4.4 L’allontanamento dello straniero irregolare: respingimento ed espulsione
4.4.2 Espulsione e respingimento nel T.U. sull’Immigrazione
e concesso il termine per la partenza volontaria: consegna del passaporto; obbligo di dimora; obbligo di presentazione all’autorit`a di pubblica sicurezza. Il procedimento di convalida `e lo stesso che nell’ipotesi di concessione del termine, cos`ı come sono corredate di una sanzione penale se violate dallo straniero (multa da 3.000 a 18.000 euro). E` stato osservato che la probabile funzione che tali misure finiranno con l’avere nel sistema italiano sar`a quella deflattiva della popolazione trattenuta nei centri di identificazione ed espulsione: il questore le applicher`a, al posto del trattenimento, nei confronti di chi `e in possesso di passaporto valido e non `e persona socialmente pericolosa47.
4.4.2 Espulsione e respingimento nel T.U. sull’Immigrazione
In conformit`a al diritto internazionale, l’allontanamento degli stranieri non comuni-tari presenti sul territorio di una Stato `e materia che rientra nelle competenze sovra-ne di quest’ultimo, fatti salvi alcuni limiti imposti dal diritto internazionale gesovra-nerale o convenzionale.
I provvedimenti con cui lo Stato italiano dispone l’allontanamento dal suo territorio dei cittadini stranieri si suddividono in due grandi categorie: i respingimenti e le espul-sioni. Pertanto, l’effetto ablativo, ovvero l’obbligo dello straniero di lasciare il territorio
45
A. Liguori, L’attuazione della direttiva rimpatri in Italia, cit., p. 25.
46 Art. 14, comma 1-bis, T.U.
47
G. Savio, La nuova disciplina delle espulsioni conseguente al recepimento della direttiva rimpatri, cit., p. 43.
dello Stato, costituisce l’effetto tipico e l’obiettivo comune sia dei respingimenti che delle espulsioni. Tale obbligo `e quasi sempre eseguito immediatamente in modo coercitivo, con il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera da parte delle forze di polizia, mentre soltanto per i provvedimenti amministrativi di espulsione sono previste ipotesi residuali in cui l’espulsione `e differita o viene concesso un termine per la partenza volontaria. Inoltre, nel caso sussistano impedimenti temporanei, materiali o legali, all’ese-cuzione immediata dell’accompagnamento alla frontiera dello straniero respinto o espulso, l’autorit`a di pubblica sicurezza pu`o disporne il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione per un massimo di 18 mesi. Qualora non sia possibile il trattenimento ovvero il periodo di trattenimento non sia stato sufficiente per rimuovere gli ostacoli all’effettivo accompagnamento alla frontiera, l’autorit`a di pubblica sicurezza emana un ordine di al-lontanamento da eseguire entro 7 giorni, la cui trasgressione senza giustificato motivo `e punita penalmente.
Tutti i provvedimenti di espulsione e di respingimento hanno la forma del decreto, devono essere motivati in fatto e in diritto48 e sono immediatamente esecutivi, anche se sottoposti a gravame o impugnativa. Come ogni atto riguardante l’ingresso o il soggiorno, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalit`a di impugnazione e ad una traduzione in lingua conosciuta allo straniero ovvero, ove ci`o non sia possibile, in lingua inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
I respingimenti49 sono disposti dall’autorit`a amministrativa di pubblica sicurezza e possono essere di due tipi: respingimento alla frontiera disposto dalla polizia di frontiera e immediatamente eseguito al valico di frontiera; respingimento disposto dal questore e differito nel tempo. Presupposto del respingimento `e la mancanza da parte dello straniero di uno dei requisiti per l’ingresso previsti dal T.U.50 e dal Codice frontiere Schengen51. Tale provvedimento di per s´e non comporta alcuna forma di divieto di reingresso, n´e la segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen ai fini della non ammissione futura.
48 Art. 13, comma 3, T.U.
49 Art. 10 T.U.
50 Art. 4, commi 1, 3, 6, T.U.
Pertanto, lo straniero respinto pu`o in qualsiasi momento fare regolare ingresso, a condi-zione che sia in possesso dei requisiti in precedenza mancanti. Allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento alla frontiera, inoltre, non pu`o essere imputato il reato di ingresso illegale52 poich´e non si verifica l’ingresso nel territorio nazionale.
Il respingimento pu`o essere differito nel tempo quando lo straniero, entrato nel terri-torio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, `e fermato all’ingresso o subito dopo o nel caso in cui, pur essendo privo dei requisiti per l’ingresso, `e stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessit`a di pubblico soccorso53. In queste ipotesi il respingimento `e eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera in un momento successivo e, di conseguenza, non `e possibile concedere un termine per la partenza volon-taria. A differenza delle ipotesi di respingimento immediato, lo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento disposto dal questore risponde della contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
Le espulsioni sono provvedimenti, scritti e motivati, con cui l’autorit`a amministrativa di pubblica sicurezza o l’autorit`a giudiziaria dispongono l’allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri che non hanno, o hanno perso, il diritto di soggiornarvi. Il T.U. prevede quattro tipologie di provvedimenti: espuslione amministrativa, che pu`o essere di-sposta sia dal Ministero dell’Interno che dal prefetto, espulsione come misura di sicurezza, espulsione come misura alternativa alla detenzione ed espulsione come sanzione sostitu-tiva della pena, che, al contrario di quella amministrasostitu-tiva, sono disposte dall’autorit`a giudiziaria.
Le espulsioni che trovano maggiore applicazione nella prassi sono i provvedimenti am-ministrativi di espulsione disposti dal prefetto54 nei confronti dello straniero che si trova in posizione di soggiorno irregolare. I motivi per i quali pu`o essere disposto il provve-dimento sono: prevenzione del terrorismo, ingresso in condizione irregolare, soggiorno in condizione irregolare e violazione di un ordine del questore a lasciare il territorio
nazio-52 Art. 10 bis T.U.
53 Art. 10, comma 2, T.U.
nale. L’espulsione amministrativa pu`o essere altres`ı disposta nei confronti dello straniero ritenuto socialmente pericoloso o come esecuzione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro dell’Unione europea.
Per ci`o che concerne le modalit`a di esecuzione, si osserva come, nonostante la direttiva “rimpatri” privilegi la concessione di un termine per la partenza volontaria degli stranie-ri sottoposti a provvedimenti di stranie-rimpatstranie-rio per la loro situazione di soggiorno irregolare, la disciplina nazionale privilegia l’accompagnamento alla frontiera di tutti gli stranieri espulsi, incluso lo straniero espulso con provvedimento amministrativo emesso dal prefet-to, relegando ad un ruolo marginale la possibilit`a per l’interessato di chiedere e ottenere un termine per la partenza volontaria, possibile solamente nelle ipotesi in cui sia gi`a stato escluso il rischio di fuga. Nelle ipotesi in cui non `e possibile eseguire immediatamen-te l’accompagnamento immediato alla frontiera, il T.U. stabilisce il tratimmediatamen-tenimento dello straniero espulso nei CIE, per periodi di 30 giorni, prorogabili per una durata massima complessiva di diciotto mesi. Se nemmeno il trattenimento pu`o essere attuato o se non ha consentito l’effettivo accompagnamento alla frontiera, il questore pu`o emettere l’ordine a lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni, che appare lo strumento esecutivo pi`u utilizzato e la cui trasgressione costituisce reato.
Il T.U. prevede altres`ı alcuni limiti nell’adozione di decreti espulsivi prefettizi relati-vamente a particolari categorie di persone. Innanzitutto, nel caso in cui si debba adottare tale provvedimento nei confronti sia dello straniero che ha esercitato il diritto all’unit`a familiare55 sia del familiare ricongiunto il prefetto deve tenere conto della natura ed ef-fettivit`a dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonch´e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. In secondo luogo, poich´e l’espulsio-ne deve essere disposta previa valutaziol’espulsio-ne caso per caso della situaziol’espulsio-ne personale dello straniero, l’esecuzione dell’espulsione, cos`ı come del respingimento, nei confronti di per-sone vulnerabili, come disabili, anziani e minori, `e effettuata con modalit`a compatibili con le singole situazioni personali56. Infine, lo straniero titolare di permesso di
soggior-55 Art. 29 T.U.
no CE per soggiornanti di lungo periodo pu`o essere espulso soltanto per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato57, per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi di pericolosit`a sociale58. Ai fini dell’adozione del decreto, si tiene conto dell’et`a dell’interessato, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari, dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli nel Paese di origine59. Particolari cau-tele sono, infine, previste per l’espulsione dello straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione europea.
A differenza dei respingimento, tutte le espulsioni sono corredate da un divieto di reingresso dello straniero espulso, che decorre dalla data di esecuzione del provvedimento, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Tuttavia, nelle ipotesi di espulsione motivate da pericolosit`a sociale il divieto pu`o essere superiore. Solo nel caso in cui venga concesso e rispettato il termine per la partenza volontaria, lo straniero pu`o chiedere la revoca del divieto di reingresso subito dopo il rientro nel Paese d’origine.
La disciplina nazionale prevede, infine, una serie di casi in cui l’autorit`a pubblica non pu`o adottare un provvedimento di espulsione o respingimento. In primo luogo, lo stranie-ro non pu`o essere allontanato verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, o possa essere rinviato verso un altro Stato in cui non possa essere protetto dalle persecuzioni60. Si tratta di un divieto assoluto di espulsione e di respingi-mento che non `e bilanciabile con gli interessi di tutela dell’ordine o della sicurezza dello Stato. Il divieto opera in modo automatico, perci`o d’ufficio, e a prescindere da ogni altro tipo di atto. Inoltre, non `e consentita l’espulsione dei minori, salvo il diritto di seguire il genitore o l’affidatario espulsi61, dei titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti
57 Art. 13, comma 1, T.U.
58 Art. 13, comma 2, lett. c, T.U.
59 Art. 9, comma 10 e 11, T.U.
60 Art. 19, comma 1, T.U.
61 Il provvedimento di espulsione del minore straniero `e adottato dal tribunale per i minorenni, su richiesta del questore. Al minore privo di permesso di soggiorno per motivi familiari, in virt`u del divieto
di lungo periodo, salvo i casi sopraccitati, degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o il coniuge di nazionalit`a italiana62, delle donne in stato di gravidanza, anche nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, e del marito convivente63.
4.4.3 L’Italia e la pratica dei respingimenti in alto mare: la sentenza della