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sezione seconda e sesta seconda

CASADONTE ANNAMARIA

C. (CASTALDI FILIPPO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 21/04/2017

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Plurimi pignoramenti riuniti - Individuazione del creditore tenuto all’anticipazione delle spese ex art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 - Requisiti - Promozione degli atti della procedura esecutiva - Necessità - Attuazione del secondo pignoramento - Insufficienza.

In caso di pignoramenti riuniti in danno dello stesso debitore, il giudice, al fine di attribuire l'obbligo di anticipazione delle spese, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a individuare quale dei creditori procedenti abbia concretamente promosso gli atti della procedura esecutiva attraverso la formulazione delle relative istanze e il compimento dei necessari atti, non essendo all'uopo sufficiente che il creditore procedente abbia effettuato il secondo pignoramento successivo e riunito al primo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 493, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 626, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 15/05/2009 num. 80 art. 2 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12877 del 2016 Rv. 640292 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6114 del 24/02/2022 (Rv. 663799 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO.

C. (GASBARRI ROSANNA) contro E. (MENCHERINI MARA) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2017

046171 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI Sottotetto di un edificio - Funzione di isolamento e protezione dell’alloggio sottostante - Instaurazione di rapporto di accessorietà e dipendenza - Conseguenze - Possibilità di una sua separazione senza alterare il rapporto di complementarietà dell’insieme - Esclusione - Effetti - Inconfigurabilità del possesso “ad usucapionem” dello stesso dal proprietario di altro immobile.

Il sottotetto di un edificio che assolva all'esclusiva funzione di isolare i vani dell'alloggio ad esso sottostanti, si pone con essi in rapporto di dipendenza e protezione, così da non poter esserne separato senza che si verifichi l'alterazione del rapporto di complementarietà dell'insieme, con la conseguenza che, non potendo essere utilizzato separatamente dall'alloggio sottostante cui accede, non è configurabile il possesso "ad usucapionem" dello stesso da parte del proprietario di altra unità immobiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1117 Massime precedenti Vedi: N. 24147 del 2004 Rv. 579099 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6146 del 24/02/2022 (Rv. 663921 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

D. (LENER GIORGIO) contro C. (CONSOLI MAURIZIO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 29/07/2016

168021 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - DECADENZA - ALIENAZIONI NON AUTORIZZATE Eredità beneficiata – Atti dismissivi del patrimonio relitto – Autorizzazione ex art. 493 c.c. - Valutazione della natura come atto di ordinaria o straordinaria amministrazione – Necessità – Conseguenze - Transazione tra creditore dell’eredità ed eredi avente ad oggetto il riconoscimento del debito ereditario in misura inferiore a quello richiesto in giudizio – Impegno degli eredi ad assolverlo con proventi propri – Necessità della previa autorizzazione – Esclusione – Rilevanza dell’ipotetica rinuncia al credito per le spese di lite che sarebbero spettate al “de cuius” in presenza di accordo su loro compensazione – Insussistenza.

In caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, al fine di valutare se l'atto dismissivo, posto in essere dall'erede beneficiato, debba essere previamente autorizzato ai sensi dell'art. 493 c.c., occorre indagare se lo stesso si ponga come atto di straordinaria amministrazione, senza che rilevi la sua denominazione formale, sicché anche un atto denominato come transazione può esserne sottratto quando sia di ordinaria amministrazione, restando soggetto ad autorizzazione se sussiste il pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale. Ne consegue che detta autorizzazione non è necessaria quando tra creditore ed erede beneficiato intercorra una transazione che preveda il riconoscimento del debito ereditario in misura inferiore a quella richiesta in via giudiziale, con l'impegno degli eredi di far fronte all'obbligazione con denaro proprio, senza che rilevi in senso contrario, ed in presenza di accordo tra le parti circa la compensazione delle spese di giudizio transatto, l'ipotetica rinuncia al credito

per le spese di lite che sarebbero spettate al "de cuius" nel giudizio oggetto di transazione, trattandosi di ragione creditoria del tutto ipotetica e venuta meno proprio per effetto della transazione, destinata a sostituirsi all'assetto regolamentare dedotto nella causa transatta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 493

Massime precedenti Vedi: N. 24171 del 2013 Rv. 628792 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5893 del 23/02/2022 (Rv. 663955 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: LA BATTAGLIA LUIGI. Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI.

O. (OREFICE GENNARO) contro B. (BRINDISI VITTORIO) Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/07/2017

133124 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - IN GENERE Sottoscrizione del cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c. - Fascicolo di parte - Valenza di certificazione della presenza, in esso, dei documenti indicati nell’indice - Modalità di contestazione - Querela di falso.

La sottoscrizione apposta dal cancelliere, a norma dell'art. 74 disp. att. c.p.c., ha valore di certificazione della effettiva presenza nel fascicolo di parte dei documenti indicati nell'indice e può essere contestata solo con la proposizione della querela di falso.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Cod. Proc. Civ. art. 221 Massime precedenti Conformi: N. 8217 del 2006 Rv. 589141 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27313 del 2018 Rv. 651354 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5899 del 23/02/2022 (Rv. 663938 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore:

COSENTINO ANTONELLO.

L. (VIRGILIO PASQUALE) contro P. (BALESTRAZZI FRANCESCO) Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/03/2017

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Regola generale contenuta negli artt. 1586 e 1777 c.c. - Applicabilità alla rivendicazione - Sussistenza - Indicazione, da parte del convenuto, del soggetto nel cui nome detiene il bene - Conseguenze - Diritto alla sua estromissione - Sussistenza - Condizioni - Prova dell’assenza di interesse da parte sua - Conseguenze - Esclusione del litisconsorzio necessario anche in caso di intervento

“jussu judicis” del possessore - Assenza di prova dell’interesse - Conseguenze - Sussistenza del litisconsorzio necessario per inscindibilità della causa.

A norma degli artt. 1586 e 1777 c.c. - che esprimono una regola generale applicabile anche fuori dell'ambito dei contratti di locazione e di deposito - il convenuto in un'azione di revindica, che indichi il soggetto in nome del quale detiene il bene rivendicato, ha diritto di essere estromesso dalla lite e perde, quindi, la legittimazione passiva rispetto alla domanda. Ne consegue che fra tali soggetti non viene a costituirsi un rapporto di litisconsorzio necessario, neanche nel caso in cui venga disposta, sotto il profilo della comunanza di causa, l'intervento "jussu judicis" della persona indicata come l'effettivo possessore del bene rivendicato. Peraltro, l'obbligo del giudice di estromettere dalla causa il detentore originariamente citato non è incondizionato, ma a norma del citato art. 1586 c.c., presuppone che quest'ultimo dimostri di non aver alcun interesse a

rimanere della lite e non si opponga, quindi, all'azione del terzo che pretende di aver diritto alla cosa; pertanto se la sentenza di primo grado, ritenendo persistere siffatto interesse, non estrometta il detentore del giudizio, ma decida la lite nei confronti sia del detentore che del possessore chiamato in causa, si verifica, in sede di gravame, un'ipotesi di causa inscindibile, con la conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'interventore coatto, cui l'atto di appello non sia stato validamente notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1586, Cod. Civ. art. 1777, Cod. Proc.

Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 457 del 1976 Rv. 379106 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5555 del 21/02/2022 (Rv. 663924 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore:

COSENTINO ANTONELLO.

R. (SPITALI ENRICO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/09/2016

168069 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA"

(DIVIETO) Divieto del patto successorio ex art. 458 c.c. – Assenza di convenzione – Manifestazione verbale nei confronti del destinatario, da parte della persona della cui successione si tratta - Violazione – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

Deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisse patto successorio vietato l'accordo intercorso tra le parti, avente ad oggetto prestazioni mediche e assistenziali in corrispettivo all'assegnazione di beni destinati a far parte del "relictum", in quanto tradotto in mere dichiarazioni verbali, prive di specificazione in ordine alla individuazione dei cespiti ad assegnare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458

Massime precedenti Vedi: N. 5870 del 2000 Rv. 536294 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5560 del 21/02/2022 (Rv. 663954 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO.

F. (SANDULLI EMILIO PAOLO) contro V. (VENTORINO ASSUNTA) Rigetta, TRIBUNALE BENEVENTO, 13/07/2017

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019738/2017 64569101

Massime precedenti Conformi: N. 19738 del 2017 Rv. 645691 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 5349 del 18/02/2022 (Rv. 663833 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore:

CARRATO ALDO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) T. (SIRENA PIETRO) contro C. (CELLI PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/05/2017

086144 FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE Compravendita di beni mobili di interesse storico culturale perfezionatasi all’estero - Controversia giudiziaria sulla proprietà proposta in Italia - Applicazione della legge del luogo in cui si è perfezionata la fattispecie acquisitiva - Limiti a tale applicazione imposti dalla tutela della circolazione di tali beni estrinsecantesi in norme di ordine pubblico - Conseguenze - Applicazione delle Convenzioni internazionali Unesco - Nullità del titolo di acquisto - Inconfigurabilità del principio “possesso vale titolo” di cui all’art. 1153 c.c..

092093 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA In genere.

125127 POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DI MOBILI - TITOLO IDONEO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' In genere.

In materia di compravendita di beni mobili di interesse storico - culturale perfezionatasi all'estero, l'accertamento in ordine alla proprietà dei beni in contesa è regolato, ai sensi dell'art.

51 della l. 218 del 1995, dalla legge dello Stato in cui i beni si trovavano all'atto del perfezionamento della fattispecie acquisitiva, salvo che, a norma dell'art. 16 della medesima l.

218 del 1995, l'applicazione della legge straniera determini effetti contrari ai principi di ordine pubblico, tra i quali rientra, alla luce della Convenzione Unesco di Parigi del 1970, ratificata dall'Italia con l. 873 del 1975, la tutela di beni aventi natura storico – culturale. Ne consegue che non costituisce titolo idoneo, ai fini dell'applicazione del principio "possesso vale titolo", di cui all'art. 1153 c.c., il contratto di acquisto di un bene avente natura storico – culturale stipulato in base ad una normativa nazionale contrastante con il divieto di esportazione illegale, ovvero non autorizzata, di detti beni sancito dall'art. 3 della Convenzione Unesco.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art.

51, Legge 30/10/1975 num. 873, Tratt. Internaz. 14/11/1970, Cod. Civ. art. 1153 Massime precedenti Vedi: N. 19405 del 2013 Rv. 628070 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 5343 del 18/02/2022 (Rv. 663903 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore:

ABETE LUIGI. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) C. (SOPRANO ENRICO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2017

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI Usi civici – Decreto regionale di accertamento dell’appartenenza di immobili al demanio civico – Emissione del decreto amministrativo antecedentemente all’instaurazione della causa di accertamento negativo della demanialità civica dei terreni dinanzi al Commissario liquidatore degli usi civici – Potere del Commissario di disapplicare l’atto amministrativo ai sensi della legge n. 2248 del 1865 all. E – Sussistenza – Fondamento.

Nel giudizio di accertamento negativo della demanialità civica di terreni, al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici è consentita la disapplicazione del decreto regionale

di accertamento dell'appartenenza degli stessi al demanio civico, anche se emesso anteriormente all'instaurazione del giudizio, avendo il Commissario il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi nell'ambito delle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva e sussistendo un rapporto di strumentalità tra l'esercizio di tale potere e le esigenze della pronuncia richiesta.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24714 del 2014 Rv. 633330 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 127 del 2000 Rv. 535594 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 5031 del 16/02/2022 (Rv. 663937 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore:

CARRATO ALDO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) V. (OCCHIPINTI MARIO) contro P. (DEROMA SERAPIO) Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2016

100286 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE Revocazione straordinaria per dolo della parte ex art. 395 n. 1 c.p.c. - Necessaria deduzione e prova della scoperta del fatto da cui decorre il dies a quo dell’impugnazione - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di impugnazione per revocazione, il precetto - sancito a pena di inammissibilità dall'art.

398 comma 2 c.p.c. - di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, impone che la data in questione debba costituire un preciso "thema probandum" e risultare "ab initio", perchè, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se, almeno secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto; non vale, pertanto, ad escludere la sanzione dell'inammissibilità, l'integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, nè l'eventuale accertamento d'ufficio svolto da parte del giudice ed inteso a precisare il giorno della scoperta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Vedi: N. 9652 del 2016 Rv. 640068 - 01, N. 11451 del 2011 Rv. 618143 - 01, N. 1030 del 1971 Rv. 351031 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5023 del 16/02/2022 (Rv. 663920 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

C. (BRUNO FRANCESCO) contro D. (RENZINI CLAUDIO) Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/02/2016

046186 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI Art. 1127 c.c. – Presupposti di applicazione – Al supercondominio – Esclusione – Fondamento.

L'art. 1127 c.c., presupponendo l'esistenza di un edificio, ovverosia di costruzione realizzata almeno in parte fuori terra e sviluppata in senso verticale rispetto al piano di campagna, non rientra tra le norme applicabili al cd. supercondominio, che ricorre quando più condomini, tra

loro autonomi, abbiano in comune alcuni beni o spazi a loro volta assoggettati a regime di condominialità, né nella altre ipotesi previste dall'art. 1117 bis c.c., essendo necessaria la prova, da parte di colui che invoca l'indennizzo, che la proprietà sia collocata nella colonna d'aria interessata dall'intervento, e quindi al di sotto dell'area sopraelevata, sul presupposto che tale colonna sia di proprietà condominiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1117 bis

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5086 del 16/02/2022 (Rv. 663923 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: