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ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI 1. GIURISDIZIONE

3. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

Sez. L - , Ordinanza n. 4768 del 14/02/2022 (Rv. 663875 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA.

D. (GALIZIA OSVALDO) contro C. (MARESCA ARTURO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/11/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 140 RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Autorizzazione all'astensione del giudice - Revoca - Forma scritta - Necessità - Ragioni - Mancanza - Conseguenze.

L'autorizzazione del giudice ad astenersi, resa dal capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 51, comma 2, c.p.c., costituisce atto sostanzialmente amministrativo, soggetto a forma scritta e la revoca dell'autorizzazione, attraverso la quale il giudice riacquista la capacità di compiere gli ulteriori atti processuali, deve essere parimenti resa dal capo dell'ufficio in forma scritta, previa valutazione del venir meno delle gravi ragioni di convenienza che erano alla base dell'autorizzazione revocata; ne consegue che la mancanza di tale atto di revoca determina un vizio di costituzione del giudice, che dà luogo a nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 158

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 78, Massime precedenti Vedi: N. 10545 del 2008 Rv. 602912 - 01, N. 24178 del 2009 Rv. 610778 - 01

4. SPESE

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6225 del 24/02/2022 (Rv. 664078 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore:

FIECCONI FRANCESCA.

A. (ALLAMPRESE MICHELE) contro S. (ALESSI GAETANO) Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 24/05/2021 162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 018 DISTRAZIONE DELLE SPESE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Citazione in appello dell’avvocato antistatario - Condanna alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado - Ammissibilità - Condanna alle spese del giudizio d’appello in solido con la parte assistita - Esclusione - Fondamento.

L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art.

339, Massime precedenti Vedi: N. 23444 del 2014 Rv. 633223 - 01, N. 25247 del 2017 Rv.

646824 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3290 del 03/02/2022 (Rv. 663712 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore:

GUIZZI STEFANO GIAIME.

T. (IACOMINO ANTONIOLUIGI) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2017 162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 018 DISTRAZIONE DELLE SPESE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Impugnazione - Qualità di parte del difensore - Condizioni - Impugnazione relativa alla inadeguatezza della liquidazione - Esclusione.

Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata.

(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del difensore che nel secondo grado di giudizio non aveva reiterato la richiesta di distrazione delle spese e, quanto a quelle del primo grado, si doleva della rideterminazione "in pejus" operata dalla Corte d'Appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 93, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Conformi: N. 11919 del 2015 Rv. 635663 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 21248 del 2016 Rv. 642950 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3805 del 07/02/2022 (Rv. 663967 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

T. (BIANCO GIUSEPPE) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 213 EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma della sentenza non definitiva - Effetti - Caducazione della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza definitiva non impugnata - Condizioni.

La riforma della sentenza non definitiva comporta, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., la caducazione della statuizione in tema di spese contenuta nella sentenza definitiva non impugnata allorquando tale decisione sulle spese sia basata sulla soccombenza relativa al contenuto della sentenza non definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2 Massime precedenti Vedi: N. 17213 del 2015 Rv. 636436 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3798 del 07/02/2022 (Rv. 663935 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

N. (SANTORO PAOLO) contro F. (PORCELLI GIOVANNI) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/08/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 213 EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Giudizio di rinvio – Nuova pronuncia sulle spese del giudizio di appello – Necessità anche in caso di cassazione parziale della sentenza – Sollecitazione dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all’adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia – Ammissibilità – Domanda nuova – Esclusione.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 017 GIUDIZIO DI RINVIO

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO In genere.

Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art.

336 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11326 del 2003 Rv. 565307 - 01, N. 15506 del 2018 Rv.

649258 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10615 del 2003 Rv. 564829 - 01