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sezione seconda e sesta seconda

GIANNACCARI ROSSANA

C. (EPIFANI GIACINTO) contro V. (ERRICO GIOVANNI) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/07/2016

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Opere compiute dal convivente “more uxorio” a sue spese sull’immobile di proprietà del partner – Cessazione della convivenza – Azione ex art.

936 c.c. e corrispondente obbligo di indennizzo a carico del proprietario dell’immobile – Non configurabilità – Azione generale di arricchimento senza causa da parte del depauperato – Sussistenza – Condizioni.

136051 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RITENZIONE DELLE OPERE In genere.

In favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042 Massime precedenti Vedi: N. 14732 del 2018 Rv. 649049 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5023 del 16/02/2022 (Rv. 663920 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

C. (BRUNO FRANCESCO) contro D. (RENZINI CLAUDIO) Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/02/2016

046186 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI Art. 1127 c.c. – Presupposti di applicazione – Sopraelevazione rispetto ad un immobile di proprietà esclusiva costruito in tutto o in parte fuori terra – Applicazione in favore di locali interrati – Esclusione –

L'art. 1127 c.c. costituisce norma speciale che presuppone l'esistenza di un edificio, per tale intendendosi la costruzione realizzata almeno in parte fuori terra e sviluppata in senso verticale rispetto al piano di campagna, sulla quale venga eseguita, a cura del proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare di copertura, una sopraelevazione. La disposizione non è applicabile, pertanto, al manufatto edificato sulla soletta di copertura di un garage interrato, a prescindere dal regime di proprietà dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5091 del 16/02/2022 (Rv. 664201 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

S. (RANDO GIAMBATTISTA) contro T. (BARBIERI STEFANIA) Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/05/2017

168252 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - DATA Testamento olografo - Scheda testamentaria di data successiva a quella istitutiva dell’attore – Alterazione della data - Art. 602, comma 3, c.c.

- Applicabilità - Esclusione - Necessità della querela di falso – Onere della prova – Sufficienza della prova presuntiva - Fattispecie.

Quando l'erede in forza di un testamento olografo agisca per far dichiarare che quello successivo, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell'art. 602, comma 3, c.c., che riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione della scheda, mentre l'alterazione della data da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, ben può essere assolto mediante le sole presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto contraffatta la data di un testamento che era invece anteriore rispetto a quella risultante dalla contraffazione e, quindi, antecedente a quelle di altre due schede testamentarie favorevoli agli eredi che avevano proposto querela di falso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602 com. 3, Cod. Civ. art. 606, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 27414 del 2018 Rv. 650939 - 01, N. 1904 del 1973 Rv. 364959 - 01, N. 1570 del 1978 Rv. 390959 - 01, N. 165 del 1971 Rv. 349552 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 5032 del 16/02/2022 (Rv. 663922 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore:

CARRATO ALDO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) C. (GRUOSSO CARMINE) contro V. (VENTURA DOMENICO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 10/05/2017

035013 CALAMITA' PUBBLICHE - CALAMITA' NATURALI - TERREMOTI Assegnazione alloggi costruiti nel dopo terremoto ai sensi della legge n. 219 del 1981 – Morte dell’assegnataria prima della stipula del preliminare di cessione in proprietà – Diritto degli eredi ad ottenere la detta cessione in proprietà tramite azione ex art. 2932 c.c. – Esclusione – Fondamento.

074016 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE In genere.

In tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti nel dopo terremoto ai sensi della legge n. 219 del 1981, gli eredi dell'assegnatario dell'immobile, che non abbia già stipulato con l'ente gestore un contratto preliminare di cessione di alloggio in proprietà prima di morire, non acquisiscono il diritto dominicale sull'alloggio e neppure vantano titolo per conseguirne la cessione ex art. 2932 c.c., perché il trasferimento dell'immobile può avvenire esclusivamente previa verifica della ricorrenza di determinate condizioni soggettive riferibili al solo assegnatario dell'alloggio, ed il diritto ad ottenere la cessione non è perciò trasmissibile,

"iure haereditatis", a chi sia succeduto "mortis causa" all'originario assegnatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 08/08/1995 num. 341 art. 21 bis Massime precedenti Vedi: N. 204 del 2019 Rv. 652417 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 5031 del 16/02/2022 (Rv. 663937 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore:

CARRATO ALDO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) V. (OCCHIPINTI MARIO) contro P. (DEROMA SERAPIO) Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2016

133211 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI PROCLAMI Notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Dedotta mancanza di presupposti - Sentenza - Vizio di dolo revocatorio ex art. 395 n. 1 c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Vizio deducibile con i normali mezzi di impugnazione - Sussistenza.

L'insussistenza dei presupposti per la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., costituendo un vizio processuale originario del giudizio che determina la nullità della sentenza conclusiva, non è riconducibile ad una ipotesi di dolo revocatorio di cui al n. 1 dell'art. 395 c.p.c.

essendo deducibile con i normali mezzi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 150, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11299 del 2018 Rv. 648097 - 01, N. 9865 del 2014 Rv. 630659 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 4938 del 15/02/2022 (Rv. 663919 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore:

GIUSTI ALBERTO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) C. (GIULIANO MARIANO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2016

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA Contratto concluso dal

“falsus procurator” – Ratifica con forma scritta – Atti qualificabili come ratifica – Atto di citazione proveniente dalla parte o dal suo procuratore alle liti con cui si chiede l’esecuzione del contratto da ratificare – Ammissibilità.

La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dal "falsus procurator", non richiede necessariamente che il "dominus" manifesti per iscritto la volontà di

far proprio quel contratto, potendo essere integrata anche dall'atto di citazione, notificato alla controparte e sottoscritto dal rappresentato o dal suo procuratore "ad litem", con il quale si chieda l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., trattandosi di atto scritto che, redatto per fini conseguenziali alla stipulazione del contratto preliminare medesimo, è incompatibile con il rifiuto dell'operato del rappresentante senza poteri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ.

art. 1398, Cod. Civ. art. 1399

Massime precedenti Vedi: N. 2617 del 2021 Rv. 660311 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 4711 del 14/02/2022 (Rv. 663886 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore:

GIANNACCARI ROSSANA.

B. (DI SALVO CARMELA ROSARIA) contro C. (MOTTA AMERIGO) Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/09/2016

046078 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI - Lite tra condomini - Regolamento di condominio -Inclusione di una clausola prevedente il tentativo obbligatorio di amichevole composizione - Clausola compromissoria - Esclusione.

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE In genere.

La clausola del regolamento di condominio che, per i casi di contrasto tra condomini, preveda l'obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione della lite, non integra una clausola compromissoria, sicché da essa non può derivare alcuna preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, giacché i presupposti processuali per la validità del procedimento sono stabiliti nel pubblico interesse e possono trovare il loro fondamento soltanto nella legge e non nell'autonomia privata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 2907, Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5985 del 1979 Rv. 402678 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 4674 del 14/02/2022 (Rv. 663832 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: