• Non ci sono risultati.

giurisprudenza civile della Corte di cassazione

FALABELLA MASSIMO

E. (PAOLONE CLAUDIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 06/02/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Atti di persecuzione cittadino straniero renitente alla leva - Sproporzione e carattere discriminatorio delle sanzioni- Valutazione da parte del giudice di merito – Poteri officiosi del Giudice – Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, per valutare la fondatezza del timore di subire un atto persecutorio per renitenza alla leva, alla luce dell'interpretazione della C.G.U.E. 26 febbraio 2015 (causa C-472/13, Shepherd contro Germania), il Giudice, esercitando i poteri officiosi di cui all'art. 8, comma 3, e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25 del 2008, è tenuto a valutare se le azioni giudiziarie e le sanzioni in cui incorrerebbe il richiedente nel suo paese di origine, a causa del suo rifiuto di prestare servizio militare, siano sproporzionate rispetto a quanto necessario allo Stato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere una forza armata e se le stesse presentino carattere discriminatorio. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un cittadino egiziano il quale, pur non avendo prospettato che dal proprio arruolamento sarebbe conseguito il rischio di essere coinvolto in un conflitto caratterizzato da violazioni sistematiche dei diritti umani da parte dei militari, aveva allegato che il rifiuto di prestare il servizio di leva avrebbe comportato l'essere considerato un oppositore del governo egiziano).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl.

28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13461 del 2021 Rv. 661447 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5216 del 17/02/2022 (Rv. 664057 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore:

FALABELLA MASSIMO.

N. (PUCILLO ETTORE FAUSTO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 11/03/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente asilo - Allegazione di atti di persecuzione a causa

dell’orientamento sessuale - Valutazione di credibilità – Irrilevanza delle opinioni soggettive del Giudice – Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente che dichiari di essere omosessuale deve essere fondata sui criteri di cui all'art. 3 del D.Lgs. n.

251 del 2007 e non può, invece, essere basata su elementi irrilevanti o su notazioni, che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto non credibili le dichiarazioni del ricorrente relative al proprio orientamento omosessuale, sebbene confermate anche da una relazione tecnico-psicologica che aveva dato conto del processo di maturazione della propria identità e delle ragioni che avevano portato il ricorrente a tacere su stati emotivi passati, legati ad un evento traumatico di abuso).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 13944 del 2020 Rv. 658241 - 01, N. 24397 del 2021 Rv. 662150 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4321 del 10/02/2022 (Rv. 664127 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore:

FALABELLA MASSIMO.

M. (ARGENTA ANDREA) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/05/2020

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto di conto corrente - Previsione di un tasso annuo nominale corrispondente al tasso effettivo - Rispondenza alle prescrizioni della delibera CICR 9 febbraio 2000 - Esclusione - Fondamento.

113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO In genere.

La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art.

3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17150 del 2016 Rv. 641046 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4327 del 10/02/2022 (Rv. 663965 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

B. (PILLON SIMONE) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/12/2020

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012196/2017 64407001

Massime precedenti Conformi: N. 12196 del 2017 Rv. 644070 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4030 del 08/02/2022 (Rv. 664216 - 01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

P. (LONGO MAURO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 08/10/2019

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005311/2020 65722601

Massime precedenti Conformi: N. 5311 del 2020 Rv. 657226 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4029 del 08/02/2022 (Rv. 664215 - 01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

M. (BRINDISI VITTORIO) contro R. (CAMPANILE ANGELO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/11/2019

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Approvazione del rendiconto finale - Impugnazione davanti al tribunale in sede contenziosa - Fondamento - Disciplina.

La disciplina sul rendimento del conto finale, prevista per la tutela degli incapaci, si applica anche all'amministrazione di sostegno, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 411 c.c., e pertanto l'impugnazione del decreto di approvazione del menzionato conto, emesso dal giudice monocratico in funzione di giudice tutelare, deve essere decisa dal tribunale in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c., con sentenza appellabile (ma non ricorribile per cassazione) e non dalla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 386, Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att.

e Trans. art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Costituzione art. 111 Massime precedenti Vedi: N. 17956 del 2008 Rv. 604186 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21985 del 2021 Rv. 662034 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3466 del 03/02/2022 (Rv. 664214 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: VELLA PAOLA.

Relatore: VELLA PAOLA.

C. (LA FRANCESCA MICHELE) contro C. (PARISI MARIO) Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 27/02/2020

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016944/2021 66150801

Massime precedenti Conformi: N. 16944 del 2021 Rv. 661508 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3454 del 03/02/2022 (Rv. 664213 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

S. (ANGELETTI ALESSANDRA) contro A.

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Controversie in materia di concorrenza sleale - Appropriazione di informazioni aziendali riservate o segrete - Distinzioni - Conseguenze - Fattispecie.

Le controversie in materia di concorrenza sleale relative ad "informazioni riservate" in ambito aziendale sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa se le informazioni sono caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all'art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, mentre sono di competenza del tribunale ordinario se le informazioni sono prive di tali requisiti e, alla luce della prospettazione delle parti, non sia ravvisabile un'interferenza, neppure indiretta, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale. (In applicazione del principio, la S.C.

ha escluso la competenza della sezione specializzata in relazione a una domanda volta all'accertamento di atti di concorrenza sleale, a fondamento della quale era allegata la scorretta acquisizione di informazioni tecniche per la preparazione e il confezionamento di basi per la pizza e l'appropriazione di semplici schede anagrafiche di alcuni clienti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 98, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art.

134 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21762 del 2013 Rv. 627813 - 01, N. 11309 del 2017 Rv. 644610 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3442 del 03/02/2022 (Rv. 663964 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

C. (CORSO ANTONIO) contro A. (NAPOLITANO FERNANDO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/09/2020

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Correzione di errori materiali - Caratteristiche - Sentenza di separazione - Modifica dell'indicazione del luogo della casa familiare - Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.

Il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, senza interferire sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, non potendo pertanto ricorrersi a tale procedimento nel caso in cui, nel giudizio di separazione coniugale, la sentenza individui, quale casa familiare oggetto di assegnazione, quella sita in un luogo piuttosto che un'altra, poiché la sua identificazione richiede un accertamento in fatto, che non può essere rivisto con la semplice correzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Regol. Esec. Cod. Proc. Pen. art.

337 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 16877 del 2020 Rv. 658775 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2984 del 01/02/2022 (Rv. 663819 - 01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

M. (NASUTI GIANFRANCO) contro B. (PERICU ANDREA) Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/01/2020

159010 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Perdite della società - Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale - Assemblea - Provvedimenti ex art. 2482 ter c.c. - Adozione - Termine decadenziale - Esclusione - Conseguenze.

In tema di società a responsabilità limitata, ove si verifichino perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, deve essere senza indugio convocata l'assemblea per deliberare l'azzeramento e la ricostituzione del capitale o la trasformazione della società, al fine di impedirne lo scioglimento, ma non è previsto alcun termine decadenziale per l'adozione di tali statuizioni, fermo restando che la mancanza di sollecitudine nella convocazione dell'assemblea può costituire causa di responsabilità degli amministratori nei confronti della società stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2482 ter, Cod. Civ. art. 2484 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9619 del 2009 Rv. 608228 - 01, N. 8928 del 1994 Rv. 488317 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2979 del 01/02/2022 (Rv. 664212 - 01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

F. (ANDREOZZI GAETANO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 21/08/2019

132001 PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE Rito societario ex d.lgs. n. 5 del 2003 - Estinzione del processo ex art. 8 d.lgs. cit. - Fattispecie.

Nei procedimenti che seguono il cd. rito societario, disciplinato dal d.lgs. n. 3 del 2005, si determina l'estinzione del processo qualora il convenuto notifichi all'attore una memoria ex art.

7 d.lgs. cit., contenente la fissazione del termine di 30 giorni per l'eventuale controreplica, e l'attore, senza replicare, notifichi istanza di fissazione udienza nel termine di 30 giorni, come sopra assegnato, ma oltre il termine di 20 giorni, stabilito dall'art. 8 d.lgs. cit.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3881 del 2019 Rv. 653007 - 01, N. 10654 del 2010 Rv. 612839 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022 (Rv. 663760 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: