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sezione tributaria e sesta tributaria

FEDERICI FRANCESCO

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (DISTEFANO ANTONINO GUIDO) Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/06/2014

177516 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI Sospensione degli obblighi tributari ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 e dell’art. 9 della l. n. 212 del 2000 - Ambito soggettivo - Applicazione anche alle persone esercenti attività lavorativa nei comuni calamitati alla data del 29 e del 31 ottobre 2002 - Fondamento.

In tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 286 del 2002) e dell'art. 9, comma 2, della l. n. 212 del 2000, si applica non solo ai residenti ma anche ai soggetti che alla data del 29 e del 31 ottobre 2002 esercitavano la propria attività lavorativa nei Comuni calamitati, in quanto il tenore di tale disciplina e la sua "ratio", che è quella di favorire i contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, alla stregua di una interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente di limitare la portata generale delle agevolazioni da essa previste, introducendo limitazioni soggettive non contemplate.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 04/11/2002 num. 245 art. 4, Legge 27/12/2002 num. 286 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 9 com. 2, DM min. EFI 14/11/2002, DM min. EFI 17/05/2005

Massime precedenti Vedi: N. 17634 del 2018 Rv. 649611 - 01, N. 30927 del 2019 Rv. 656022 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4732 del 14/02/2022 (Rv. 663907 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

I. (LUMINI PAOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/03/2016

279143 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Valore di avviamento - Insussistenza in base a perdite subite - Esclusione.

In tema d'imposta di registro su cessione di azienda, l'esistenza di un valore di avviamento, costituente oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l'impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti e di quelli successivi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 22506 del 2015 Rv. 637075 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 9583 del 2016 Rv. 639987 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 4444 del 11/02/2022 (Rv. 663883 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore:

GIUDICEPIETRO ANDREINA. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

M. (VIANELLO RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/11/2013

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenza da cessione di azienda a seguito di successione “mortis causa” - Sussistenza - Esclusione - Subentro nel possesso del “de cuius" - Rilevanza.

In tema di IRPEF, la nozione di possesso di cui all'art. 17, comma 1, lett. g), del d.P.R. n. 917 del 1986 - rilevante ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate mediante cessioni, a titolo oneroso, di aziende possedute da più di cinque anni - coincide con quella civilistica secondo cui, in base all'art. 1146 c.c., questo continua nell'erede, con effetto dall'apertura della successione senza soluzione di continuità, di talché in tali casi non si verifica alcun atto di realizzo della plusvalenza e l'azienda viene assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa, in coerenza con la "ratio" dell'art. 17 cit., diretta ad attenuare l'imposizione sui redditi a formazione pluriennale, realizzando l'erede, al momento dell'alienazione, il reddito che si è formato nel tempo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 lett. G CORTE COST., Cod.

Civ. art. 1146, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 58, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4239 del 10/02/2022 (Rv. 663881 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore:

FEDERICI FRANCESCO.

P. (GRADARA RITA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/11/2014

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Accertamento di maggior reddito nei confronti di società di capitali - Società a responsabilità limitata e a ristretta base partecipativa - Accertamento conseguente nei confronti del socio - Obbligo di motivazione dell’atto impositivo notificato al socio - Rinvio “per relationem” alla motivazione dell’avviso emesso nei confronti della società e notificato esclusivamente a quest’ultima - Idoneità - Limiti.

In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num.

600 art. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2473

Massime precedenti Vedi: N. 21126 del 2020 Rv. 659467 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4250 del 10/02/2022 (Rv. 663882 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.

Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

G. (CIANNAVEI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/01/2014

279412 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI Operazioni intracomunitarie -

Sistema del “reverse charge” - Operazioni soggettivamente inesistenti - Indicazione di fornitore fittizio - Diritto alla detrazione - Esclusione - Condizioni.

In tema di IVA, e con riguardo al regime del "reverse charge" o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della UE, il diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione;

b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num.

633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2862 del 2019 Rv. 652333 - 01, N. 16367 del 2020 Rv. 658409 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3865 del 08/02/2022 (Rv. 663880 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

S. (BORIA PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/05/2017

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Imposta su giochi e scommesse - Centro trasmissione dati - Intermediario di “bookmaker” estero privo di concessione - Regolarizzazione fiscale ex art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 - Requisiti.

180089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI In genere.

In tema di regolarizzazione fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 - finalizzata all'emersione e all'inserimento nel circuito legale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che offrono scommesse con vincite in Italia per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - la relativa istanza può essere presentata anche solo dal bookmaker estero operante in Italia, tramite centro di trasmissione dati (CTD), senza concessione, purché: 1) alla data del 30 ottobre 2014 sia attivo il CTD; 2) la domanda di emersione riguardi lo specifico centro in quanto incluso nella rete del bookmaker estero, con adesione del singolo CTD quantomeno per gli adempimenti ad esso pertinenti; 3) siano adempiute le condizioni previste

"ex lege" ai fini del perfezionamento della procedura (pagamento delle somme richieste, rilascio della licenza di polizia e collegamento al totalizzatore nazionale).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 643 CORTE COST. PENDENTE Massime precedenti Vedi: N. 8757 del 2021 Rv. 660937 - 01 Rv. 660937 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 3857 del 08/02/2022 (Rv. 663879 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore:

GIUDICEPIETRO ANDREINA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (TENCHINI GIUSEPPE) Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 09/02/2011

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Agenzia di viaggio - Regime agevolato per il calcolo dell’I.V.A. - Art. 74 ter, comma 5-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Disponibilità del servizio turistico - Sufficienza.

In materia di IVA, ai fini dell'applicazione del regime agevolato di cui all'art. 74-ter, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, il successivo comma 5-bis non richiede che l'agenzia di viaggi acquisti preventivamente la titolarità del servizio turistico, limitandosi, con termine generico, a prevedere che ne abbia acquisito la disponibilità anteriormente alla richiesta del cliente, come nel caso in cui acquisti dalla struttura alberghiera il diritto di opzione temporanea sulle camere di albergo e sui servizi turistici ulteriori da erogare ai clienti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 ter com. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 ter com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4776 del 2016 Rv. 639140 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3312 del 03/02/2022 (Rv. 663766 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: