CAPITOLO I. Gli strumenti giuridici
B) Strumenti dell’Unione Europea
17. COM(2008) 641 “Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto,
Con il Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli247 la Commissione invitava, nel 2008, gli attori sociali interessati248 a far sentire la propria voce in merito a tale tematica.
242 Considerando 6.
243 Considerando 7. 244 Considerando 9.
245 Considerando 12 del regolamento in esame. 246 Si rimanda inoltre alla pagina web:
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/Ag0119.htm#_Toc252814268.
247 Il documento in questione è consultabile on line alla pagina web:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0641:FIN:IT:PDF. Per un’analisi critica si rimanda a: F. ALBISINNI, “Un Libro Verde sulla comunicazione, verso il 2013”, in Riv. dir. alim., anno III, numero 1, Gennaio- Marzo 2009, pp. 15-21 (consultabile on line alla pagina web:
http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2009-01/ALBISINNI.pdf.)
248 Nello specifico, “particolarmente attesi sono i contributi di agricoltori e produttori alimentari, organizzazioni
non governative, trasformatori, dettaglianti, distributori, grossisti, consumatori e organismi pubblici”. Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità, 2008, p.2.
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Nell’introduzione, dopo aver brevemente accennato agli effetti a livello di mercato indotti dalla globalizzazione, viene individuato il mezzo al quale i Paesi dell’UE devono ricorrere in ambito agricolo e alimentare per esser pronti a fronteggiare le sfide commerciali: la qualità249. Quest’ultima, in ambito europeo, è garantita dall’alto grado di sicurezza presente, assicurato dalla disciplina dell’Unione, nonché dai numerosi investimenti ad opera dei produttori europei. Viene sottolineato altresì il ruolo chiave dell’agricoltura, la quale “rappresenta un
fattore essenziale dell’assetto territoriale delle regioni, dei paesaggi e delle aree di pregio ambientale”250; la normativa UE in tale settore si contraddistingue, infatti, da un lato per il fatto di imporre rigorosi standard minimi di produzione, dall’altro per garantire determinati requisiti a livello qualitativo. In particolare, tra le opportunità citate al fine di ampliare e differenziare il mercato e produrre profitto rilevano soprattutto il “puntare su prodotti di
“qualità superiore” che offrono al consumatore qualcosa di più dei requisiti minimi, sia in termini di caratteristiche speciali come il sapore, l’origine ecc., sia riguardo al metodo di produzione”251 nonché quella derivante dal tutelare, registrandole, “le denominazioni dei
prodotti alimentari, dei vini e delle bevande alcoliche, le cui speciali caratteristiche e la cui reputazione dipendono dal luogo di produzione e dal savoir-faire dei produttori locali, mediante indicazioni geografiche […]”252.
Dopo aver discusso, nei primi due paragrafi del testo, dei “requisiti di produzione e delle norme di commercializzazione”, la parte II, intitolata “sistemi di qualità tipici dell’UE”, tratta dei diversi sistemi introdotti al fine di promuovere le indicazioni geografiche, l’agricoltura biologica, le specialità tradizionali e i prodotti delle regioni ultra periferiche.
Gli stessi consentono al consumatore di orientarsi tra i vari prodotti presenti sul mercato, individuando chiaramente quelli “caratterizzati da particolari qualità legate all’origine e/o al
metodo di produzione”, garantite dal disciplinare di produzione, sottoposto al controllo di un
organismo di certificazione pubblico o privato253.
249 Nel testo in esame vengono fornite diverse definizioni di cosa sia da intendersi col termine “qualità”. In
particolare, “ vuol dire soddisfare le aspettative dei consumatori” e con riguardo ai prodotti agricoli, “le qualità di cui si parla nel presente Libro verde sono le caratteristiche del prodotto, quali i metodi di produzione utilizzati o il luogo di produzione, che il produttore desidera far conoscere e che il consumatore vuole conoscere”, precisando inoltre che “la qualità è un argomento che riguarda ogni agricoltore europeo e ogni acquirente, sia che si tratti di derrate rispondenti a requisiti minimi o di prodotti di prima qualità nei quali l’Europa eccelle”. Si veda Libro verde sulla qualità…, p. 4.
250 Ibid. 251 Ivi p. 5. 252 Ibid.
253 Per quanto riguarda l’aspetto prettamente comunicativo e di promozione dei “sapori d’Europa”, così come
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Il paragrafo 3 concerne, nello specifico, le indicazioni geografiche, di cui, preliminarmente, viene data la seguente definizione: “per “indicazione geografica” si intende una
denominazione che designa un prodotto agricolo o alimentare le cui caratteristiche o la cui reputazione possono essere attribuite all'area geografica da cui proviene”254. Essendo emblemi di qualità e consentendo la tutela di prodotti specifici legati ad un determinato territorio di cui l’UE cerca, mediante la registrazione, di difenderne i diritti: infatti, le indicazioni geografiche “possono rappresentare un’importante fonte di guadagno e di
stabilità per i produttori, oltre a procurare loro la soddisfazione e il vanto di offrire prodotti di qualità che fanno parte del patrimonio europeo”255.
Il sotto paragrafo 3.1, dedicato a “protezione e controllo delle indicazioni geografiche” sottolinea come “l’indicazione geografica registrata tutela i diritti di proprietà intellettuale e
conferisce a chi produce, commercializza o vende il prodotto originale il diritto di utilizzare la denominazione registrata”, potendo altresì “dar luogo a conflitti con altri utilizzatori dare luogo a conflitti con altri utilizzatori della denominazione, attuali o potenziali, quali titolari di marchi o utilizzatori di nomi di varietà vegetali e di razze animali che contengono un’indicazione geografica” 256. Il controllo della corrispondenza del prodotto soggetto a indicazione geografica a quanto stabilito nel disciplinare spetta, come sopra accennato, ad autorità pubbliche o ad organismi di certificazione privati; agli Stati parte spetta invece il compito di svolgere “controlli amministrativi dell’uso delle denominazioni registrate sui
prodotti in commercio, in virtù della legislazione specifica sui vini e sulle bevande alcoliche e nel quadro dei controlli ufficiali prescritti dalla normativa alimentare dell'UE per altri prodotti”257.
Per quanto riguarda i criteri per la registrazione, viene posto in rilievo come la registrazione di un’indicazione geografica debba soddisfare le aspettative dei consumatori; si afferma, inoltre, che “per talune denominazioni di prodotti trasformati, il legame tra il luogo e la produzione
si basa sul processo di trasformazione più che sull'origine degli ingredienti e sulla
Libro verde sulla Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa, consultabile on line alla pagina web:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0436:FIN:IT:PDF.
254 Libro verde sulla qualità..., p. 12. 255 Ibid.
256 Si sottolinea, inoltre, che “quest’ultima non può essere utilizzata per prodotti simili, anche se è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “alla maniera”, ecc., o se la denominazione è evocata o tradotta in un’altra lingua”. Si rimanda a: Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli…, p 12.
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reputazione del prodotto stesso”258.
Infatti, le caratteristiche di un prodotto non dipendono unicamente da fattori legati “all’origine e/o al savoir-faire dei produttori locali”: “sulla qualità del prodotto e sulla
soddisfazione del consumatore possono influire anche considerazioni relative alla sostenibilità […]” 259.