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sezione lavoro e sesta lavoro

MAROTTA CATERINA

C. (CARNUCCIO FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/11/2015

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Rimborso delle spese legali - Prova del pagamento - Necessità.

Ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, non è sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e che sia stata accertata l'assenza di responsabilità, essendo, altresì, necessario che sia fornita la prova dell'effettivo esborso delle somme di cui si chiede il rimborso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 CORTE COST., Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24480 del 2013 Rv. 628191 - 01, N. 20561 del 2018 Rv. 650116 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13861 del 2015 Rv. 635924 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022 (Rv. 663999 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore:

CAVALLARO LUIGI.

L. (GRIMALDI MARIATERESA) contro I. (PATTERI ANTONELLA) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/05/2016

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Indebito previdenziale - Irripetibilità - Condizioni - Fattispecie.

L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del Lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1991 num.

412 art. 13 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17417 del 2016 Rv. 640791 - 01, N. 22081 del 2021 Rv. 662087 - 01, N. 8731 del 2019 Rv. 653391 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 5821 del 22/02/2022 (Rv. 663993 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore:

MANCINO ROSSANA.

I. (SGROI ANTONINO) contro C. (CENTOFANTI SIRO) Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 31/12/2014

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Agevolazioni previste ai sensi dell'art. 9, comma 5, l.

n. 67 del 1988 - Portata applicativa - Limitazione agli operai agricoli - Esclusione - Fondamento.

L'art. 9, comma 5, della l. n. 67 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs.

n. 375 del 1993 e dalla l. n. 537 del 1993, che stabilisce la spettanza di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato nei territori montani di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, ha portata generale e si applica a tutte le categorie di dipendenti, non trovando fondamento normativo la limitazione dell'ambito di applicazione ai soli operai, alla luce delle finalità della norma di attribuire un beneficio contributivo all'impresa agricola in quanto tale.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9 com. 5, Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num.

601 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 29955 del 2017 Rv. 646478 - 01, N. 14296 del 2006 Rv. 590257 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 5837 del 22/02/2022 (Rv. 664008 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

M. (SGARBI PIETRO) contro M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE ANCONA, 12/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Provvedimento di espulsione - Irreperibilità di un traduttore della lingua dello straniero - Traduzione in una delle lingue veicolari - Validità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato nullo il provvedimento di espulsione redatto in lingua inglese, non tradotto in lingua bengali, in assenza di valutazioni in merito all'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dal destinatario dell'atto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. 1 CORTE COST.

PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. 2 CORTE COST.

PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. 7 CORTE COST. PENDENTE Massime precedenti Vedi: N. 13323 del 2018 Rv. 649327 - 01, N. 24015 del 2020 Rv. 659526 - 02

Sez. L - , Sentenza n. 5838 del 22/02/2022 (Rv. 663994 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (PILEGGI ANTONIO) contro A. (DI TOMASSI NICOLA) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2019

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Art. 19, lett. b), del c.c.n.l. comparto sanità 2002-2005 - Passaggio al livello economico Ds - Condizioni - Appartenenti alla categoria D con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001.

Il diritto al riconoscimento del livello DS, ai sensi dell'art. 19, lett. b), del c.c.n.l. del comparto sanità del 19 aprile 2004, spetta anche ai dipendenti che, già inquadrati in categoria C al 31.8.2001, siano transitati di diritto in categoria D per effetto dell'art. 8, commi 1 e 2, del c.c.n.l.

del 20.9.2001 e siano stati destinatari del riconoscimento, in base ad apposita valutazione aziendale ai sensi dell'art. 10, comma 7, di quest'ultimo c.c.n.l., dello svolgimento, al 31.8.2001, di reali funzioni di coordinamento, con riconoscimento a far data dall'1.9.2001 della conseguente indennità.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/04/2004 art. 19 com. 1 lett. B, Contr. Coll. 20/09/2001 art. 8, Contr. Coll. 20/09/2001 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 21258 del 2018 Rv. 650206 - 01, N. 14508 del 2019 Rv. 654064 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 5819 del 22/02/2022 (Rv. 663998 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore:

CAVALLARO LUIGI.

I. (SGROI ANTONINO) contro S. (SPANO SALVATORE) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/06/2015

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Cosa giudicata civile - Interpretazione del giudicato - Giudicato interno - Potere officioso di riqualificazione “in iure” della domanda - Conseguente diverso termine di prescrizione del diritto azionato - Applicazione dello stesso - Necessità - Giudicato interno sulla decorrenza del termine derivante dall’originaria qualificazione - Esclusione.

100019 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE In genere.

In materia di impugnazione, quando la domanda è rigettata in primo grado in applicazione del termine di prescrizione correlato alla sua qualificazione giuridica, se il giudice d'appello procede d'ufficio ad una diversa qualificazione della stessa, alla quale è riferibile un differente termine prescrizionale, non opera il giudicato interno sul termine di prescrizione individuato dal primo giudice in correlazione alla qualificazione originaria della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3539 del 2017 Rv. 642857 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 1587 del 2020 Rv. 656691 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 5813 del 22/02/2022 (Rv. 663992 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

T. (CINQUEPALMI LORENZO) contro C. (ROLFO PAOLO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/10/2019

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sospensione obbligatoria dal servizio ex art. 4 della l. n. 97 del 2001 - Successivo giudizio penale - Assoluzione - Omessa comunicazione al datore - Mancata ripresa del servizio - Assenza ingiustificata - Esclusione - Ragioni.

In tema di sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico, disposta ai sensi dell'art. 4 della l. n. 97 del 2001, il dipendente, sospeso in pendenza di un procedimento penale e successivamente assolto, con conseguente revoca della misura cautelare, non può essere considerato assente ingiustificato ove ometta di comunicare la sentenza di assoluzione al datore di lavoro e non riprenda a lavorare, gravando sull'amministrazione, e non sul dipendente, l'obbligo di attivarsi per consentirne la riammissione, con atto ricognitivo del venir meno della causa di sospensione o, alternativamente, di disporne la sospensione facoltativa dal servizio, ove ne ricorrano i presupposti, e ciò in quanto la riattivazione della funzionalità del rapporto presuppone - a tutela di una fondamentale esigenza di certezza giuridica e in applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - il previo formale invito.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/2001 num. 97 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7657 del 2019 Rv. 653205 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 5814 del 22/02/2022 (Rv. 663991 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: