CAPITOLO I. Gli strumenti giuridici
B) Strumenti dell’Unione Europea
VI. Fonti autonome
32. Disciplinare di produzione di Vini a Denominazione di Origine Controllata e
Garantita “Amarone della Valpolicella”
Il disciplinare di produzione del vino DOCG “Amarone della Valpolicella” 387 elenca le
382 Il paragrafo continua nel modo seguente: “Gli ecomusei, favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei valori insiti nelle culture locali, nelle specificità biotopiche, geomorfologiche e demoetnoantropologiche, promuovono fertili relazioni tra economia e cultura, in un quadro di sviluppo sostenibile, anche in senso turistico”.
383 Tale impegno è previsto dall’art. 117 della Costituzione, che prescrive che la competenza inerente la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali (così come la promozione e l’ organizzazione di attività culturali) sia di tipo concorrente tra Stato e Regioni,
384 Art. 2 par. 1 lett. a). 385 Art. 2 par. 1 lett. d). 386 Art. 2 par. 1 lett. h).
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caratteristiche produttive, fisiche e organolettiche che tale vino, con le relative specificazioni “classico”, “Valpantena” e “Riserva” 388 , deve presentare al fine di godere della denominazione d’origine (riconosciuto come DOC dal 21 agosto 1968389 nonché come DOCG a partire dal 24 marzo 2010).
I vini “Amarone della Valpolicella” che possono fregiarsi della denominazione di origine controllata e garantita devono, come sopra accennato, rispondere a requisiti ben precisi. L’articolo 2 presenta le tipologie di uve (e dei relativi vigneti) che possono essere utilizzate per produrlo:
“1) I vini della denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 %. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi
2014 di modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP concernente la variazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 90 del Reg. UE 1306/2013” (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP).
388 Art. 1 par. 1 del disciplinare.
389 Con il decreto ministeriale del 24 marzo 2010 è stata approvata la DOCG per l’Amarone, rendendolo in tal
modo autonomo rispetto alle altre tipologie di vini prima comprese all’interno dell’unica denominazione “Valpolicella”, ossia , oltre all’Amarone, “Valpolicella Ripasso” e “Recioto della Valpolicella”. Infatti, come si evince dal Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valpolicella”, approvato con DPR 21.08.1968 (GU 268 del 21.10.1968) e da ultimo modificato con il DM 07.03.2014 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP): “Al fine di tutelare l’identità delle diverse tipologie inserite nella denominazione “Valpolicella”, “Valpolicella Ripasso”, “Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”, il 24 marzo 2010 sono stati adottati appositi decreti ministeriali con i quali le quattro suddette tipologie, sono state rese autonome” (art. 9 comma a) dello stesso). In merito al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valpolicella” non si tratterà in questo capitolo bensì si farà riferimento allo stesso (in particolar modo all’art. 9) nel terzo.
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aggiornamenti (allegato 1), per il rimanente quantitativo del 10% totale”390.
Segue l’art. 3, che delimita e descrive in modo dettagliato le zone di produzione dell’“Amarone della Valpolicella” (par. 1), dell’“Amarone della Valpolicella” identificabile con la specificazione geografica Valpantena (par. 2) e quello designabile con la menzione Classico (par.3)391; quello successivo invece riguarda le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita
“Amarone della Valpolicella”, che “devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche”392: per tale motivo l’utilizzo di uve provenienti da “vigneti impiantati su terreni freschi, situati in
pianura o nei fondovalle” è da escludersi per la produzione dell’Amarone393.
Anche le forme di potatura e di allevamento devono essere quelle tradizionalmente utilizzate “e comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini”394: tali modalità di allevamento vengono identificate in quella a spalliera o a pergola veronese395: funzionale a tal fine risulta quanto disposto al par. 8, ossia il divieto di intervenire sulle viti e sulle uve con qualsivoglia pratica di forzatura (ad esclusione dell’irrigazione di soccorso)396. Per quanto riguarda le tecniche produttive (in particolar modo quella dell’appassimento mediante la quale viene prodotto l’Amarone) nonché le operazioni di vinificazione e di invecchiamento, viene posto l’obbligo che le stesse vengano effettuate all’interno della zona di produzione
390 Art. 2 par. 1 del disciplinare di produzione.
391 Si veda l’art. 3 par. 3 del disciplinare di produzione. 392 Art. 4 par. 1 del disciplinare.
393 Art. 4 par. 2 del disciplinare. In merito a quest’articolo è da ricordare il dibattito avvenuto nella primavera del
2013. In tale periodo, infatti, il Consorzio Tutela Vini Valpolicella aveva pensato di modificare, abrogandolo, quest’articolo del disciplinare in modo di rendere possibile l’impianto di nuovi vigneti in terreni freschi delle zone di pianura o fondovalle. La proposta accolse numerosi pareri negativi e pesanti critiche, soprattutto da parte delle famiglie e delle aziende la cui produzione di Amarone ha origini antiche nel tempo, le cosiddette “Famiglie dell’Amarone”, per le quali era da tutelare e valorizzare soprattutto la zona “classica”, tradizionalmente e storicamente vocata, di produzione. La modifica del disciplinare avrebbe comportato la possibilità di effettuare nuovi impianti anche in zone non tradizionalmente vocate e che hanno ben poco in comune con i particolari terreni che caratterizzano la zona classica. Nonostante i diversi comunicati stampa riportino notizie relative all’abrogazione di suddetto paragrafo e, quindi, l’avvenuta modifica del disciplinare, sul sito del Consorzio Tutela Vino Valpolicella il disciplinare presente è ancora quello modificato da ultimo nel 2011 e che presenta, quindi, suddetta disposizione.
Si rimanda al cap. III, par.73 del presente lavoro, nonché alle pagine web: http://www.consorziovalpolicella.it/news.php?id=115si;
http://www.amaronefamilies.it/italiano/news.html (comunicati stampa del 6 e del 15 maggio 2013); http://www.slowfood.it/slowine/amarone-recenti-dispute-di-fondovalle/.
394 Cfr. art. 4 par. 3.
395 Art. 4 par.4. In merito alle disposizioni riguardanti le forme di potatura, di allevamento e le rese massime di
uve destinate alla produzione dell’Amarone si vedano i parr. 5-15 dell’art.4.
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individuata all’art. 3397: in conformità con quanto disposto dal Reg. 607/2009398, entro i limiti di tale area deve aver luogo anche l’imbottigliamento al fine di “salvaguardare la qualità e
assicurare l’efficacia dei controlli”399.
In merito alla tecnica dell’appassimento, si precisa come la stessa debba “avvenire in ambienti
idonei”, possa “essere condotta con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore”400 nonché garantire, alla fine del processo di vinificazione, un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.”401.
Conclusesi le operazioni suddette, le uve possono essere vinificate (di norma a partire dal 1° dicembre ma la data può essere anticipata qualora le condizioni climatiche lo rendessero necessario)402: tale operazione dev’essere necessariamente effettuata mediante “le pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche” (art.
5 par.11).
Terminato anche questa fase si può procedere all’invecchiamento del vino: tale processo, della durata di almeno due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve403, deve garantire che l’Amarone c prodotto risponda ai requisiti e agli standard chimici e organolettici definiti all’art.6.
L’art. 7 dispone in merito alla possibilità o meno di utilizzare specificazioni e precisazioni a fianco della DOCG “Amarone della Valpolicella”. Le indicazioni ammesse sono quelle che fanno “riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi”404; la menzione “vigna”405 e l’indicazione dell’annata di produzione delle uve406; è vietato, invece apporre
397 Art. 5 par. 1.
398 V. supra, par. 16.
399 Art. 5 par. 2. Deroghe a quanto appena detto sono tuttavia previste dai parr.3-5 in modo da salvaguardare i
“diritti precostituiti” dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato le operazioni di imbottigliamento e invecchiamento parzialmente o completamente al di fuori della zona di produzione individuata dal disciplinare. Si veda, in merito all’imbottigliamento all’interno della zona d’origine: S. MASINI, “Sull'imbottigliamento in zona di origine: conflitto di filiera e modello di sviluppo territoriale”, in Riv. dir. alim., anno Vi, numero 2, Aprile-Giugno 2012, consultabile on line alla pagina:
http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2012-02/MASINI.pdf.
400 Art. 5 par. 9. 401 Art. 5 par.8. 402 Cfr. art. 5 par. 10
403 Per l’”Amarone della Valpolicella” destinato a fregiarsi della specificazione “riserva” il periodo minimo di
invecchiamento è fissato a 4 anni a decorrere dal 1° novembre dell’anno della vendemmia. Cfr. art. 5 par. 13.
404 Si precisa, all’art. 7 par.2: “[…] purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente”. Art. 7 par. 2.
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“qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi
compresi gli aggettivi, “extra”, “fine”, “scelto” e similari”407.
Disposizioni riguardanti la presentazione sono anche quelle previste dall’art.8, che regolamentano in merito alla forma e alla capacità dei contenitori mediante i quali l’Amarone della Valpolicella deve essere messo in commercio, il cui “abbigliamento” deve essere sempre consono al suo “carattere di pregio”408.
L’art. 9 risulta estremamente importante ai nostri fini, dal momento che mette in luce l’ importanza del legame tra un prodotto agroalimentare e l’ambiente geografico di riferimento. Sono infatti illustrati e analizzati i fattori esercitanti un influsso notevole sulla qualità del vino, che conferiscono allo stesso qualità e pregevolezza: in particolare, sono identificati nei
fattori naturali, umani e storici attribuibili alla specificità della zona geografica (comma a.);
nella specificità intrinseca del prodotto (comma b.) e nel legame causa-effetto fra ambiente e
prodotto (comma c)409.
Il disciplinare si conclude con i riferimenti alla struttura di controllo incaricata dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (in base a quanto disposto dall’art. 13 del d. lgs. 61/2010)410 di effettuare la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del disciplinare: la società individuata a tal fine è Siquria S.r.l.411.
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello Schedario viticolo veneto e che l’appassimento, la vinificazione e l’invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell’uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento”.
406 Art. 7 par. 4. 407 Art. 7 par. 1. 408 Art. 8 par.1.
409 Cfr. art. 9. V. oltre, cap. III, sez. I.
410 Si rimanda alla sezione IV, par. IV del presente capitolo.
411 Per dettagli riguardo a struttura, finalità e compiti di tale organismo di controllo si rimanda al sito web dello
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