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Rischio Accettabile

5. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI CARATTERE GENERALE E MISURE ULTERIORI

5.17. ASPETTI PROCEDURALI

Ogni persona coinvolta in una qualsiasi fase della procedura di appalto (dalla fase di preparazione, elaborazione a quelle di esecuzione o chiusura), deve firmare la dichiarazione di cui all’art. 21 e consegnarla al Responsabile del procedimento.

Tale obbligo vale almeno per le persone seguenti:

 il personale che contribuisce alla preparazione/stesura della documentazione di gara (RUP/dirigente);

 i membri del collegio tecnico;

 i membri della commissione/seggio di gara e il segretario;

 il Responsabile della sicurezza (RES), il Coordinatore della sicurezza in esecuzione (CSE), il Direttore dell’esecuzione contratto (DEC), l’assistente del Direttore dell’esecuzione del contratto, se previsto, il Direttore dei Lavori (DEL) e il collaudatore dei singoli contratti.

Il RUP/Dirigente responsabile della procedura raccoglie le dichiarazioni prima della nomina soggetti, o comunque non appena prendono parte alla procedura, in qualunque fase della stessa (preparazione, elaborazione valutazione attuazione o chiusura), ogni qualvolta nel corso della procedura vi siano variazioni delle condizioni.

132 Di tale dichiarazione viene fatto riferimento negli atti di:

 indizione della gara

 nomina Commissione Giudicatrice

 aggiudicazione.

Il dirigente deve assicurarsi che tali persone siano consapevoli della necessità di notificare senza indugio eventuali cambiamenti della situazione. La dichiarazione può essere redatta ex novo o in aggiornamento del modello compilato, ogni volta si renda necessaria.

5.18. SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO - ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Il legislatore con la Legge n.190/2012 è intervenuto a modificare l’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici, al fine di evitare che il cumulo in capo ad un medesimo Dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall’Amministrazione, possa comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di poteri in capo ad un unico soggetto e, quindi, il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del Dirigente stesso. Lo svolgimento di incarichi da parte del Dirigente e del funzionario incaricato, soprattutto se extraistituzionali, può realizzare situazione di conflitto di interesse e compromettere il buon andamento dell’attività amministrativa.

A tal fine, onde evitare rischi corruttivi l’art. 53 comma 5 e 7 D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, testualmente prevede: “5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengono da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.”

“7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi…... In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere

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versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

A tal fini l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, ha adottato con delibera del D.G. n. 253 del 20/05/2015 il “Regolamento in materia di incarichi extraistituzionali” e successivamente pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente – sotto sezione Altri contenuti corruzione”.

5.19. PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro)

La legge 190/2012 ha introdotto una nuova disciplina delle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, il c.d. pantouflage o revolving doors, volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L’art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. 165/2001 stabilisce, infatti, che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

L’intento della norma è di evitare che coloro che esercitano poteri autoritativi o negoziali sfruttino la posizione ricoperta all’interno della pubblica amministrazione, al fine di ottenere un nuovo incarico (subordinato o autonomo) presso una società terza con la quale hanno intrattenuto rapporti di lavoro.

“I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura”.

L’IRCCS CROB, al fine di dare attuazione a tale divieto, prevede quanto segue:

 Inserimento nei provvedimenti di incarico e nei contratti di assunzione del personale che esercita poteri autoritativi o negoziali di clausole che prevedano il divieto di svolgere, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorative o professionali (rapporti di lavoro subordinato o autonomo) presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta in virtù dei suddetti poteri (provvedimenti, contratti o accordi);

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 Inserimento nei bandi di gara o negli atti preliminari agli affidamenti, della condizione di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’IRCCS CROB nei loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto;

 Dichiarazione di conoscenza della normativa e di impegno a rispettarla, da far sottoscrivere ai dipendenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000;

 I soggetti per i quali emerge la situazione di cui al punto precedente sono esclusi dalle procedure di affidamento;

 Si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, D.lgs.

n.165/2001.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente misura sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L’IRCCS CROB, in considerazione dell’importanza della misura ai fini della prevenzione della corruzione, si propone, al fine di contrastare il pantouflage, di inserire tempestivamente apposite clausole contrattuali ostative, nei contratti di assunzione del personale, nei bandi di gara o negli atti preliminari di affidamenti.

Il Responsabile della Prevenzione vigila sull’applicazione della presente misura.