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GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI 1. GIURISDIZIONE

8. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Sez. 2 - , Ordinanza n. 4674 del 14/02/2022 (Rv. 663832 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore:

GRASSO GIUSEPPE.

I. (BINI FABRIZIO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/06/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 159 GIUDICE COMPETENTE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS"

(CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Su istanza di parte (chiamata) – Garanzia impropria - Deposito in cancelleria della citazione - Termine - Natura ordinatoria - Inosservanza - Improcedibilità – Esclusione.

Nel caso di chiamata di un terzo in causa, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve essere depositata la citazione del terzo chiamato ha natura ordinatoria e, se non rispettato, non comporta l'improcedibilità della domanda nei confronti del chiamato.(Fattispecie in tema di garanzia impropria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269, Cod. Proc. Civ. art. 171

Sez. U - , Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 (Rv. 664033 - 02)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

B. (CORBO NICOLA) contro S. (MARTA OTTAVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2017 133 PROCEDIMENTO CIVILE - 046 CONCLUSIONALE

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE Consulenza Tecnica d’Ufficio - Termine concesso alle parti per le osservazioni - Natura ordinatoria - Violazione - Conseguenze - Osservazioni successive - Ammissibilità - Condizioni.

138 PROVA CIVILE - 037 CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE In genere.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 Cod. Proc. Civ. art. 157

Cod. Proc. Civ. art. 175 Cod. Proc. Civ. art. 190

Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18657 del 2020 Rv. 658596 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 (Rv. 664033 - 03)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

B. (CORBO NICOLA) contro S. (MARTA OTTAVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 111 DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE Consulenza Tecnica d’Ufficio - Osservazioni delle parti oltre i termini fissati dal giudice - Violazione dell'art. 88 c.p.c. - Incidenza sulle spese di lite - Configurabilità.

138 PROVA CIVILE - 037 CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE In genere.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 007 CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.

156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 Cod. Proc. Civ. art. 157

Cod. Proc. Civ. art. 175 Cod. Proc. Civ. art. 190

Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3 Cod. Proc. Civ. art. 88

Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 1, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18810 del 2010 Rv. 614316 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 03) Presidente:

RAIMONDI GUIDO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO. P.M.

PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

G. (TEDESCHI MASSIMO) contro V. (GALOPPI GIOVANNI) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2016 138 PROVA CIVILE - 041 ATTIVITA' - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri - Fondamento.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62 Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 194

Cod. Civ. art. 2697, Massime precedenti Vedi: N. 21926 del 2021 Rv. 662060 - 01, N. 8403 del 2016 Rv. 639506 - 01, N. 3717 del 2019 Rv. 652736 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 06)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

G. (TEDESCHI MASSIMO) contro V. (GALOPPI GIOVANNI) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2016 138 PROVA CIVILE - 041 ATTIVITA' - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio - Violazione del principio della domanda e del principio dispositivo - Conseguenze - Nullità assoluta - Rilevabilità di ufficio e conversione in motivo di impugnazione.

138 PROVA CIVILE - 061 VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE In genere.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62 Cod. Proc. Civ. art. 99

Cod. Proc. Civ. art. 112 Cod. Proc. Civ. art. 156 Cod. Proc. Civ. art. 157

Cod. Proc. Civ. art. 161, Massime precedenti Vedi: N. 31886 del 2019 Rv. 656045 - 02, N.

15747 del 2018 Rv. 649414 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 05)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

G. (TEDESCHI MASSIMO) contro V. (GALOPPI GIOVANNI) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2016 138 PROVA CIVILE - 041 ATTIVITA' - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio - Acquisizione di documenti relativi - Conseguenze - Nullità relativa - Rilevabilità ad istanza di parte.

138 PROVA CIVILE - 061 VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE In genere.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62 Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 112 Cod. Proc. Civ. art. 156 Cod. Proc. Civ. art. 157 Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Conformi: N. 15747 del 2018 Rv. 649414 - 01 Massime precedenti Difformi: N. 31886 del 2019 Rv. 656045 - 02

Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 04)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

G. (TEDESCHI MASSIMO) contro V. (GALOPPI GIOVANNI) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2016 138 PROVA CIVILE - 055 ESAME CONTABILE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE Esame contabile ex art. 198 c.p.c. - Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza.

In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del

contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62 Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 112 Cod. Proc. Civ. art. 194 Cod. Proc. Civ. art. 198

Cod. Civ. art. 2697, Massime precedenti Vedi: N. 21926 del 2021 Rv. 662060 - 01, N. 8403 del 2016 Rv. 639506 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 02)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

G. (TEDESCHI MASSIMO) contro V. (GALOPPI GIOVANNI) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2016 138 PROVA CIVILE - 056 OGGETTO

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO Potere di accertamento del c.t.u. - Portata - Limiti - Individuazione - Criteri - Fatti principali non allegati né rilevabili d'ufficio - Esclusione.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62 Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Vedi: N. 21926 del 2021 Rv. 662060 - 01, N. 8403 del 2016 Rv.

639506 - 01, N. 3717 del 2019 Rv. 652736 - 01