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giurisprudenza civile della Corte di cassazione

CARADONNA LUNELLA

C. (DI CAGNO FABIO) contro T. (PELLEGRINO GIOVANNI) Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/04/2015

114006 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE Appalto di opere pubbliche – Esigibilità dei crediti dell’appaltatore nonostante il mancato collaudo – Sussistenza – Condizioni – Onere della prova.

I crediti dell'appaltatore di opera pubblica sono esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate "sine die" le determinazioni in ordine all'accettazione dell'opera e paralizzati i diritti dell'altro contraente, in violazione delle regole generali di correttezza e buona fede. Scaduti i termini contrattuali, grava sul committente l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 2477 del 2019 Rv. 652544 - 01, N. 7194 del 2019 Rv. 653632 - 01, N. 10501 del 2019 Rv. 653469 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5858 del 22/02/2022 (Rv. 664039 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) B. (MARAGNA NICOLA) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/06/2016

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Notifica ex art. 15 l.fall. - Rinnovazione - Modalità.

Ai sensi dell'art. 15 l.fall., se la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente, e va assolto nello specifico modo previsto dalla legge; sicché la rinnovazione della notificazione, che sia stata disposta dal giudice, deve essere effettuata a cura del ricorrente senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della cancelleria o di altri) all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107, Legge Falliment. art. 15 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 all. 17

Massime precedenti Conformi: N. 10511 del 2020 Rv. 657895 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5869 del 22/02/2022 (Rv. 664040 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO.

Relatore: CAMPESE EDUARDO.

C. (MAZZEO LUCA HEROS ) contro S. (MENEGHEL PAOLO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/09/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Assistenza e beneficienza pubblica – Prestazioni assistenziali – In genere – Obblighi dell’ente pubblico – Portata.

In tema di interventi sociali, assistenziali e sociosanitari volti a garantire un aiuto concreto alle persone ed alle famiglie in difficoltà, spetta al comune territorialmente competente, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni normativamente attribuitegli in materia dall'art. 6, commi 2 e 3, della l. n. 328 del 2000, la definizione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e delle relative condizioni per usufruire delle prestazioni. L'ente, inoltre, può assumere obblighi diversi, anche di impegno economico meramente temporaneo, rispetto a quello per cui lo stesso è già tenuto, ove previamente informato, laddove si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali del soggetto avente diritto alla corrispondente prestazione. In tal caso, però, atteso il limite della disponibilità delle risorse comunali in base ai piani nazionali, regionali e di zona degli interventi e dei servizi sociali, quell'impegno più circoscritto delimita in concreto l'entità dell'obbligazione assunta dal comune medesimo nei riguardi di chi esegue la prestazione assistenziale dopo averne accettato la corrispondente richiesta del primo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art.

38, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 32310 del 2018 Rv. 651901 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 5848 del 22/02/2022 (Rv. 664029 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M.

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.) F. (MASINI MARIA STEFANIA) contro I. (NUZZO MARIO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/07/2016

114050 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - LAVORI EXTRACONTRATTUALI Appalto di opere pubbliche - Variante dell’opera oltre il limite del quinto - Scelta discrezionale dell’Amministrazione - Limiti - Rispetto dei principi di correttezza e buona fede - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di appalto di opere pubbliche, la scelta se disporre o meno varianti in corso d'opera, eccedenti il limite del quinto d'obbligo, compete al committente, che non può essere obbligato a far eseguire opere significativamente diverse da quelle progettate, neanche qualora il responsabile unico del procedimento abbia rilasciato parere favorevole e l'appaltatore, pur potendo opporre un legittimo rifiuto, vi abbia consentito. Tuttavia, stante la natura privatistica del rapporto, tale facoltà discrezionale deve essere esercitata nel rispetto dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede e del dovere di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1206 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto la Stazione appaltante responsabile della risoluzione del contratto non già per non aver dato corso alle varianti, ma per aver ritardato indebitamente nella relativa decisione).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 25, DPR 21/12/1999 num. 554 art.

134, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 10, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Vedi: N. 30915 del 2017 Rv. 646491 - 01, N. 25554 del 2018 Rv. 650907 - 01, N. 10052 del 2006 Rv. 588440 - 01, N. 17146 del 2016 Rv. 640902 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5734 del 22/02/2022 (Rv. 664085 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore:

CARADONNA LUNELLA.

B. (IANNICELLI GIUSEPPE) contro B. (FASANO FILOMENA) Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/03/2020

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA - Alloggio edilizia residenziale pubblica - Decadenza dell'assegnatario conduttore - Diritto di subentro in favore del figlio - Spettanza - Previa adozione del provvedimento di revoca o decadenza dell'originario assegnatario - Esclusione - Fondamento.

In caso di voltura del contratto di locazione di un alloggio di edilizia economica e popolare in favore del figlio dell'originario conduttore, lo stesso ha diritto al subentro nell'alloggio,sempreché ne ricorrano le condizioni di legge,indipendentemente dalla deliberazione dell'ente proprietario di revoca o decadenza del padre, precedente assegnatario.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 02/07/1997 num. 18 art. 14, Legge Reg. Campania 02/07/1997 num. 18 art. 18, Legge Reg. Campania 02/07/1997 num. 18 art. 20, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 60 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 4074 del 1979 Rv. 400575 - 01 Rv. 400575 - 01 Rv. 400575 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9259 del 1995 Rv. 493870 - 01 Rv. 493870 - 01 Rv. 493870 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 (Rv. 664038 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

C. (FUSCO ROBERTO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/07/2019

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Presupposti - Debiti tributari - Potere di valutazione da parte del giudice fallimentare - Sussistenza - Ragioni.

Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra G.O. e Commissioni tributarie.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 115 del 2001 Rv. 544708 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5474 del 18/02/2022 (Rv. 664084 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO.

Relatore: CAMPESE EDUARDO.

V. (VITA LAURA) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 04/05/2017

037120 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Incapaci - Interdetto - Tutore - Compenso - Equa indennità ex art. 379 c.c. - Richiesta per un successivo periodo di attività - Riesame della liquidazione già corrisposta in relazione al primo periodo di attività - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Mancato reclamo necessario per operare la contestazione.

In tema di tutela di soggetti incapaci, il decreto che riconosca al tutore un'equa indennità ex art.

379, comma 2, c.c., può riguardare un periodo circoscritto della sua attività oppure l'intera durata della stessa; le circostanze fattuali considerate dal giudice, già poste a fondamento della decisione e della liquidazione dell'importo, sono insuscettibili di mutare con il trascorrere del tempo, sicchè tale provvedimento, ove non fatto oggetto di tempestivo reclamo ex art. 739 c.p.c., diviene definitivo, così precludendo la possibilità di una sua revoca o modifica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 379 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 741 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 7355 del 1991 Rv. 472915 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5495 del 18/02/2022 (Rv. 664027 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

P. (GIAMPAOLI BRUNO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/03/2015

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall. - Obbligazione accessoria rispetto a quella revocata - Restituzione dei frutti civili - Natura di debito di valuta.

In tema di fallimento, l'obbligazione accessoria di rimborso dei frutti indebitamente percepiti, che grava sull'accipiens rimasto soccombente rispetto alla domanda revocatoria ex art. 67 l.fall.

svolta nei suoi confronti, ha natura di debito di valuta e non di valore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12850 del 2018 Rv. 648782 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5488 del 18/02/2022 (Rv. 664026 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO.

Relatore: CAMPESE EDUARDO.

P. (PICCOLO ANTONIO) contro M. (MANCUSO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2015

072040 DONAZIONE - FORMA - COSE MOBILI - MODICO VALORE (DONAZIONE MANUALE) Donazione di non modico valore – Forma – Atto pubblico – Necessità – Mandato a donare – Conferimento del potere di rappresentanza – Assenza della forma dell’atto pubblico – Nullità - Donazione di somma di denaro conclusa dal mandatario del donante - Assenza della forma dell’atto pubblico – Nullità - Conseguenze – Obbligo di restituzione in favore del donante.

In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente - perché non in forma di atto pubblico - attribuitogli da quest'ultimo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 783, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art.

1704, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1418 com. 2 Massime precedenti Vedi: N. 3858 del 2020 Rv. 657108 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 5090 del 16/02/2022 (Rv. 664023 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: