CAPITOLO I. Gli strumenti giuridici
II. Atti di organizzazioni internazionali
11. Risoluzioni dell’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino
L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (Organisation Internationale de la
Vigne et du Vin, O.I.V.)134, con sede a Parigi, è stata istituita mediante un accordo il 3 aprile 2001 (entrato in vigore il 1°gennaio 2004); prima di tale data e a partire dal 4 settembre 1958 la stessa era chiamata Ufficio internazionale della vigna del vino (Office International de la
Vigne du Vin); prima ancora, a partire dall’accordo concluso il 29 novembre 1924, Ufficio
internazionale del vino (Office International du Vin)135. Suddetto istituto si configura come “organismo intergovernativo a carattere scientifico e tecnico avente una competenza
riconosciuta nel settore della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, dell’uva da tavola, dell’uva secca e degli altri prodotti della viticultura”136, sottoposta alle disposizioni del trattato istitutivo e dal regolamento interno che la stessa, sulla base dell’art. 10, ha adottato137. Gli obiettivi che l’Organizzazione si propone di perseguire sono:
“a) indicare ai propri membri le misure atte a tener conto delle esigenze dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori del settore vitivinicolo;
b) sostenere le altre organizzazioni internazionali intergovernative e non governative, segnatamente quelle che svolgono attività normative;
c) contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti e, all’occorrenza, all’elaborazione di nuove norme internazionali atte a migliorare le condizioni
134 Gli stati membri dell’Organizzazione sono 45: Algeria, Argentina, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio,
Brasile, Bulgaria, Cile, Cipro, Croazia, ERJ di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, India, Israele, Italia, Libano, Lussemburgo, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Sud Africa, Svizzera, Turchia, Ungheria, Uruguay. Agli Stati si affiancano le numerose organizzazioni intergovernative (ammesse a partecipare secondo quanto stabilito dall’art. 8 del trattato istitutivo) e gli osservatori. Si rimanda a: http://www.oiv.int/oiv/info/itmembresobservateurs.
135 Per la storia e le varie tappe che hanno portato alla costituzione dell’O.I.V. si veda la pagina web:
http://www.oiv.int/oiv/info/ithistorique#prima.
136 http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20030154/index.html. Il considerando n°25 del reg.
479/2009 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il cui contenuto si trova oggi all’interno dell’OCM unica, stabilisce che “per conformarsi alle norme internazionali in questo settore, la Commissione (europea) dovrebbe basarsi, come regola generale, sulle pratiche enologiche raccomandate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).”
137 Il regolamento interno dell’O.I.V., disponibile sulla pagina web dell’organizzazione
http://www.oiv.int/oiv/info/ittextesfondamentaux, si compone di quattro titoli: il primo è dedicato alle disposizioni a carattere generale, il secondo al regolamento finanziario, il terzo allo statuto del personale e il quarto allo statuto speciale del direttore generale.
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di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, come pure alla presa in considerazione degli interessi dei consumatori”138.
Per perseguire gli obiettivi generali di cui sopra, l’O.I.V. deve mettere in atto una serie di mansioni, attività e prassi, così come definito e specificato dall’art. 2.
In particolare, viene posto in capo alla stessa il compito di “promuovere e orientare le
ricerche e la sperimentazione scientifiche e tecniche in modo da soddisfare i bisogni espressi dai propri membri, valutarne i risultati avvalendosi, all’occorrenza, di esperti qualificati e assicurandone eventualmente la diffusione attraverso i mezzi appropriati” (par. a.), elaborare raccomandazioni per quanto riguarda le condizioni di produzione vinicola, le pratiche enologiche, la definizione e/o descrizione dei prodotti, etichettatura e condizioni di commercializzazione, i metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della viticoltura (par.
b.), così come preparare e sviluppare proposte riguardanti tra le altre, “la garanzia
dell’autenticità dei prodotti della viticoltura, in particolare nei confronti dei consumatori, segnatamente per quanto concerne le indicazioni di etichettatura, la protezione delle indicazioni geografiche, in particolare delle regioni vinicole e delle denominazioni di origine […], il miglioramento dei criteri scientifici e tecnici per il riconoscimento e la protezione delle novità vegetali vitivinicole” (par. c.)139. Particolarmente rilevanti ai nostri fini sono le raccomandazioni, specie per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine, in merito alle quali l’Organizzazione si è più volte espressa.140
Altri compiti concernono la tutela della salute dei consumatori e la sicurezza sanitaria delle derrate alimentari, il favorire la cooperazione e il dialogo e lo scambio di informazioni tra i membri dell’Organizzazione, gli osservatori, le organizzazioni internazionali sia intergovernative che non governative, gli stakeholders del settore vitivinicolo e gli altri soggetti interessati.
Rilevante risultano le disposizioni previste, rispettivamente ai paragrafi i,j,k dell’art.2, ossia la necessità di “tener conto, nelle proprie attività, delle caratteristiche di ogni membro in
138 http://www.oiv.int/oiv/info/itpresentation?lang=it. 139 http://www.oiv.int/oiv/info/itpresentation?lang=it.
140 Ad esempio, per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine, sulle quali l’O.I.V
si è data il compito di vigilare a partire dalle suo origini raccomandazioni importanti sono: OIV - Res.ECO 2- 92_FR (sulle indicazioni geografiche riconosciute e sulle denominazioni d’origine riconosciute); OIV - Res.ECO 3-94_FR (riguardante le relazioni tra indicazioni geografiche, denominazioni d’origine e i marchi); OIV - Res.ECO 3-99_FR (in merito alle omonimie); OIV - Res.ECO 6-99_FR (sulle indicazioni geografiche e internet). La procedura di istruzione degli atti di cui sopra è disciplinata dal cap. 5 (artt. 20-21) del titolo I del regolamento interno dell’OIV, dedicato alle disposizioni di carattere generale e consultabile on line alla pagina web: http://www.oiv.int/oiv/info/ittextesfondamentaux.
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materia di sistemi di produzione dei prodotti della viticoltura e di metodi di produzione di vino e bevande spiritose di origine vitivinicola; contribuire allo sviluppo di reti di formazione che interessano il settore della vigna e dei prodotti della viticoltura; contribuire alla conoscenza o al riconoscimento del patrimonio vitivinicolo mondiale e degli elementi storici, culturali, umani, sociali e ambientali a esso collegati”.
L’art. 3 individua, invece, gli organi dell’Organizzazione. Questa è composta da Assemblea generale, organo decisionale supremo dell’O.I.V.141, il Direttorio (composto da presidente e
vicepresidenti dell’Organizzazione e dai presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, tutti di nazionalità diversa), il Direttore generale (responsabile dell’amministrazione interna, dell’assunzione e della gestione del personale), il Comitato esecutivo e quello tecnico-scientifico, le già citate commissioni142 e sottocommissioni (affiancate dai gruppi di esperti, dedite all’attività scientifica e coordinate nella stessa dal Comitato tecnico-scientifico 143 ), la segreteria 144. Stando all’art. 8, oltre agli Stati, “un’organizzazione internazionale intergovernativa può partecipare ai lavori dell’O.I.V. o
diventarne membro e contribuire al finanziamento dell’Organizzazione alle condizioni che saranno stabilite, nel caso concreto, dall’Assemblea generale su proposta del Comitato esecutivo”.
Il capitolo III (art.4) disciplina il sistema di voto in seno all’O.I.V., il IV (art. 5) le modalità di funzionamento e di decisione della stessa mentre il V (artt. 6-7) reca disposizioni inerenti i contributi finanziari obbligatori e quelli volontari (comprendenti donazioni, indennità, sovvenzioni, contributi pubblici o privati etc.) che i membri dell’Organizzazione, “rappresentati dai delegati di propria scelta”145, gli osservatori o i soggetti interessati sono tenuti (nel primo caso) oppure possono (nel secondo) versare.
Molto importante risulta il citato cap. V del trattato istitutivo, dedicato, come sopra accennato, alle modalità di finanziamento della stessa. I membri, infatti, sono tenuti a versare annualmente “un contributo finanziario che viene fissato ogni anno dall’Assemblea
141 Si veda, per quanto riguarda il funzionamento e i compiti dell’Assemblea generale, all’art.5 dell’Accordo in
esame, così come all’art.6 del Regolamento interno dell’O.I.V., disponibile sul sito web dell’Organizzazione stessa al link: http://www.oiv.int/oiv/info/ittextesfondamentaux.
142 Le quattro commissioni dell’O.I.V. sono: Viticoltura, Enologia, Economia e Diritto, Sicurezza e Salute. 143 Per quanto riguarda l’attività scientifica, l’art.3 comma 3 afferma che la stessa è svolta da gruppi di esperti,
commissioni e sottocommissioni sotto il coordinamento del Comitato tecnico-scientifico e seguendo un piano strategico approvato dall’Assemblea generale. Il piano strategico per il periodo 2012-2014 è disponibile sulla pagina web: http://www.oiv.int/oiv/info/itplanstrategique.
144 Per la composizione e le modalità di funzionamento degli organi dell’Organizzazione si rimanda al
Regolamento interno della stessa.
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generale”146, al quale si affiancano “contributi spontanei, donazioni, indennità, sovvenzioni,
finanziamenti […]”147. Rilevante è il fatto che il mancato pagamento del primo comporti, se ciò accade per due volte consecutive, la sospensione immediata del diritto di voto e di partecipazione al Comitato esecutivo e all’Assemblea generale nonché l’esclusione del membro stesso dall’Organizzazione se la situazione si protrae per più di tre volte e se, entro due anni a partire dal trentuno dicembre del terzo anno e dopo la sollecitazione con notifica da parte del Direttore generale dell’O.I.V, il pagamento di suddetto contributo non viene effettuato148. I capitoli conclusivi (VII, VIII, IX) sono dedicati, rispettivamente, alle modalità di emendamento e di revisione dell’accordo, di adozione del regolamento interno e alle clausole finali.