ministero dell’interno [...] attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell’assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi”. A sostegno delle politiche di ritorno, nel 2009 `e stato creato presso il Ministero dell’Interno il Fondo rimpatri21, finanziato principalmente dal Fondo Europeo Rimpatri, istituito per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale Solidariet`a e gestione dei flussi migratori22.
20 L’art. 14-ter `e stato introdotto dalla legge 2 agosto 2011 n. 129 che ha convertito in legge il decreto Legge del 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento delle direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolari ”.
21 Art. 14 bis T.U.
22 Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007. Obiettivo generale del fondo `e sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio di una possibile gestione integrata del problema. La gestione integrata dei rimpatri comprende, in particolare, l’elaborazione e l’attuazione, da parte degli Stati membri, di piani di rimpatrio integrati basati su una valutazione globale della situazione nello Stato membro con riferimento alla popolazione di riferimento, a una specifica questione riguardante il rimpatrio e alle difficolt`a inerenti le operazioni previste. Inoltre, i piani sono destinati a predisporre un’ampia gamma di misure volte ad incoraggiare programmi di rimpatrio volontario dei cittadini di Paesi terzi, in particolare per coloro che non soddisfano o non soddisfano pi`u le condizioni di ingresso e soggiorno sul suo territorio e contemplano, se necessario, operazioni di rimpatrio forzato per tali persone, nel pieno rispetto dei principi umanitari e della loro dignit`a. Infine, possono comprendere, qualora gli Stati membri lo ritengano appropriato, misure intese a facilitare la cooperazione tra gli organismi amministrativi, le autorit`a preposte all’applicazione della legge e gli organi giudiziari competenti.
Secondo le linee guida definite dal Ministero dell’Interno23, i programmi di RVA posso-no prevedere una serie di attivit`a volte a favorire il ritorno in patria dello straniero come la divulgazione di informazioni e orientamento, l’assistenza nella fase di presentazione della richiesta, compreso il raccordo con le rappresentanze consolari ai fini dell’acquisizione dei documenti per il viaggio, l’organizzazione dei trasferimenti, la corresponsione di un con-tributo economico e la collaborazione con i Paesi di destinazione del cittadino straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di inserimento.
I programmi devono inoltre contribuire a costituire una rete nazionale di organizza-zioni pubbliche e private24 che, attraverso attivit`a informative e di orientamento, possa promuovere una migliore attuazione della misura, facilitandone l’accesso, nel rispetto del diritto del migrante a rientrare nel proprio Paese di origine con dignit`a e sicurezza. L’o-biettivo dei programmi di rimpatrio volontario assistito `e infatti quello di consentire che il rientro in patria avvenga nel rispetto della dignit`a, dell’unit`a familiare, garantendo tratta-menti idonei soprattutto nel caso di donne e minori, e della sicurezza del migrante, intesa sia come rispetto dei diritti della persona durante il viaggio di ritorno, sia come sicurezza nel Paese di origine.
I programmi di rimpatrio volontario assistito sono rivolti a tutti i cittadini stranieri e apolidi, con particolare priorit`a per:
• soggetti vulnerabili25 come disabili, donne sole con minori, anziani, persone con gravi problemi di salute fisica e/o mentale, senza fissa dimora;
• vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione inter-nazionale e titolari di protezione interinter-nazionale o umanitaria;
23 Decreto del Ministro dell’Interno del 27 ottobre 2011, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011, contenente le “Linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all’articolo 14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 ”.
24 Sull’argomento si rinvia al par. 5.5.1.
• cittadini stranieri che non soddisfano pi`u le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno;
• cittadini stranieri, gi`a destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingi-mento ai sensi dell’art. 10, comma 2, del T.U., trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del medesimo T.U.;
• cittadini stranieri, gi`a destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Testo unico.
Dai programmi sono, invece, esclusi:
• i cittadini comunitari o cittadini con doppia cittadinanza (Paese terzo e Paese UE); • i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta
di soggiorno);
• i cittadini che ne hanno gi`a beneficiato;
• gli espulsi con provvedimento disposto dal Ministro dell’Interno; • gli espulsi per pericolosit`a sociale dal prefetto;
• chi non ha osservato il termine per la partenza volontaria;
• i destinatari di espulsione come sanzione penale o conseguenza di sanzione penale; • chi ha violato le misure applicate in concomitanza con la concessione del termine
per la partenza volontaria;
• chi ha violato le misure applicate in alternativa al trattenimento.
Come gi`a ricordato, tutte le persone che beneficiano dei programmi di RVA rinunciano al loro status e al loro titolo di soggiorno al momento della partenza dall’Italia, ma non sono destinatari di divieti di reingresso.
Quanto alle modalit`a di accesso ai programmi26, la domanda deve essere presentata dallo straniero in prefettura, che, nel caso in cui sia irregolare, ne d`a comunicazione alla questura. L’accettazione della domanda, ad eccezione per i trattenuti nei CIE, sospen-de l’esecuzione sospen-dei provvedimenti di respingimento differito27, di espulsione prefettizia28, l’ordine di allontanamento del questore29, nonch´e le misure adottate in concomitanza con la concessione del termine per la partenza volontaria30 e in alternativa al trattenimento31. Pertanto, la mera presentazione dell’istanza non sospende l’esecuzione del provvedimen-to di respingimenprovvedimen-to o di espulsione gi`a adottato, che `e sospeso solo dopo l’accettazione della richiesta da parte della prefettura. Qualora lo straniero espulso o respinto si sot-tragga ai programmi di rimpatrio volontario assistito a cui era stato ammesso si procede all’esecuzione coattiva di espulsioni o respingimenti.