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questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI 1. GIURISDIZIONE

16. ESECUZIONE FORZATA

Sez. U - , Sentenza n. 5633 del 21/02/2022 (Rv. 664034 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

I. (MARITATO LELIO) contro D. (CIPRIANI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 21/04/2015 062 COSA GIUDICATA CIVILE - 011 GIUDICATO ESTERNO

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Opposizioni esecutive - Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - Violazione del giudicato - Censurabilità in cassazione - Limiti.

In tema di giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell'art. 2909 c.c., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 15538 del 2018 Rv. 649428 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 32196 del 2018 Rv. 651979 - 01, N. 10806 del 2020 Rv.

658033 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 226 del 2001 Rv. 548189 - 01, N. 24664 del 2007 Rv. 600071 - 01, N. 11501 del 2008 Rv. 603167 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 5633 del 21/02/2022 (Rv. 664034 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

I. (MARITATO LELIO) contro D. (CIPRIANI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 21/04/2015 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 083 AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Opposizioni esecutive - Violazione del giudicato da titolo esecutivo giudiziale - Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità ex art. 366 c.p.c. - Individuazione.

Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, dell'art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n.

6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione, nonché dell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3 Cod. Proc. Civ. art. 366

Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11066 del 2012 Rv. 622929 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4688 del 14/02/2022 (Rv. 663927 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore:

FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) M. (MONDELLI NICOLA) contro I. (SFERRAZZA MAURO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE COSENZA, 26/02/2019 026 AVVOCATO E PROCURATORE - 018 ONORARI - IN GENERE

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011), d.l. n. 223 del 2006 - Titoli esecutivi anteriori all'entrata in vigore della norma - Applicabilità - Conseguenze - Richiesta stragiudiziale di pagamento delle spese giudiziali dovute da enti previdenziali - Decorso del periodo di 120 giorni - Condizione per la notificazione del titolo esecutivo, del precetto e per la promozione di azioni esecutive - Configurabilità - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.

079 ESECUZIONE FORZATA - 205 TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 178 ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE In genere.

L'art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), del d.l. n. 223 del 2006 - che subordina la notificazione del titolo esecutivo e la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali alla condizione che sia spirato il termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione della prescritta richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti - trova applicazione anche in relazione ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma; ne consegue che, prima di notificare il titolo esecutivo o di procedere

"in executivis" o anche solo di minacciare col precetto l'inizio dell'azione esecutiva, il creditore di dette somme è tenuto ad attendere lo spirare del termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione, da parte dell'ente previdenziale, della richiesta di pagamento, la quale va formulata con raccomandata con avviso di ritorno o posta elettronica certificata e deve contenere gli estremi del conto corrente bancario per l'accredito. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 35, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. C, Legge 04/08/2006 num. 248, Legge 15/07/2011 num. 111

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6346 del 2011 Rv. 617426 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3040 del 01/02/2022 (Rv. 664067 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore:

GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) P. (DE ANGELIS GIANCARLO) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA, 21/11/2020

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Affermazione o negazione della propria competenza - Regolamento di competenza - Inammissibilità.

Avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza, è proponibile solo l'opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 42 Cod. Proc. Civ. art. 43

Cod. Proc. Civ. art. 26 bis

Cod. Proc. Civ. art. 617, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187

Massime precedenti Conformi: N. 16292 del 2011 Rv. 619500 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 21255 del 2014 Rv. 632837 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4506 del 11/02/2022 (Rv. 664073 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore:

GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCE, 26/04/2021

044 COMPETENZA CIVILE - 079 CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Processo esecutivo – Individuazione del giudice competente – Regolamento di competenza d’ufficio – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.

E' inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze

del giudice dell'esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 617, Massime precedenti Conformi: N. 17845 del 2014 Rv. 632562 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6113 del 24/02/2022 (Rv. 663956 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore:

CASADONTE ANNAMARIA.

C. (CASTALDI FILIPPO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 21/04/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 175 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Plurimi pignoramenti riuniti - Individuazione del creditore tenuto all’anticipazione delle spese ex art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 - Requisiti - Promozione degli atti della procedura esecutiva - Necessità - Attuazione del secondo pignoramento - Insufficienza.

In caso di pignoramenti riuniti in danno dello stesso debitore, il giudice, al fine di attribuire l'obbligo di anticipazione delle spese, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a individuare quale dei creditori procedenti abbia concretamente promosso gli atti della procedura esecutiva attraverso la formulazione delle relative istanze e il compimento dei necessari atti, non essendo all'uopo sufficiente che il creditore procedente abbia effettuato il secondo pignoramento successivo e riunito al primo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 493

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 626 Decr. Minist. Grazia e Giustizia 15/05/2009 num. 80 art. 2 com. 3 Massime precedenti Vedi: N. 12877 del 2016 Rv. 640292 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 4005 del 08/02/2022 (Rv. 663822 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) E. (BRIOZZO SILVANO) contro R. (VALFRE' GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/07/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 204 TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) Terzo che vanti un diritto reale sul bene oggetto di processo di espropriazione - Mezzi di tutela - Differenza rispetto al terzo che partecipi al procedimento di esecuzione.

Il terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata, se ha partecipato al procedimento esecutivo, può proporre soltanto opposizione agli atti esecutivi mentre, se non via ha partecipato, durante il giudizio di esecuzione può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e dopo la vendita e l'aggiudicazione può rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario.